F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0170/TFN – SD del 25 Marzo 2025 (motivazioni) – Mauro Fattori e ASD Pomezia Calcio 1957 – Reg. Prot. 146/TFN-SD

Decisione/0170/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0146/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Giorgia Marina Caccamo – Componente

Monica Coscia – Componente

Andrea Fedeli - Componente (Relatore)

Valentino Fedeli - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 marzo 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18725/250pf23-24/GC/GR/ff del 31 gennaio 2024 nei confronti del sig. Mauro Fattori e della società ASD Pomezia Calcio 1957,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

L’indagine in oggetto trae origine da alcune segnalazioni pervenute alla segreteria dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio e da questa inoltrate alla segreteria del Settore Tecnico FIGC ed al Comitato Regionale Lazio – LND e successivamente alla Procura Federale, relative alla presunta doppia attività del tecnico Mauro Fattori, svolta presso la società Latina Calcio 1932 (per la quale è tesserato) e presso la ASD Pomezia Calcio 1957.

A seguito della segnalazione, il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 9 ottobre 2023 al n. 250 pf 23-24.

All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 21 dicembre 2023, ai sigg.ri Antonio Bacchiani e Mauro Fattori ed alla società A.S.D Pomezia Calcio 1957 la comunicazione di Conclusione delle Indagini.

Rilevato che nessuno dei soggetti deferiti ha prodotto memorie e chiesto di essere ascoltato, in data 31 gennaio 2024, la Procura Federale ha deferito

1. sig. Antonio Bacchiani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pomezia Calcio1957;

2. sig. Mauro Fattori, allenatore UEFA B, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957;

3. società ASD Pomezia Calcio 1957;

per rispondere

1. sig. Antonio Bacchiani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957;

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e all’art.33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 consentito e comunque non impedito al Sig. Mauro Fattori, di ricoprire durante la stagione sportiva 2022-2023 il ruolo di direttore tecnico e comunque un ruolo di rilevanza tecnica in favore della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 sebbene lo stesso fosse privo di tesseramento per tale società;

2. sig. Mauro Fattori, allenatore UEFA B, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF, all’art. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, durante la stagione sportiva 2022-2023 svolto le funzioni di direttore tecnico e comunque ricoperto un ruolo di rilevanza tecnica in favore della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 sebbene lo stesso fosse privo di tesseramento per tale società;

3. società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Antonio Bacchiani e Mauro Fattori così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato quindi l’udienza di discussione del 27 febbraio 2024.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura del dibattimento, i deferiti e la Procura Federale hanno presentato proposta di accordo con indicazione delle relative sanzioni. Con decisione n. 159/TFN-SD 2023-2024 del 27 febbraio 2024 il Tribunale ha dichiarato l’efficacia degli accordi, irrogando (per quanto rileva ai fini della presente decisione) al sig. Mauro Fattori mesi 1 (uno) e giorni 25 (venticinque) di squalifica oltre ad euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) di ammenda ed alla società ASD Pomezia Calcio 1957, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Con nota del 26 febbraio 2025, il competente Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo della FIGC ha segnalato che le sanzioni non sono state corrisposte.

Pertanto, il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per la discussione del deferimento, in tal modo revocando la precedente decisione.

La fase predibattimentale

In vista della fissata udienza del 19 marzo 2025, il sig. Mauro Fattori, con memoria dell’11 marzo 2025 ha attestato il pagamento, effettuato in pari data mediante bonifico, della somma di euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00).

Il dibattimento

All’udienza del 19 marzo 2025 tenutasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato l’Avv. Giovanni Greco, in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Paolo Rodella, in difesa del sig. Mauro Fattori e l’Avv. Antonio Schilirò, in rappresentanza della società ASD Pomezia Calcio 1957.

L’Avv. Giovanni Greco, preso atto del pagamento della somma di euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00), effettuato dal sig. Mauro Fattori, ne ha sottolineato la tardività e, pertanto, ha chiesto irrogarsi 5 mesi di squalifica per il sig. Mauro Fattori ed euro 800 (ottocento/00) di ammenda per la società ASD Pomezia Calcio 1957.

L'Avv. Rodella ha dichiarato che il pagamento è stato effettuato tardivamente in quanto il sig. Fattori era economicamente impossibilitato a provvedervi in precedenza ed ha chiesto, pertanto, l’eventuale irrogazione di una sanzione di minima entità, ritenendo la richiesta della Procura Federale eccessiva alla luce dell'adempimento.

L'Avv. Schilirò si è opposto alla richiesta della Procura Federale sull'assunto che l'art. 127 del CGS prevede che per essere efficace, l'accordo debba essere pubblicato su C.U. della FIGC, mentre nel caso di specie tale pubblicazione non sarebbe mai avvenuta.

La decisione

Gli originari deferiti ed in questa sede il sig. Mauro Fattori ed il sodalizio sportivo evocato, non hanno mai contestato la commissione delle condotte antiregolamentari loro addebitate nel deferimento che si fondono sugli esiti dell'attività di indagine svolta a seguito delle segnalazioni pervenute alla segreteria dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio e da questa inoltrate alla segreteria del Settore Tecnico FIGC ed al Comitato Regionale Lazio – LND, relative alla presunta doppia attività del tecnico Mauro Fattori, svolta presso la società Latina Calcio 1932 (per la quale è tesserato) e presso la ASD Pomezia Calcio 1957.

In particolare, sebbene dall’attività istruttoria non si siano delineate evidenze circa lo svolgimento di una doppia attività da parte del sig. Mauro Fattori durante la stagione sportiva 2023-2024, sono, tuttavia emersi altri profili di responsabilità in capo al deferito. Dall’esito delle audizioni, infatti, risulta accertata, in capo al sig. Mauro Fattori, allenatore UEFA B, all’epoca dei fatti non tesserato, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF, all’art. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, durante la stagione sportiva 2022-2023 svolto le funzioni di direttore tecnico e comunque ricoperto un ruolo di rilevanza tecnica in favore della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 sebbene lo stesso fosse privo di tesseramento per tale società.

La fondatezza degli addebiti ed in particolare per quel che ancora rileva e cioé la responsabilità del sig. Mauro Fattori e la responsabilità diretta ed oggettiva del sodalizio, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Mauro Fattori, deve così ritenersi definitivamente acquisita.

Come anticipato, il 27 febbraio 2024, prima dell’apertura del dibattimento, i deferiti e la Procura Federale hanno presentato proposta di accordo con indicazione delle relative sanzioni. Con decisione n. 159/TFN-SD 2023-2024 del 27 febbraio 2024 il Tribunale dichiarava l’efficacia degli accordi, irrogando (per quanto rileva ai fini della presente decisione) al sig. Mauro Fattori mesi 1 (uno) e giorni 25 (venticinque) di squalifica oltre ad euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) di ammenda ed alla società ASD Pomezia Calcio 1957, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Senonché il sig. Mauro Fattori e la società calcistica non hanno provveduto al pagamento dell'ammenda patteggiata nel termine perentorio di 30 giorni, come segnalato dal competente Ufficio Federale in data 26 febbraio 2025.

Con la riapertura del procedimento, conseguente all’accertata inadempienza dell’accordo, quindi, il TFN acquisisce la piena libertà di esaminare gli atti del procedimento, di valutare la fondatezza degli addebiti e di determinare, all'occorrenza, la nuova sanzione, con esclusione della facoltà delle parti di concludere altro accordo ai sensi dell’art. 127 CGS.

Qualora venga ritenuta la fondatezza del deferimento ed imputabile la revoca della decisione sul patteggiamento, è orientamento consolidato di questo Tribunale quello di maggiorare la sanzione base ai fini del patteggiamento, di un terzo, in considerazione anche solo dell'aggravio del procedimento conseguente agli incombenti necessari alla sua riapertura e degli effetti dilatori provocati al tempestivo esercizio dell'azione disciplinare, valore condiviso da preservare.

Nel caso in esame, il sig. Mauro Fattori, ha allegato la prova documentale che, sia pur solo in data 11 marzo 2025, ben oltre il termine perentorio, ha effettuato il bonifico di euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) per il pagamento della sanzione concordata con il patteggiamento e resa efficace dalla decisone del TFN già citata.

Tenuto conto che il sig. Mauro Fattori ha già scontato la squalifica di mesi 1 (uno) e giorni 25 (venticinque) e considerato il pagamento tardivo che, pur irrilevante rispetto alla obbligatoria riapertura del procedimento disciplinare, palesa resipiscenza e comunque un segno di (tardiva) volontà di adempimento (anche in relazione agli evidenziati problemi economici del deferito), il Collegio ritiene equo irrogare giorni 45 (quarantacinque) di squalifica.

Con riferimento alla società ASD Pomezia Calcio 1957, come detto, l’Avv. Antonio Schilirò, partecipando all’udienza, si è opposto alla richiesta della Procura Federale sull'assunto che l'art. 127 del CGS prevede che per essere efficace, l'accordo debba essere pubblicato su C.U. della FIGC, mentre nel caso di specie tale pubblicazione non sarebbe mai avvenuta.

Tale eccezione appare, evidentemente, priva di pregio tenuto conto che ai sensi dell’art. 127 CGS, comma 3 e 4 “Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione.

4. L’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla

pubblicazione della decisione di cui al comma 3”.

Nella fattispecie de qua, come detto, con decisione n. 159/TFN-SD 2023-2024 del 27 febbraio 2024 pubblicata in pari data sia sul portale del PST che sul sito FIGC, il Tribunale ha dichiarato l’efficacia degli accordi.

Dal 27 febbraio 2024, pertanto, è iniziato a decorrere il termine perentorio di trenta giorni ai fini della completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie contenute nell’accordo, senza necessità alcuna della pubblicazione di altro comunicato ufficiale.

Ai fini della sanzione da irrogare alla società ASD Pomezia Calcio 1957, aderendo alla richiesta della Procura, si ritiene seguendo l’orientamento consolidato di questo Tribunale, di maggiorare la sanzione base ai fini del patteggiamento (nel caso di specie euro 600).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Mauro Fattori, giorni 45 (quarantacinque) di squalifica;

- per la società ASD Pomezia Calcio 1957, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 marzo 2025.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                          Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 25 marzo 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it