F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0168/TFN – SD del 25 Marzo 2025 (motivazioni) – ASD Pomezia Calcio 1957 – Reg. Prot. 167/TFN-SD

Decisione/0168/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0167/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Giorgia Marina Caccamo – Componente

Monica Coscia – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 marzo 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21515/384 pf2324/GC/SA/mg del 26 febbraio 2024, depositato il 28 febbraio 2024, nei confronti della società ASD Pomezia Calcio 1957,

la seguente

DECISIONE

La Commissione Accordi Economici FIGC – LND, con decisione resa il 27 ottobre 2023, accoglieva il ricorso del calciatore Martin Ivan Cabellud e, per l’effetto, condannava la società ASD Pomezia Calcio 1957, di appartenenza del calciatore, a corrispondere a quest’ultimo la somma di 2.500,00 a saldo dei compensi pattuiti per la stagione 2022/2023 in ragione di complessivi 8.000,00, che erano stati pagati solo per 5.500,00.

Nelle more del procedimento, la società ASD Pomezia Calcio 1957, che si era ritualmente costituita, eccepiva che nulla era dovuto al calciatore ed allegava una dichiarazione liberatoria del ricorrente, che comprovava l’assoluta infondatezza del ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto.

Dall’esame del documento, contestato dal calciatore per non averlo mai sottoscritto, emergeva che la firma ivi apposta non appariva  coerente con le firme del calciatore presenti sugli atti e sui documenti prodotti  in giudizio e che la data del documento (22 maggio 2023) era antecedente al termine di scadenza del contratto esistente tra le parti, sicché la Commissione, nella motivazione e nel dispositivo della decisione, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza; nel contempo ordinava alla società resistente di comunicare i dati dell’avvenuto pagamento in favore del calciatore entro e non oltre il termine di gg. 30 (trenta) dalla data di comunicazione della decisione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 1 NOIF. La Procura Federale, aperto il fascicolo iscritto in data 15 novembre 2023 nel registro dei procedimenti e titolato “Accertamenti in ordine alla veridicità della quietanza liberatoria prodotta dalla Società ASD Pomezia Calcio 1957 in sede di giudizio dinanzi alla Commissione Accordi Economici e relativa al pagamento delle somme dovute al calciatore Martin Ivan Cabellud”, esperite le proprie indagini e sentiti in merito tanto il calciatore quanto il sig. Antonio Bacchiani, nella qualità di Presidente della società ASD Pomezia Calcio 1957, in data 22 gennaio 2024 notificava al Bacchiani ed alla società ASD Pomezia Calcio 1957 la Comunicazione conclusioni indagini, contestando al primo la violazione dei principi portati dall’art. 4 comma 1 CGS ed alla seconda la sussistenza della responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS per il comportamento imputato al proprio legale rappresentante. Non avendo gli indagati presentato memorie né chiesto di essere sentiti, la Procura Federale, in data 26 febbraio 2024, deferiva a questo Tribunale entrambi gli indagati, ai quali contestava le medesime violazioni della CCI.

Prima dell’apertura del dibattimento, fissata per l’udienza del 19 marzo 2024, le parti - ex art. 127 comma 1 CGS - presentavano proposte di accordo dichiarate efficaci da questo Tribunale con decisione n. 0179/2023-2024 del 19 marzo 2024, per effetto della quale, nello specifico, applicava alla società ASD Pomezia Calcio 1957 334,00 (trecentotrentaquattro//00) di ammenda L’Amministrazione Finanza e Controllo della FIGC, tuttavia, con nota del 26 febbraio 2025 prot. 494/2025 informava questo Tribunale che la società nulla aveva corrisposto al calciatore nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla pubblicazione della decisione di questo Tribunale, sicché, riaperto il procedimento, veniva fissata l’udienza del 19 marzo 2025 ai sensi dell’art. 127 comma 5 CGS.

Il dibattimento

Alla udienza del 19 marzo 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Giovanni Greco, il quale, richiamati i termini del deferimento ed evidenziata la mancata ottemperanza della società ASD Pomezia Calcio 1957 all’accordo raggiunto con la Procura Federale, ha chiesto irrogarsi alla società l’ammenda di 666,00 (seicentosessantasei/00).

Per la società suddetta si è altresì collegato l’avv. Antonio Schilirò, il quale, dopo aver precisato che l'art. 127 del CGS prevede che per essere efficace, l'accordo debba essere pubblicato su C.U. della FIGC, rilevando la mancata pubblicazione del comunicato ufficiale nel caso di specie, ne ha chiesto la pubblicazione ed a chiesto dalla stessa inizi a decorrere il termine previsto per il pagamento.

Ha dunque concluso per il proscioglimento della società.

La decisione

Il Tribunale osserva quanto segue.

La decisione di questo Tribunale, di applicazione al Bacchiani della inibizione di giorni 100 (cento) ed alla società l’ammenda di 334,00, recante il n. 0179/2023-2024, è stata pubblicata il 19 marzo 2024 e notificata alla società lo stesso giorno tramite il portale del Processo sportivo telematico; oltre a tale dato la decisione è stata altresì pubblicata nella medesima data sul sito ufficiale della FIGC, per cui la conoscenza della sentenza in capo alla odierna deferita può ritenersi pacificamente acquisita.

Va evidenziato che, ai sensi dell’art.127 comma 4 “L’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3.” Pertanto l’eccezione difensiva non coglie nel segno.

Nel merito si evidenzia che alla luce delle prove raccolte nelle varie fasi del procedimento e delle dichiarazioni rese dal calciatore in sede d’indagine, appare sussistere in tutta la sua rilevanza la responsabilità diretta della società per la condotta posta in essere dal suo rappresentante legale, per come descritta nelle  premesse fattuali

In relazione alla sanzione da irrogare, ritiene il Tribunale di poter aderire alla odierna richiesta formulata dalla Procura Federale, seppur con un minimo arrotondamento per mere esigenze contabili.

In sintesi, nella vicenda di che trattasi balza evidente la necessità di sanzionare la società, che, dopo aver visto ratificare dal questo Tribunale l’accordo che aveva raggiunto affinché le venisse comminata una sanzione ridotta rispetto alla sanzione base, ha omesso, in violazione dei doveri di lealtà e probità, di rispettarlo, ponendosi così in antitesi con le finalità acceleratorie previste dall’art. 127 CGS (cfr. ex multis  TFNSD n. 0128 / 16.01.2025; CFA sez. 1 n. 050 / 23.10.2023).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Pomezia Calcio 1957 la sanzione di euro 670,00 (seicentosettanta/00) di ammenda.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 marzo 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 25 marzo 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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