F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0093/CFA pubblicata il 18 Marzo 2025 (motivazioni) – Dott.ssa Palma Stefania Di Salvo/Rimini Football Club S.r.l./PF
Decisione/0093/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0091/CFA/2024-2025
Registro procedimenti n. 0092/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Vincenzo Barbieri – Componente
Mauro Mazzoni – Componente
Tommaso Mauceri - Componente (relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui reclami riuniti numero 0091/CFA/2024-2025 proposto dalla Dott.ssa Palma Stefania Di Salvo in data 12.02.2025 e numero 0092/CFA/2024-2025 proposto dalla Società Rimini Football Club S.r.l. in data 12.02.2025,
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0137/TFN-SD/2024-2025, pubblicata il 5 febbraio 2025;
visti i reclami e i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
relatore all’udienza del 12.03.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Tommaso Mauceri e uditi l’Avv. Eduardo Chiacchio e l’Avv. Fabio Verile per le reclamanti, l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale; presente altresì la Dott.ssa Palma Stefania Di Salvo.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Co.Vi.So.C., nella riunione del 20 dicembre 2024, ha riscontrato che la società Rimini F.C. S.r.l. non ha provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al pagamento in favore dei tesserati degli emolumenti netti relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2024, come previsto dall’art. 85, lett. A), par. V, NOIF risultando, più precisamente, che soltanto il 17 dicembre 2024, cioè il giorno successivo alla scadenza, erano stati effettuati due distinti ordini di pagamento il primo a 45 tesserati, per complessivi € 347.063, e il secondo a 4 tesserati, per complessivi € 10.581.
La Procura federale, ricevuta la segnalazione della Co.Vi.So.C., ha deferito la dott.ssa Palma Stefania Di Salvo, in qualità di amministratrice unica della società, e la Rimini F.C. S.r.l., contestando la violazione dell’art. 33, comma 3, lett. b), CGS e l’art. 4, comma 1, CGS, oltre alla responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS.
Il Tribunale federale nazionale ha ritenuto che il fatto in sé considerato del mancato pagamento delle mensilità dovute per il bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporti l'applicazione, a carico della società responsabile, di una sanzione a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica (art. 33, comma 3, lett. b, del C.G.S., in combinato disposto con l’art. 85, lett. A), par. V delle NOIF), senza che si possa tenere conto di ulteriori circostanze per una diminuzione al di sotto del minimo edittale: «il mancato pagamento degli emolumenti per i propri dipendenti, anche se dovuto ad un ritardo di un solo giorno, costituisce un illecito connotato da mera condotta omissiva in quanto violativo di un obbligo di un facere, ossia la corresponsione di una determinata somma entro un preciso termine normativamente stabilito, il cui il mancato adempimento è elemento costitutivo della fattispecie di illecito, reclamando l'ordinamento sportivo l'assoluta regolarità dei versamenti ai fini di dimostrare l'affidabilità della società iscritta ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l'indicazione di precisi limiti di scadenza ed obblighi di comunicazione all'autorità federale di controllo».
Per quanto attiene alla posizione della legale rappresentante signora Palma Stefania Di Salvo, tenuto conto delle violazioni ascrittele, dell'infruttuoso tentativo operato per reperire la provvista presso gli sponsor onde adempiere nei termini, dell'intervenuto pagamento degli emolumenti nel giorno successivo alla scadenza, il Tribunale ha ritenuto equa e proporzionata l'irrogazione della sanzione di soli due mesi di inibizione, essendo possibile, nel determinare le sanzioni a carico delle persone fisiche, tener conto di tutte le circostanze e della personalità dell'agente.
La difesa della società sportiva reclamante ha contestato la decisione del TFN deducendo, in particolare, l’insussistenza della violazione per la mensilità di settembre, in quanto il conto destinato ai pagamenti degli emolumenti dei tesserati aveva quel giorno la provvista necessaria per il pagamento relativo a settembre ed il connesso ordine non era stato effettuato, come successivamente certificato dalla Banca Malatestiana con dichiarazione dell’11 febbraio 2025, documento allegato al presente giudizio d’appello, per «problematiche connesse ai flussi di comunicazione e trasmissione». Da ciò l’appellante deduce una causa di forza maggiore e chiede quindi che la sanzione inflitta alla società, commisurata dal Tribunale sul presupposto del ritardo del pagamento degli emolumenti dovuti per entrambe le mensilità di settembre e ottobre, sia ridotta a solo un punto di penalizzazione. Una volta accertata l’insussistenza dell’illecito con riferimento al mese di settembre, si richiede altresì una congrua diminuzione anche della sanzione inflitta all’amministratrice della società ovvero un proscioglimento, in considerazione delle particolari circostanze della vicenda.
La Procura si oppone eccependo che il documento è inammissibile non rispondendo ai presupposti richiesti dall’art. 101 CGS e che comunque non sussiste una forza maggiore per il mancato pagamento degli emolumenti ai tesserati di settembre né è possibile una scissione della pena minima edittale di due punti in classifica. Del pari non è riducibile la sanzione all’amministratrice unica che, per altro, in primo grado ha usufruito di una pena ridotta in considerazione delle attenuanti del caso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La dichiarazione della Banca Malatestiana dell’11 febbraio 2025, sulla quale la società reclamante fa leva per l’accoglimento della richiesta di riduzione a un solo punto di penalizzazione, è inammissibile e comunque nel merito ininfluente.
Sotto il primo profilo, va osservato come, nel contesto delle difese della reclamante, tale allegazione non si configuri semplicemente come un documento volto a comprovare le deduzioni già svolte nel giudizio di primo grado (ove si era fatto leva anche su disguidi con gli sponsor), bensì come una circostanza volta in qualche modo a modificare l’oggetto della decisione (il c.d. thema decidendum), in contrasto con quanto statuito dall’art. 101 del CGS. Né può essere accolta la giustificazione (addotta dalla società reclamante) che si tratterebbe di un fatto sopravvenuto al giudizio di primo grado.
Infatti, seppure risulti agli atti che la dichiarazione in questione è stata rilasciata dalla banca successivamente al giudizio di primo grado, non risulta che la società reclamante si fosse attivata tramite opportune richieste formali per ottenerla in tempo, sicché non può ritenersi superata l’obiezione svolta dalla Procura secondo la quale tale documento avrebbe dovuto essere (procurato e quindi) prodotto già nel primo grado del procedimento, in modo da consentire un integro contraddittorio sul punto, secondo quella che è la reale logica dei precedenti nel senso dell’inammissibilità, al riguardo richiamati dalla Procura (in particolare, CFA, SS.UU., n. 55/2019-2020).
Ad ogni buon conto la Corte ritiene opportuno procedere alla valutazione nel merito della valenza probatoria di tale documento e, al riguardo, rassegnare le seguenti considerazioni.
La Banca Malatestiana ha asseverato che il bonifico in favore dei tesserati per gli emolumenti relativi alla mensilità di settembre non è stato effettuato il 16 dicembre, nonostante la raggiunta necessaria provvista nel deposito di conto corrente prima della conclusione di quella giornata (con l’indicazione dei relativi accrediti sia pure senza l’orario della relativa contabilizzazione), per «problematiche connesse ai flussi di comunicazione e trasmissione».
In primo luogo va osservato che in tale asserzione non è possibile cogliere un’assenza di colpa della società sportiva per la ragione che non è da escludersi che la defaillance cui genericamente si accenna con riguardo ai flussi di comunicazione e trasmissione fosse ascrivibile alla sfera della società mandante, consistente ad esempio nel raggiungimento della provvista necessaria in un orario in cui non era più possibile l’effettuazione di un bonifico istantaneo.
Anche là dove la defaillance fosse ascrivibile alla banca, non si sarebbe in presenza di una causa di forza maggiore in quanto la banca è una mandataria della società sportiva la quale ultima è tenuta a rispondere anche del fatto colposo dei propri terzi e ausiliari secondo i criteri di responsabilità previsti in generale per l’inadempimento (art. 1218 ss., c.c.), com’è noto rigorosi in tema di obbligazioni pecuniarie e, in particolare, secondo il principio racchiuso nell’art. 1228 c.c.; criteri e principi che secondo consolidati orientamenti sono ritenuti estensibili alla giustizia sportiva anche con riferimento al tipo di adempimento in contestazione.
In ambito di giustizia sportiva, infatti, si è affermato che «invero, il debitore, per sottrarsi a tale responsabilità (presunta ex art 1218 cod. civ.), deve provare l'assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, cioè da una causa obiettiva estranea alla sua volontà: caso fortuito o, appunto, forza maggiore. … nel caso di obbligazione pecuniaria, il debitore … dovrebbe, appunto, dimostrare che, in presenza di una causa esterna, imprevista e imprevedibile e nonostante ogni sforzo fatto, la prestazione è “divenuta” impossibile» (CFA, SS.UU., n. 88/2019-2020).
Tornando al caso de quo, una causa di forza maggiore sarebbe stata configurabile soltanto se circostanze non superabili con la diligenza né dalla società sportiva né dalla banca avessero precluso il pagamento: ad esempio un black out del funzionamento delle reti informatiche, un attacco hacker che avesse fatto saltare le connessioni, uno sciopero generale degli addetti ai servizi bancari; non invece generiche e imprecisate «problematiche connesse ai flussi di comunicazione e trasmissione» che non è certo possibile escludere siano ascrivibili a inefficienze della società sportiva mandante e/o della banca mandataria.
Una volta negata la configurabilità di una forza maggiore, si deve necessariamente tenere fermo il dato obiettivo del mancato pagamento degli stipendi sia di settembre che di ottobre 2024 entro il termine perentorio del 16 dicembre.
Il Tribunale ha correttamente tenuto conto della circostanza che il pagamento fosse poi avvenuto poche ore dopo la scadenza del termine esclusivamente con riferimento alla pena da commisurare alla persona del rappresentante legale, aderendo al consolidato orientamento secondo il quale, nella commisurazione dei punti di penalizzazione in classifica, invece, non v’è spazio per una valutazione discrezionale del contesto per una riduzione del minimo edittale, dovendo la decisione essere assunta in base al fatto in sé considerato del mancato pagamento entro il termine prescritto dai regolamenti federali.
La Corte non ritiene di potersi distaccare da tale orientamento che si radica su imprescindibili garanzie di parità nella competizione. Ancora di recente (CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025) si è ribadito come sussiste una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione general preventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione, facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando o diminuendo la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. Tale orientamento poggia sulla considerazione che la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere in varia misura avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita dal maggior grado di certezza possibile in riferimento alla sua graduazione. In ciò risiede il fondamento del principio dell’inderogabilità dei minimi edittali nelle sanzioni a carico delle società, che è stato ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza della Corte (CFA, SS.UU., 89/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 49/2021-2022; CFA, SS.UU., 78/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 22/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 108/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 55/2023-2024).
Correttamente, dunque, il Tribunale federale ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 33 CGS che impone l’obbligatorietà della penalizzazione di almeno due punti.
Dal rigetto della richiesta di accertamento di una forza maggiore a giustificazione del mancato pagamento nei termini degli emolumenti spettanti ai tesserati per il mese di settembre segue il rigetto dell’istanza di ulteriore riduzione della pena ovvero di proscioglimento per l’amministratrice della società, dovendosi dunque tenere ferma la sanzione dell’inibizione di due mesi che pare alla Corte proporzionata alla responsabilità personale della dott.ssa Di Salvo.
P.Q.M.
Respinge i reclami in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tommaso Mauceri Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce