F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0176/TFN – SD del 31 Marzo 2025 (motivazioni) – SSDARL Futsal Pistoia – Reg. Prot. 232/TFN-SD

Decisione/0176/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0232/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Valeria Ciervo - Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Angelo Venturini – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 marzo 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27920/190pf23-24/GC/SA/ep dell’8 maggio 2024, depositato il 16 maggio 2024, nei confronti della società SSDARL Futsal Pistoia,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con deferimento proposto dal Procuratore Federale Prot. 27920/190pf23-24/GC/SA/ep dell’8 maggio 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, la società SSD A RL Futsal Pistoia, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Alessandro Vannucchi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 15, commi 1, lett. c) e 6, delle NOIF, per avere lo stesso, in data 12 luglio 2023 in sede di richiesta di iscrizione della società SSD A RL Futsal Pistoia al Campionato Nazionale C5 Serie A2 e Serie B Femminile per la stagione sportiva 2023-2024, compilato e sottoscritto il modulo relativo alla disponibilità del campo sportivo in cui è riportato, in maniera non veridica, che la predetta società aveva la disponibilità del campo sportivo comunale “PalaCarrara” posto in Pistoia, ottenuta solo successivamente con provvedimento del Comune di Pistoia del 26 settembre 2023, ed alla quale era altresì allegata dichiarazione di disponibilità all’utilizzo del predetto impianto relativa alla stagione sportiva 2022-2023.

La fase istruttoria

Durante la fase istruttoria, la Procura accertava - con prova documentale - che in data 12 luglio 2023, in sede di richiesta di iscrizione della società SSD A RL Futsal Pistoia al Campionato Nazionale C5 Serie A2 e Serie B Femminile per la stagione sportiva 2023-2024, il sig. Alessandro Vannucchi, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società, aveva compilato e sottoscritto il modulo relativo alla disponibilità del campo sportivo in cui era riportato, in maniera non veridica, che la predetta società aveva la disponibilità del campo sportivo comunale “PalaCarrara” posto in Pistoia, ottenuta solo successivamente con provvedimento del Comune di Pistoia del 26 settembre 2023, ed alla quale era stata altresì allegata dichiarazione di disponibilità all’utilizzo del predetto impianto relativa alla stagione sportiva 2022-2023.

In particolare, il Comune di Pistoia, con nota del 22 agosto 2023 prot. n. 0113307, rappresentava che, alla data della citata nota, “questa amministrazione non ha ad oggi rilasciato alcun atto di autorizzazione né di concessione d’uso dell’impianto in questione alla Ssdarl Futsal Pistoia per lo svolgimento delle gare di cui ai suddetti campionati per la stagione sportiva 2023/2024”. Infatti, il provvedimento di concessione veniva adottato solo in data 26 settembre 2023, ovvero successivamente alla compilazione, sottoscrizione e trasmissione del modulo.

La prova della non veridicità della dichiarazione trascritta nel modulo relativo alla disponibilità del campo sportivo, veniva altresì fornita dallo stesso sig. Vannucchi il quale in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale produceva una missiva del 31 agosto 2023 - da lui trasmessa alla Divisione Calcio a 5 - in cui rappresentava che “in effetti noi al momento dell’iscrizione non abbiamo chiesto al comune il nulla osta perché abbiamo un contenzioso economico in corso”.

A seguito della conclusione delle indagini, in data 24 gennaio 2024 veniva pubblicato il CU inerente al patteggiamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 126 CGS FIGC, con le sanzioni di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Presidente della società ed euro 150,00 di ammenda per la società.

In data 23 aprile 2024 la FIGC, con Comunicato Ufficiale n. 446/AA, dava atto della mancata ottemperanza all’accordo intervenuto con la società SSD A RL Futsal Pistoia, con conseguente risoluzione dello stesso.

Pertanto, in data 16 maggio 2024 veniva notificato il deferimento per mancato pagamento dell’importo patteggiato dalla società. Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava l’udienza al 6 giugno 2024.

In vista di tale udienza la società depositava la memoria difensiva nella quale dichiarava che la società aveva la disponibilità del campo da gioco “Campi Arena” e non quella del “PalaCarrara”, e che “per mero errore materiale nella predetta richiesta veniva allegata la dichiarazione del Comune di Pistoia all’utilizzo del PalaCarrara, inerente la stagione sportiva 2022-2023” (cfr. memoria difensiva della società per l’udienza del 6 giugno 2024).

All’udienza del 6 giugno 2024, raggiunto l’accordo ex art. 127 CGS, il Tribunale, verificata la sussitenza dei presupposti della proposta di accordo, applicava nei confronti della società la sanzione di euro 300,00 di ammenda.

All’esito dell’attività di verifica dei competenti uffici federali, veniva comunicato che la Società non aveva versato l’importo in esecuzione dell’accordo ex art. 127 CGS, dichiarato efficace dal Tribunale con la Decisione n. 0245/TFNSD-2023-2024. Si procedeva, pertanto, ad una convocazione di nuova udienza.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 20 marzo 2025.

Il dibattimento

All’udienza del 20 marzo, tenutasi in modalità mista, l’Avv. Francesco Tropepi, in rappresentanza della Procura Federale, riportandosi integralmente al contenuto dell’atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione nei confronti della società SSD A RL Futsal Pistoia la sanzione di euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Nessuno è comparso in rappresentanza della società SSD A RL Futsal Pistoia.

La decisione

L’art. 127, comma 5, CGS prevede espressamente che “…Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, su comunicazione del competente ufficio, l’organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento….”.

Pertanto il Tribunale, chiamato a valutare nel merito la sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione, non avendo la società dato esecuzione alla Decisione n. 0245/TFNSD-2023-2024 del Tribunale con la quale era stata irrogata la sanzione di euro 300,00 di ammenda, ha ritenuto sussistenti i presupposti nei confronti della società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Alessandro Vannucchi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 15, commi 1, lett. c) e 6, delle NOIF.

E’, infatti, pacifica la circostanza che in data 12 luglio 2023, in sede di richiesta di iscrizione della società SSD A RL Futsal Pistoia al Campionato Nazionale C5 Serie A2 e Serie B Femminile per la stagione sportiva 2023-2024, il sig. Vannucchi, che all’epoca dei fatti rivestiva il ruolo di Presidente della società, avesse compilato e sottoscritto il modulo relativo alla disponibilità del campo sportivo dichiarando, in maniera non veridica, che la stessa aveva la disponibilità del campo sportivo comunale “PalaCarrara”, posto nel comune di Pistoia.

Quanto sopra è provato documentalmente, in particolare dalla nota del Comune del 22 agosto del 2023 con la quale l’amministrazione ha dichiarato di non aver rilasciato alcuna autorizzazione né concessione d’uso dell’impianto alla società per la stagione sportiva 2023-2024, rilasciata, invero, solo successivamente in data 26 settembre 2023.

Tale circostanza è stata altresì confermata sia dallo stesso Sig. Vannucchi - in sede di audizione dinanzi la Procura in data 14 settembre 2023 – sia dalla società in sede di memoria difensiva depositata in vista dell’udienza del 6 giugno 2024, come meglio descritto nella fase istruttoria.

E’, pertanto, evidente che i comportamenti posti in essere dal sig. Vannucchi violano la normativa federale ed in particolare l’art. 4 comma 1 del CGS sia in via autonoma sia in relazione all’art. 15, commi 1, lett. c) e 6, delle NOIF, a cui, pertanto, consegue, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, la responsabilità diretta della società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società SSDARL Futsal Pistoia la sanzione di euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 marzo 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valeria Ciervo                                                                      Carlo Sica

Depositato in data 31 marzo 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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