F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0095/CFA pubblicata il 31 Marzo 2025 (motivazioni) – PF/A.S.D. Vicenza Calcio Femminile – Sig.ra Erika Maran
Decisione/0095/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0093/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mauro Mazzoni – Presidente
Sergio Della Rocca – Componente
Maria Barbara Cavallo - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0093/CFA/2024-2025 proposto dal Procuratore federale e del Procuratore federale aggiunto in data 25.02.2025,
per la riforma della Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare n. 0149/TFNSD-2024-2025 del 19.02.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 12.03.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Maria Barbara Cavallo e uditi l’Avv. Valentina Soravia per i reclamanti, l’Avv. Andra Scalco per la società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile e per la Sig.ra Erika Maran;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Procura federale ha presentato reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0149/TFNSD-2024-2025 del 13 febbraio 2025, depositata il 19 febbraio 2025 e comunicata in pari data, relativa al deferimento prot. 16751/239 pf24-25/GC/SA/ep a carico della sig.ra Erika Maran e della società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile, rispettivamente:
a) di Erika MARAN, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile, per rispondere:
-della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito che venissero materialmente apposte, sul modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2024-2025 della calciatrice minore sig.ra S.G., le sottoscrizioni apocrife della madre e della calciatrice, scansionate dal modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2023-2024, nonché la sottoscrizione apocrifa del padre su quest’ultimo;
- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito che venissero materialmente apposte, sui moduli di tesseramento per le stagioni sportive 2023-2024 e 2024-2025 della calciatrice minore sig.ra C.C., le firme apocrife della madre e della calciatrice;
b) della società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Erika Maran così come descritti nei capi di incolpazione.
2. La reclamata decisione del Tribunale federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha ritenuto fondata l’eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa delle deferite per violazione dell’art. 125, co. 2, del CGS, ritenendo che l’atto di deferimento avesse violato il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del termine previsto dall’art. 123, co. 1, CGS (Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria).
Il TFN ha ritenuto che, nel caso concreto, l’anzidetto termine fosse stato disatteso perché la comunicazione di conclusioni indagini ex art. 123 comma 1 C.G.S. F.I.G.C. era stata notificata a mezzo PEC ai deferiti il 09.12.2024 mentre l’atto di deferimento è stato notificato il 16.01.2025 e, quindi, oltre il termine previsto all’art. 125 comma 2.
Considerato tale termine perentorio e funzionale al rispetto dei principi del giusto processo, ne è conseguita la decisione di improcedibilità.
3. La Procura Federale, con un unico motivo di reclamo, prospetta l’erroneità della decisione poiché il Giudice di primo grado avrebbe non considerato che, ai sensi dell'art. 123, comma 1, del CGS, il termine di 30 giorni per la notifica del deferimento non decorre immediatamente dalla data di notifica della conclusione delle indagini, ma soltanto a seguito del decorso del termine di 15 giorni entro il quale l’interessato può chiedere di essere ascoltato o presentare memorie difensive, come pure ribadito in più occasioni da pronunce della Corte Federale d’Appello.
4. Con memorie difensive depositate in vista dell’udienza, la difesa delle deferite – dopo aver ribadito la natura perentoria dei termini imposti dal Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., il cui art. 44 comma 6 C.G.S. F.I.G.C. afferma che: “Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.”, ha ulteriormente sviluppato la tesi difensiva proposta in primo grado, evidenziando che l’art. 123 comma 1 C.G.S. F.I.G.C. – cui rinvia l’art. 125 comma 2, prevede due diversi termini:
a) quello per la notifica dell’avviso di conclusione indagini, che deve avvenire entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini;
b) quello non superiore a quindici giorni che, nell’avviso di conclusione indagini, deve essere concesso all’incolpato per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
L’art. 125 comma 2 C.G.S. F.I.G.C. sancisce che l'atto di deferimento deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1 ma non specifica a quale dei due termini dell’art. 123 comma 1 si debba far riferimento.
Secondo la tesi difensiva, il termine riportato nell’art. 125 comma 2 C.G.S. corrisponde al primo dei termini previsti dall’art. 123 comma 1 e non al termine collegato alla richiesta di audizione in quanto ogni termine imposto dal legislatore è orientato ad assicurare celerità e speditezza all’intero procedimento e non certo a dilatarne i tempi.
Nel caso di specie, le indagini sarebbero dovute concludersi il 24 novembre 2024 (60 giorni dal 25.09.2024 data di affidamento delle indagini) e quindi l’avviso di conclusioni indagini avrebbe dovuto essere notificato, al più tardi, in data 13.12.2024.
Posto che la comunicazione di conclusione delle indagini è stata notificate alle parti incolpate in data 09.12.2024, anche volendo far decorrere i 30 giorni dal 13.12.2024 (termine ultimo per la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini) e non dal 09.12.2024 (data di effettiva notifica della comunicazione di conclusione delle indagini) resta il fatto che il deferimento è stato notificato oltre il termine di 30 giorni previsto dalla normativa federale.
4.1. Nel merito, la difese delle deferite ha chiesto comunque la modifica della sanzione e la comminazione di una ammonizione in luogo della sospensione e dell’ammenda.
5.All’udienza del 24 marzo 2025, tenutasi in video conferenza con la partecipazione e la discussione dei difensori delle parti, il Collegio ha introitato la causa per la decisione.
6. La decisione del Tribunale Federale Nazionale va riformata in quanto errata, con conseguente accoglimento del reclamo.
La motivazione del giudice di prime cure, infatti, si è basata sulla astratta natura perentoria del termine di cui all’art. 125 comma 2 C.G.S, senza metterlo affatto in relazione alla disposizione cui esso stesso fa rinvio, e quindi senza trarne le dovute conseguenze.
Nello specifico, il comma 2 dell’art. 125 C.G.S. stabilisce” L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”.
L’art. 123 comma 1 C.G.S. (Avviso della conclusione delle indagini) stabilisce che “ il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”.
Vi è una evidente corrispondenza anche letterale, oltre che logica, tra le due disposizioni, in quanto è visivamente evidente che il termine dalla cui scadenza decorrono i 30 giorni per la trasmissione del deferimento non può che essere il termine “assegnato” a difesa, il secondo dei due termini di cui al comma 1 dell’art. 123 C.G.S, termine peraltro non facoltativo se non quanto alla durata (non superiore a quindici giorni) ma obbligatorio quanto alla concessione.
La sequenza procedimentale a carico della Procura federale è composta da avviso di conclusione indagini più termine a difesa per eventuale audizione o memoria, sicchè il primo termine contemplato dall’art. 123 non è un termine finale, ma esclusivamente endoprocedimentale, che pertanto non è oggetto del rinvio di cui all’art. 125 comma 2.
Il combinato disposto delle due disposizioni non consente altro tipo di interpretazione e la motivazione del Tribunale Federale nazionale è errata in quanto non ha neppure preso in considerazione la corretta sequenza del procedimento, peraltro volto a tutelare al massimo l’incolpato che ha sempre diritto ad un termine a difesa al termine della fase di indagine.
Sul punto, comunque, si è espressa questa Corte affermando: "L’art. 125 comma 2, CGS disciplina il termine entro cui il Procuratore Federale deve procedere alla notifica dell’atto di deferimento. La norma testualmente recita: “L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”. La disposizione va pertanto letta in combinato disposto con l’art 123, comma 1, CGS che prevede, all’esito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, il termine di quindici giorni in favore dell’incolpato per essere ascoltato ovvero per presentare memorie. Il termine finale entro cui deve essere disposto il deferimento è pertanto pari a 45 giorni complessivi.” (CFA, Sez. IV, n.5/2022-2023).
E ancora: “Il termine di cui all’art. 125, infatti, decorre dalla scadenza del precedente termine fissato dall’art. 123, comma 1, CGS, secondo cui il Procuratore federale, “se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all’interessato avviso di conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare memoria” (CFA, sez. I, n. 83-2019/2020). Come detto, è dall’ultimo termine assegnato che decorre l’ulteriore termine entro il quale la Procura decida di archiviare o di avviare il procedimento, tenuto conto che tale decisione può essere influenzata dagli elementi difensivi presentati anche dall’ultimo degli incolpati cui sia pervenuta la notizia delle conclusioni delle indagini. Considerato che il termine assegnato agli indagati è un termine a difesa, necessariamente, ai fini della individuazione del dies a quo per calcolare la tempestività del deferimento occorre fare riferimento alla data in cui l’atto di conclusioni sia effettivamente pervenuto a conoscenza dell’incolpato e da questo termine far decorrere il termine a difesa di quindici giorni. Dallo spirare di quest’ultimo, decorrerà a sua volta il termine assegnato alla Procura per valutare - alla luce della piena conoscenza delle posizioni delle parti e degli elementi eventualmente addotti a discarico - se procedere all’archiviazione o disporre il deferimento” (CFA n.40/2021-2022).
Di conseguenza, nel caso de quo, la notifica del deferimento, avvenuta il 20 gennaio 2025, risulta perfettamente tempestiva, atteso che il termine di scadenza per l’esercizio dell’azione disciplinare era il 23 gennaio 2025, considerato che il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 125, comma 2, del CGS era decorso a partire dal 24 dicembre 2024 (data di decorso dei 15 giorni concessi agli interessati per la difesa) e non dalla data di notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini avvenuta in data 9 dicembre 2024, come erroneamente ritenuto dal Tribunale.
7. Ritenuta la procedibilità del deferimento, la Corte decide di entrare nel merito della vicenda che ha visto coinvolta la signora Maran.
Anche alla luce delle difese delle parti e dei documenti in atti, appare incontestato il fatto imputato alla Maran e oggetto del deferimento.
In sintesi, il 3.9.2024 vi è stata una segnalazione della sig.ra Yasmine Fratton, madre della calciatrice minore S.G., a mezzo dell’avv. Federico Pesavento, avente ad oggetto presunte irregolarità nel tesseramento della figlia per la società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile, che ha provveduto al tesseramento della ragazza, per la stagione sportiva 2024-2025, in assenza della compilazione del modulo e della sottoscrizione del tesseramento da parte della calciatrice e della madre. Con successiva integrazione, la sig.ra Yasmine Fratton segnalava una presunta irregolarità nel tesseramento anche della calciatrice minore C.C..
Nel corso dell’attività inquirente svolta è stato accertato che la società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile ha effettivamente apposto, sul modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025 della calciatrice minore S.G., le sottoscrizioni apocrife della madre e della calciatrice, scansionate dal modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2023-2024, nonché la sottoscrizione apocrifa del padre su quest’ultimo. Ed è stato altresì accertato che la società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile ha apposto, sui moduli di tesseramento per le stagioni sportive 20232024 e 2024-2025 della calciatrice minore C.C., le firme apocrife della madre e della calciatrice, anche mediante scansione delle firme apposte in occasione del tesseramento precedente.
Tali circostanze hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni della sig.ra Erika Maran, presidente della società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile, rese in sede di audizione da parte della Procura Federale. La stessa ha così ammesso e riferito: “Abbiamo raccolto personalmente le firme della maggior parte dei genitori (reperibili visto anche il periodo estivo). Per Giarretta e Cremonesi, vista l’autorizzazione via mail e via wapp dai genitori e visto il poco tempo a disposizione, ricordo che questo slot si chiudeva il 25 giugno, abbiamo scansionato la firma del tesseramento dell’anno precedente e apposta sul nuovo modulo di tesseramento”.
7.1. Risulta quindi confermata, per Maran, la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito che venissero materialmente apposte firme apocrife, sul modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2024-2025, di entrambe le giovani calciatrici e delle loro madri, anche mediante scansione dal modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2023-2024, nonché la sottoscrizione apocrifa del padre di una delle due minori.
La non autenticità della firma non consente di ritenere espressa la volontà della calciatrice ai fini del tesseramento, e può essere potenzialmente foriera di gravi conseguenze, in quanto consente all'atleta di contestare in qualsiasi momento l’avvenuto tesseramento.
In assenza di modalità diverse per la formalizzazione della volontà del calciatore o della calciatice, quello della firma è l’unico sistema valido per consentire il tesseramento, stagione per stagione.
L’aver aggirato tale regola, sia pure avendo previamente cercato il riscontro della volontà delle calciatrici, è comportamento che deve essere sanzionato per la sua non rispondenza alle regole dell’ordinamento sposrtivo.
Pertanto anche la società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile risponde a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dalla Maran, che era all’epoca dirigente dela società.
8. Può essere in parte accolta la richiesta della difesa delle deferite di rideterminazione della sanzione chiesta dalla Procura Federale (inibizione di mesi 4 (quattro) nei confronti della sig.ra Erika Maran e ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) nei confronti della società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile), in quanto la Maran ha ammesso le proprie responsabilità e la condotta non ha arrecato alcun danno alle giovani calciatrici o alle loro famiglie. Si è trattato di un comportamento certamente superficiale e posto in essere in violazione delle più elementari regole di correttezza e buona fede, ma – come è emerso dall’istruttoria- nella convinzione di rispettare la volontà delle famiglie e delle ragazze, quindi senza intenti frodatori.
Va comunque sanzionato con la sanzione dell’inibizione, sia pure di due mesi (partendo dai tre minimi, e applicando le attenuanti generiche) perchè il fatto in sè non può essere ricondotto a semplice distrazione o trascuratezza, avendo richiesto un’attività materiale certamente ragionata (scansione firme, apposizione firme apocrife) che non rispetta in alcun modo i principi basilari dell’ordinamento sportivo.
La sanzione della società viene, giocoforza, adeguata.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- alla Sig.ra Erika Maran: l'inibizione di mesi 2 (due),
- alla società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile: l’ammenda di € 200,00 (duecento/00) .
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Barbara Cavallo Mauro Mazzoni
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce