F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0174/TFN – SD del 27 Marzo 2025 (motivazioni) – ASD Sant’Angelo – Reg. Prot. 147/TFN-SD

Decisione/0174/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0147/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Paolo Clarizia – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 marzo 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20201/1088pf23-24/GC/SA/fm del 21 febbraio 2025, depositato il 25 febbraio 2025, nei confronti della società A.S.D. Sant’Angelo,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 20201/1088pf23-24/GC/SA/fm del 21 febbraio 2025, depositato il 25 febbraio 2025, nei confronti della società A.S.D. Sant’Angelo, per rispondere: "della violazione dell’art. 26, comma 1, e dell’art. 6, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere i propri sostenitori, nel numero di circa cinquanta tifosi organizzati, in data 14.04.2024, al termine della gara Borgo San Donnino – Sant’Angelo, valevole per il campionato di Serie D – girone D, nel bar adiacente al campo di gioco, denominato CLUB HOUSE, aggredito e picchiato selvaggiamente i clienti presenti al momento all’interno del locale, con pugni e con lancio di bottiglie, bicchieri in vetro, sedie e tavoli, provocando danni fisici a diverse persone fra i quali un dirigente della società Borgo San Donnino Calcio, sig. Mesoraca Vincenzo, che riportava un trauma mascellare-mandibolare con edema labbro inferiore e perdita di un incisivo arcata dentale superiore".

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società A.S.D. Sant’Angelo hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Giulia Conti, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Pier Antonio Rossetti, in difesa della società deferita, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società A.S.D. Sant’Angelo la sanzione di euro 1.778,00 (millesettecentosettantotto/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale dei termini e delle modalità indicate nell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 marzo 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIENTE

Amedeo Citarella                                                                 Carlo Sica

 

Depositato in data 27 marzo 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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