F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0173/TFN – SD del 26 Marzo 2025 (motivazioni) – FC Freedom SSDARL – Reg. Prot. 238/TFN-SD
Decisione/0173/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0238/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
Carlo Sica - Presidente
Giammaria Camici - Componente
Valeria Ciervo – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Angelo Venturini - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 marzo 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28608/694pf23-24/GC/mg del 15 maggio 2024, depositato il 17 maggio 2024, nei confronti della società FC Freedom SSDARL,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con deferimento del 15 maggio 2024 proposto dal Procuratore Federale n.28608/694pf23-24 sono stati chiamati a rispondere: - il sig. Danilo Merlo, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società FC Freedom SSDARL, delle violazioni: - 1. dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. d del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie b per la stagione sportiva 2023/2024 pubblicato con CU n. 143/A del 15.03.2023, per non aver adempiuto all’obbligo di depositare, entro il termine del 4 settembre 2023, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un preparatore atletico Settore Tecnico per la prima squadra, avendo indicato quale preparatore atletico la sig.ra Federica Demaria, attestando che la stessa avrebbe partecipato al primo corso utile centrale di preparatore atletico, così come previsto nel corpo della lett. d, corso per il quale, non essendo in possesso della qualifica UEFA C, non possedeva i requisiti di ammissibilità; - 2. dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. f del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie b per la stagione sportiva 2023/2024 pubblicato con CU n. 143/A del 15.03.2023, avendo indicato come allenatore della categoria Esordienti, la sig.ra Diletta Di Girolamo che non risultava essere tesserata per la società FC Freedom SSDARL;
- la società FC Freedom SSDARL a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Danilo Merlo, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
La Procura Federale avviava il procedimento disponendo vari atti di indagine, fra i quali assumevano particolare rilievo la segnalazione della Divisione Calcio Femminile del 1.02.2023, con relativi allegati, e il foglio di censimento s.s. 2023/2024 della società FC Freedom SSDARL.
Con Decisione n. 250/TFN-SD 2023-2024, nell’accogliere l’istanza di accordo proposta dalle parti ai sensi dell'art. 127 CGS, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare disponeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il sig. Danilo Merlo, inibizione di giorni 26; - per la società FC Freedom SSDARL, ammenda di € 4000,00 (quattromila/00);
Con nota del 26.2.2025 l’Amministrazione Finanza e Controllo della FIGC comunicava il mancato pagamento della predetta sanzione da parte della società FC Freedom SSDARL.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava quindi l’udienza di discussione del 20 marzo 2025.
Il dibattimento
All’udienza del 20 marzo 2025 sono comparsi, per la Procura Federale, l’avv. Francesco Tropepi, e per la società deferita l’avv. Nicola Schellino.
La Procura Federale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, chiedeva l’accoglimento dello stesso con condanna della società al pagamento di complessivi euro 8000,00 (ottomila/00) di ammenda.
La deferita esponeva che i comportamenti contestati trovavano giustificazione nelle difficoltà organizzative derivanti dal “ripescaggio” della squadra in serie B e chiedeva, pertanto, il rigetto del deferimento.
La decisione
Il Tribunale ritiene che i fatti oggetto di contestazione risultano effettivamente provati.
Dalla segnalazione della Divisione Calcio Femminile del 1.02.2023, con relativi allegati, e dal foglio di censimento s.s. 2023/2024 della società FC Freedom SSDARL, come anche dalle difese della società, emerge, invero, che la società FC Freedom SSDARL, in violazione degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. d) e f) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie b per la stagione sportiva 2023/2024 pubblicato con CU n. 143/A del 15.03.2023:
-quanto alla prima contestazione (n.2 lett. d), non adempiva all’obbligo di depositare l’attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di almeno un preparatore atletico per la prima squadra (veniva, infatti, indicato quale preparatore atletico la sig.ra Federica Demaria, esponendo che la stessa avrebbe partecipato al primo corso utile centrale di preparatore atletico, così come previsto nel corpo della lett. d; corso per il quale, peraltro, non essendo la stessa in possesso della qualifica UEFA C, non possedeva i requisiti di ammissibilità);
-quanto alla seconda violazione (n.2 lett. f), non adempiva all’obbligo di indicare un tecnico abilitato nella categoria Esordienti (veniva, infatti, indicato come allenatore della categoria Esordienti, la sig.ra Diletta Di Girolamo che non risultava essere tesserata per la società FC Freedom SSDARL).
Ritiene, inoltre, il Tribunale che non vale ad escludere la rilevanza disciplinare dei fatti contestati, ma al più un’attenuazione della sanzione, la circostanza dedotta dalla deferita secondo cui vi sarebbe stata per la squadra l’impossibilità oggettiva di tesserare le predette figure professionali di preparatore atletico ed allenatore in considerazione del “ripescaggio” della stessa in serie B tenuto conto che non si è trattato di un fatto imprevedibile e che, in ogni caso, il tempo decorrente dal ripescaggio, avvenuto il 10 agosto 2023, avrebbe consentito alla deferita di provvedere ai richiesti adempimenti nei termini utili indicati dal citato CU n. 143/A del 15.03.2023
Si tratta, infine, di comportamenti imputabili al Presidente e legale rappresentante della società che, in ragione del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, comportano la responsabilità di quest’ultima.
Quanto alla sanzione, in considerazione del descritto contesto fattuale nel quale sono stati posti in essere i comportamenti oggetto di contestazione, si ritengono congrue le sanzioni proposte dalla Procura Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società FC Freedom SSDARL la sanzione di euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 marzo 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Venturini Carlo Sica
Depositato in data 26 marzo 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai