F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0175/TFN – SD del 27 Marzo 2025 (motivazioni) – Igor Galimberti – Reg. Prot. 149/TFN-SD

Decisione/0175/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0149/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Serena Callipari – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 marzo 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20403/367pf24-25/GC/GR/ff del 25 febbraio 2025, depositato il 26 febbraio 2025, nei confronti del sig. Igor Galimberti,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 20403/367pf24-25/GC/GR/ff del 25 febbraio 2025, depositato il 26 febbraio 2025, nei confronti del sig. Igor Galimberti, per rispondere: "della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 37 comma 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso scritto frasi offensive e ingiuriose nei confronti del tecnico sig. Gabriele Rizzi, durante una conversazione via WhatsApp nella quale il Rizzi chiedeva notizie circa la possibilità di seguire dei corsi di aggiornamento per allenatori in presenza organizzati dall’A.I.A.C. di Monza Brianza presso la quale il sig. Galimberti rivestiva la carica di consigliere. Nello specifico il sig. Galimberti durante tale conversazione avvenuta in data 16 dicembre 2022, appellava il Rizzi scrivendogli: “ma vattene a f.....o”, “s.....o e pezzo di m...a”, “crepa!”, “testa di c...o” e “ammazzati”. Il tutto come confermato dallo stesso sig. Galimberti in corso di audizione e dagli screenshot dei messaggi relativi alla conversazione stessa".

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale ed il sig. Igor Galimberti hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Francesco Keller, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Chiara Lupattelli, per la difesa del deferito, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Igor Galimberti la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 marzo 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Serena Callipari                                                                 Carlo Sica

 

Depositato in data 27 marzo 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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