F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0169/TFN – SD del 25 Marzo 2025 (motivazioni) – ASD Cassino Calcio 1924 – Reg. Prot. 170/TFN-SD

Decisione/0169/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0170/TFNSD/2023-2024

 

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Giorgia Marina Caccamo – Componente

Monica Coscia - Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Valentino Fedeli - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 marzo 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 22209/743pf23-24/GC/gb del 5 marzo 2024, nei confronti della società ASD Cassino Calcio 1924, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto notificato in data 5 marzo 2024, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

-il sig. Nicandro Antonio Rossi, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto Presidente Onorario con poteri di firma della società A.S.D. Cassino Calcio 1924, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso nel corso di una intervista post gara (fruibile in streaming attraverso la pagina Facebook ufficiale della Società) concessa al termine dell’incontro CASSINO CALCIO 1924 vs SASSARI CALCIO LATTE DOLCE - disputato in data 18/02/2024, valevole per la 23^ giornata del campionato di SERIE D Girone G della stagione sportiva in corso e terminato con il risultato di 0 -1 - espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, degli ufficiali di gara che ebbero a dirigere l’incontro de quo (Arbitro COLLIER di Gallarate, Ass.ti GIANCRISTOFARO di Lanciano - COLONNA di Vasto) sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

- la società ASD Cassino Calcio 1924 , a titolo di responsabilità diretta, ex artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del C.G.S., per il sopra descritto comportamento ascrivibile al predetto sig. Nicandro Antonio Rossi.

La fase istruttoria

In data 22 febbraio 2024, il Procuratore Federale, all’esito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 20 febbraio 2024 al n. 743pf23-24, avente ad oggetto: “Notizia stampa pubblicata sul sito "tuttocampo.it" in ordine al contenuto di alcune dichiarazioni rese dal presidente della società ASD Cassino Calcio1924, sig. Antonio Nicandro Rossi, in danno della classe arbitrale”, comunicava la conclusione delle indagini, mediante notifica a mezzo pec alla società incolpata (prot. 21183/743pf23-24/GC/blp).

L’attività istruttoria è consistita nell’esame dei vari atti acquisiti, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa la copia dell’articolo di stampa dal titolo “Cassino, il presidente Rossi ci va giù duro: "Terna arbitrale scarsa ed in malafede"; video pubblicato in data 19.02.24 sulla testata giornalistica online “tuttocampo.it”; la copia del file denominato video intervista.mp4. In particolare, il Presidente onorario Nicandro Antonio Rossi ha rilasciato una intervista successiva all’incontro Cassino Calcio 1924 vs Sassari Calcio Latte Dolce, disputato in data 18/02/2024, dal seguente tenore testuale: “un arbitraggio così io non l’ho mai visto un arbitraggio così scarso però non penso sono scarsi perché se stanno veramente a questi livelli allora ci dobbiamo preoccupare. Io penso che c’è stata soprattutto una malafede di questa terna perché veramente erano irritanti. (…) gli avversari non sono mai stati ammoniti questo è vergognoso però non penso che sia così scarso questo è malafede, malafede. Ci faremo sentire in Lega però non serve a niente perché comandano loro (...omissis)” (dal minuto 0:11 al minuto 01:06 della registrazione in atti) Successivamente, in data 5 marzo 2024, la Procura Federale notificava al sig. Nicandro Antonio Rossi e alla società ASD Cassino Calcio 1924 l’atto di deferimento (Prot. 22209/743pf23-24/GC/gb).

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 21 marzo 2024.

Mancato adempimento ex art 127 C.G.S.

Prima dell’apertura dell’udienza del 21 marzo 2024, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del CGS vigente, la Procura Federale ed i deferiti, sig. Nicandro Antonio Rossi e ASD Cassino Calcio 1924, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione dell’intestato Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza i rappresentanti sia della Procura Federale che dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti fosse corretta, così come congrue le sanzioni proposte, dichiarava efficaci gli accordi.

Il Tribunale Federale pronunciava quindi, all’udienza del giorno 19 marzo 2024, la decisione n. 182/TFN-SD disponendo l’applicazione nei confronti del sig. Nicandro Antonio Rossi, di giorni 40 (quaranta) di inibizione; nei confronti della società ASD Cassino Calcio 1924, di euro 500,00 cinquecento/00) di ammenda.

Con nota del 26 febbraio 2025 (Prot. 494/2025), il competente ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC ha comunicato tuttavia che l’accordo ex art. 127 CGS, disposto con succitata decisione non è stato adempiuto dalla società ASD Cassino Calcio 1924 nel termine perentorio di 30 giorni, come disposto dall’art. 127, comma 4, CGS.

Pertanto il Presidente del Tribunale Federale Nazionale ha fissato, ai sensi dell’art. 127, comma 5, CGS, l’udienza del 19 marzo 2025, notificata alle parti in data 7 marzo 2025.

Il dibattimento

All’udienza del 19 marzo 2025 è comparso l’avv. Giovanni Greco, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi agli atti, ha concluso per l’affermazione della responsabilità della deferita e per l’irrogazione alla società dell’ammenda pari ad euro 1.000,00 (mille/00).

Per la società deferita è comparso il difensore avv. Filippo Pandolfi, il quale ha richiesto l’applicazione della sanzione nella misura originaria pari ad 750,00(settecentocinquanta/00).

La decisione

Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità della società deferita giacché la violazione contestata risulta provata per tabulas.

In particolare, dagli atti del procedimento risulta integrata la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del CGS, ascrivibile al sig. Nicandro Antonio Rossi in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo.

Tali espressioni esaminate sono state ritenute inopportune e travalicanti il legittimo esercizio del diritto di critica e dunque hanno arrecato offesa al prestigio e alla onorabilità propri, sia, degli ufficiali di gara che ebbero a dirigere l’incontro de quo sia, per l’effetto alla AIA e alla FIGC che garantiscono a livello nazionale l’osservanza dei valori di rettitudine, probità e correttezza. Non solo, si è necessariamente tenuto conto anche della modalità di diffusione estesa ed immediata delle parole utilizzate dal sig. Nicandro Antonio Rossi, mediante audio/video fruibili in diretta streaming attraverso il social media Facebook ad una pletora di utenti e rispetto le quali il diretto interessato non ha provveduto a pubblicare rettifiche o smentite.

Il comportamento ascrivibile al predetto deferito, all’epoca dei fatti Presidente Onorario con poteri di firma della società A.S.D. CASSINO CALCIO 1924, risulta idoneo a far sorgere una responsabilità disciplinare diretta, ex artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del C.G.S., a carico di quest’ultima società.

In esito a quanto rappresentato, il Tribunale ritiene, conformemente alla Procura Federale, doversi irrogare la sanzione, per la violazione posta in essere, come da dispositivo in ragione del consolidato orientamento degli organi di giustizia endofederali che, in casi analoghi hanno ritenuto doversi maggiorare di un terzo la sanzione base.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Cassino Calcio 1924 la sanzione di euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 marzo 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Monica Coscia                                                         Pierpoalo Grasso

 

Depositato in data 25 marzo 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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