F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0172/TFN – SD del 26 Marzo 2025 (motivazioni) – ASD Res Women – Reg. Prot. 222/TFN-SD

Decisione/0172/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0222/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Valeria Ciervo – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Angelo Venturini – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 marzo 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26514/692pf23-24GC/CAMF/ep del 19 aprile 2024, depositato il 22 aprile 2024, nei confronti della società ASD Res Women,

la seguente

DECISIONE

Con atto del 19 aprile 2024, depositato il 22 aprile 2024, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale la società A.S.D. RES WOMEN per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente sig. Francesco Sortino, dotato di poteri di rappresentanza al momento della commissione dei fatti, così come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con il ridetto atto di deferimento: “Sig. Francesco Sortino, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Res Women: della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 1 lett. b) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Femminile della stagione sportiva 2023 – 2024, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 143/A del 15 marzo 2023, per non aver adempiuto, per la stagione sportiva 2023 – 2024, all’impegno a partecipare alle competizioni giovanili con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15”.

La fase istruttoria

In data 5.02.2024 la Procura Federale, a seguito di una nota dell’1.02.2024 inviatale dalla Divisione Serie B Femminile, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 692pf23-24 avente ad oggetto “Mancato rispetto del requisito sportivo di cui al punto 1 b) del Comunicato Ufficiale n.143/A del 15 marzo 2023 da parte della società ASD Res Woman”.

Con la richiamata nota la Divisione Serie B Femminile informava la Procura Federale della circostanza che la Co.Vi.So.F., nella riunione del 25.01.2024, aveva riscontrato il mancato rispetto, da parte dell’ASD RES WOMEN, dei requisiti sportivi di cui al punto 1b del C.U. 143/A del 15.03.2023 relativo alle Licenze Nazionali della Serie B femminile e cioè per non aver adempiuto all’impegno a partecipare alle competizioni giovanili con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15.

Concluse le indagini di rito, la Procura Federale, in data 15.03.2024, notificava la comunicazione di conclusioni delle indagini al Presidente della società A.S.D. RES WOMEN, sig. Francesco Sortino, e alla Società stessa per responsabilità diretta, contestando l’omessa partecipazione di cui si è detto.

Gli avvisati non svolgevano alcuna attività difensiva di talché, come già detto, la Procura Federale, in data 19.04 2024, provvedeva a deferirli, entrambi, al Tribunale Federale Nazionale contestando loro quanto in precedenza evidenziato.

Il Presidente del Tribunale fissava l’udienza del 14.05.2024, poi posticipata al 21.05.2024, per la discussione del procedimento. Prima dell’inizio dell’udienza la Procura Federale e i deferiti depositavano due proposte di accordo ex art. 127 del CGS che sottoponevano all’esame del Tribunale, il quale ritenuto “che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi; P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni: - nei confronti del sig. Francesco Sortino, mesi 2 (due) di inibizione; - nei confronti della società ASD Res Women, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda …” pronunciava la decisione n. 227/TFNSD-2023-2024 e dichiarava la chiusura del procedimento.

Tuttavia la Società non onorava la disposizione del Collegio giudicante come da nota del 26.02.2025 a rep n. 494/2025, che l’Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo della FIGC indirizzava a questo Tribunale Federale Nazionale.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 20.03.2025.

Nessuna delle parti depositava memoria.

L’udienza del 20.03.2025

All’udienza anzidetta, tenutasi in videoconferenza secondo le modalità di cui al decreto del giorno 1 luglio 2024 del Presidente del Tribunale, erano presenti l’Avv. Francesco Tropepi in rappresentanza della Procura Federale e il Presidente della società deferita sig. Francesco Sortino.

Il rappresentante della Procura Federale, illustrato brevemente il deferimento, concludeva per l’irrogazione alla A.S.D. RES WOMEN della sanzione di euro 4.000,00 di ammenda. Prendeva poi la parola il Presidente della Società, il quale riferiva che il mancato il pagamento di quanto determinato con la precedente decisione del TFN era stato conseguenza dalla convinzione che le somme dovute sarebbero state automaticamente prelevate dal cosiddetto “conto campionato” acceso presso la Lega o il Dipartimento di competenza. Rilevava poi l’esosità della richiesta sanzionatoria della Procura Federale.

La decisione

Il Tribunale rileva che ai sensi dell’art. 127, comma 5, del CGS, conseguenza del mancato rispetto di quanto statuito con la decisione n. 227/TFNSD-2023-2024 del 21 maggio 2024 sia la revoca della predetta decisione per la parte in cui applica alla A.S.D. RES WOMEN la sanzione dell’ammenda di euro 2.000,00 determinata in misura ridotta in virtù dell’accordo raggiunto fra le parti rispetto alla sanzione base di euro 3.000,00 di ammenda,

Passando all’esame del merito, il Collegio osserva come la Società deferita sia chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del CGS, del comportamento omissivo del suo Presidente sig. Francesco Sortino per non avere, questi, provveduto, a far partecipare, alle competizioni giovanili, almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 e almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15 così come da impegno assunto con la dichiarazione di cui al n. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 1 lett. b) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Femminile della stagione sportiva 2023 – 2024, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 143/A del 15 marzo 2023.

Recita, infatti, tale Comunicato Ufficiale per quanto di interesse: “ 4. Requisiti sportivi e organizzativi Le società devono, entro il termine del 23 giugno 2023, osservare i seguenti adempimenti: 6 1) depositare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2023/2024: a) l’impegno a partecipare al Campionato Primavera; b) l’impegno a partecipare, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15, alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile)…”.

Ciò posto, la violazione contestata dalla Procura Federale a seguito della segnalazione dell’1.02.2024 inviatale dalla Divisione Serie B Femminile, trova piena conferma sia nella nota del 24.01.2024 del Segretario del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, che certifica il mancato adempimento agli impegni assunti all’atto dell’iscrizione al campionato circa  la partecipazione, alle competizioni giovanili, di almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 e di almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15, sia dal comportamento processuale della Società e del suo Presidente.

Pertanto la società A.S.D. RES WOMEN va sanzionata per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, in conseguenza del comportamento omissivo del suo legale rappresentate all’epoca dei fatti. Infine, appare congrua e in linea con precedenti pronunciamenti di questo Tribunale la sanzione richiesta dalla Procura Federale che contempla un aggravio della sanzione base, all’epoca concordata, come conseguenza dell’inadempimento all’accordo volontariamente raggiunto al fine di ottenere uno sconto sanzionatorio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società ASD Res Women la sanzione di euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 marzo 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 26 marzo 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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