F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0171/TFN – SD del 25 Marzo 2025 (motivazioni) – ASD Castrovillari Calcio – Reg. Prot. 166/TFN-SD
Decisione/0171/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0166/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Giorgia Marina Caccamo - Componente (Relatore)
Monica Coscia – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Valentino Fedeli - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 marzo 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21609/351pf2324/GC/CAMS/ep del 27 febbraio 2024, depositato il 28 febbraio 2024, nei confronti del sig. Nicola Mazzucca e della società ASD Castrovillari Calcio,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con atto del 27 febbraio 2024, deferiva, innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
- il sig. Nicola Mazzucca, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società ASD Castrovillari Calcio in quanto responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai punti 2 e 9 del C.U. n.158 del 7.06.2023, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 14/07/2023, la seguente documentazione: copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2023/2024, firmato per conformità dal Presidente della Società, ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse (punto 2 del C.U. n. 158 del 7/6/2023); liberatorie di n. 29 tesserati (punto 9 del C.U. n. 158 del 7/6/2023); - la società ASD Castrovillari Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti, descritti nel precedente capo d’imputazione, posti in essere dal Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza sig. Nicola Mazzuca.
La fase istruttoria
L’attività istruttoria nasce dalla segnalazione del Presidente della Co.Vi.So.D, del 13 ottobre 2023 del mancato adempimento della società ASD Castrovillari Calcio rispetto all’obbligo di depositare, entro il termine del 14 luglio 2023, la seguente documentazione richiesta dal CU n. 158 del 7 giugno 2023 per l’iscrizione al campionato di serie D nella s.s. 2023-2024:
a. copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2023/2024, firmato per conformità dal Presidente della Società, ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse (punto 2 del C.U. n. 158 del 7/6/2023);
b. liberatorie di n. 29 tesserati (punto 9 del C.U. n. 158 del 7/6/2023).
Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini per rispondere:
1. il sig. Nicola Mazzuca, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società ASD Castrovillari Calcio, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai punti 2 e 9 del C.U. n.158 del 7.06.2023, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 14/07/2023 copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2023/2024, firmato per conformità dal Presidente della Società, ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse (punto 2 del C.U. n. 158 del 7/6/2023); liberatorie di n. 29 tesserati (punto 9 del C.U. n. 158 del 7/6/2023);
2. la società ASD Castrovillari Calcio: a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza sig. Nicola Mazzuca, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Prima dell’apertura dell’udienza dibattimentale del 19 marzo 24, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Nicola Mazzucca e la società ASD Castrovillari Calcio hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale e l’Avv.Lucio Paolo Rende in rappresentanza dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti fosse corretta e congrue le sanzioni proposte, ha dichiarato efficaci gli accordi e applicato le seguenti sanzioni:
- per il sig. Nicola Mazzucca, giorni 27 (ventisette) di inibizione;
- per la società ASD Castrovillari Calcio, euro 1.333,00 (milletrecentotrentatre/00) di ammenda.
Senonché la società non ottemperava all’accordo tanto che, con nota del 26 febbraio 2025 (prot. 494/2025), il competente ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC ha rilevato che l’accordo ex art. 127 CGS, disposto con Decisione n. 178/TFNSD del 19 marzo 2024 non era stato adempiuto dalla società ASD Castrovillari Calcio nel termine perentorio di 30 giorni, come disposto dall’art. 127, comma 4, CGS. Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, pertanto, fissava l’udienza del 19 marzo 2025.
Il dibattimento
All’udienza del 19 marzo 2025 era presente l’Avv. Giovanni Greco per la Procura Federale e l’Avv. Lucio Paolo Rende per la ASD Castrovillari Calcio. La Procura Federale ribadiva il mancato rispetto dell'accordo concluso, ex art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva, con la suddetta Società e concludeva quindi per l’irrogazione dell’ammenda di euro 2.666,00 (duemilaseicentosessantasei/00). L’Avv. Lucio Paolo Rende rilevava che il mancato pagamento era dovuto al fatto che nella società erano intervenute modifiche rispetto alle cariche e i nuovi organi sociali non avevano contezza dell’esistenza dell’accordo ex art. 127 CGS, disposto con Decisione n. 178/TFN-SD del 19 marzo 2024.
La decisione
In via preliminare, il Collegio prende atto che l’accordo ex art. 127 CGS, non è stato adempiuto dalla società ASD Castrovillari Calcio nel termine perentorio di 30 giorni.
Da tale inadempimento consegue, ai sensi dell’art. 127, comma 5, CGS, la revoca della precedente Decisione n. 178/TFN-SD del 19 marzo 2024 in ordine alla posizione della società stessa, risultando viceversa confermata la suddetta decisione con riferimento alla posizione del sig. Nicola Mazzucca, che ha adempiuto all’accordo.
Passando poi alla valutazione della sussistenza dei fatti oggetto di deferimento, si rileva che dalla segnalazione della Co.Vi.So.D, del 13 ottobre 2023, non contestata, risulta documentato che l’ASD Castrovillari Calcio, in violazione dei punti 2 e 9 del C.U. n.158 del 7 giugno 2023, non aveva depositato copia del Verbale della Assemblea di attribuzione delle cariche sociali per la stagione sportiva 2023/2024 o comunicazione di conferma delle cariche sociali (punto 2 del C.U. n. 158 del 7 giugno 2023) e neppure le liberatorie di n. 29 tesserati (punto 9 del C.U. n. 158 del 7 giugno 2023).
La giustificazione addotta dall’Avv. Lucio Paolo Rende per l’inosservanza dell’accordo ex art. 127 CGS, non ha efficacia esimente per la società ASD Castrovillari Calcio, in quanto tutte le comunicazioni risultano correttamente effettuate alla Castrovillari Calcio stessa utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore (l’Avv. Lucio Paolo Nazario Rende stesso) formalmente comunicato nel 2024 agli organi di giustizia sportiva, proprio ai fini dell’elezione di domicilio nel procedimento, a nulla rilevando la mera variazione degli organi sociali.
Dei comportamenti omissivi, posti in essere dal Presidente in violazione dei punti 2 e 9 del C.U. n.158 del 7 giugno 2023, per quanto di pertinenza e rilevanza ai fini della presente decisione, risponde, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS la società ASD Castrovillari Calcio. Si ravvisa pertanto la responsabilità della deferita e meritano accoglimento le conclusioni della Procura Federale nella misura ritenuta congrua da questo Tribunale in aderenza a quanto più volte sancito dagli organi di giustizia endofederale in ordine alla maggiorazione della sanzione base in casi analoghi.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Castrovillari Calcio la sanzione di euro 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19 marzo 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giorgia Mariba Caccamo Pierpaolo Grasso
Depositato in data 25 marzo 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai