F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0177/TFN – SD del 01 Aprile 2025 (motivazioni) – SV Terenten – Reg. Prot. 254/TFN-SD
Decisione/0177/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0254/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Claudio Croce – Componente
Gaia Golia – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Valentina Ramella - Componente (Relatore) Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 marzo 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30595/588pf2324/GC/gb del 7 giugno 2024 nei confronti della società SV Terenten,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto Prot. n. 30595/588pf23-24/GC/gb della Procura Federale del 7 giugno 2024, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la società S.V. Terenten per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Stefan Unterhuber, come descritti nel seguente capo di incolpazione: “la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, dopo la dichiarazione di impraticabilità del campo causata dalla presenza di ghiaccio sul terreno di gioco, in occasione della gara di Campionato U15 Provinciale, girone B, Terenten – Colle Casies del 18/11/2023, intimidito il Direttore di gara, sig. Alessandra Perilli, delegittimandone l’operato, richiedendo, altresì, il supporto del sig. Karl Alois Wierer, Consigliere del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano LND, e, insieme ai presenti, l’accerchiava per obbligarla a disputare comunque la partita, fino al punto da costringerla, nonostante i ripetuti inviti a stargli lontano, a rifugiarsi nello spogliatoio e a chiudersi in bagno, dove, poi, sentendosi braccata e intimorita dalla mancanza di vie di fuga, chiamava il numero di emergenza 112”.
La fase istruttoria
L’indagine, avente ad oggetto “accertamenti in ordine al comportamento assunto, nei confronti dell’arbitro della gara S.V. TERENTEN – SS.V. COLLE CASIES PICH GSIES del 18/11/2023 valida per il campionato U15 Provinciali C11 di Bolzano, da parte di un Consigliere del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano e dell’assistente di parte della Società Colle Casies”, traeva origine dalla trasmissione, ad opera del Giudice Sportivo di Bolzano, del (referto e del) supplemento di rapporto redatto in occasione della gara sopra indicata, non disputata in ragione delle condizioni del terreno di gioco. In particolare, nel supplemento di rapporto venivano descritte plurime condotte poste in essere in danno del direttore di gara da vari soggetti, tra i quali, per quel che qui rileva il signor Unterhuber, tesserato della società Terenten, al fine di costringerla a far disputare l’incontro; condotte culminate con l’intervento delle Forze dell’Ordine e dei sanitari in soccorso dell’arbitro.
Nel corso delle indagini venivano sentiti in merito ai fatti in contestazione tutti i soggetti coinvolti. Veniva sentita anche l’arbitro, che confermava in toto il contenuto del supplemento di rapporto in atti. Venivano altresì acquisiti gli atti redatti dal personale delle Forze dell’Ordine intervenuto in loco.
Notificata la comunicazione di conclusione indagini, per quel che qui rileva, i tesserati delle due squadre e il Consigliere del Comitato di Bolzano presentavano richiesta di applicazione delle sanzioni ex art. 126 C.G.S. Per le due società coinvolte veniva invece emesso il deferimento.
L’accordo predibattimentale ex 127 c.g.s.
Fissato il dibattimento all’udienza del 2.7.2024 la SS Terenten e l’altra Società deferita proponevano istanza per l’applicazione della sanzione ex art. 127 C.G.S., sulla quale veniva acquisito il consenso del rappresentante della Procura Federale. Con decisione n. 0001/TFNSD-2024-2025 il Tribunale disponeva l’applicazione delle sanzioni nella misura richiesta.
Con successiva comunicazione del 26.2.2025 l’Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo della FIGC segnalava il mancato adempimento dell’accordo raggiunto da parte dell’odierna deferita. Veniva quindi fissata nuova comparizione per la società Terenten alla data del 26 marzo 2025.
Il dibattimento
All’odierna udienza, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso l’avv. Francesco Tropepi per la Procura Federale; nessuno è invece comparso per la Società.
Il rappresentante della Procura si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso per l’irrogazione della sanzione di cui al verbale d’udienza.
La decisione
Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva.
La ricostruzione di quanto accaduto in occasione della gara S.V. Terenten – SS.V. Colle Casies Pich Gsies del 18.11.2023, così come contenuta nel supplemento di rapporto, ed in particolare delle condotte disciplinarmente rilevanti tenute nei confronti dell’arbitro dai tesserati delle due squadre e dal componente del Consiglio Direttivo di Bolzano, intervenuto a richiesta del tesserato della Terenten Unterhuber, risulta pacifica in atti.
Al di là della valenza privilegiata riconosciuta al referto arbitrale e al suo supplemento nell’ambito dell’ordinamento sportivo, infatti, le dichiarazioni assunte dall’arbitro in fase di indagine sono risultate del tutto coerenti e prive di contraddizioni, sicchè vanno ritenute del tutto attendibili.
Esse, peraltro, risultano riscontrate da quanto emerge dagli atti trasmessi dalle Forze dell’ordine che, intervenute sul luogo su richiesta proprio dell’arbitro, hanno rilevato uno stato di confusione del direttore di gara che non trova altra spiegazione se non nell’essere stata destinataria di condotte non conformi ai doveri di lealtà, probità e correttezza da parte dei soggetti dalla stessa indicati, tra i quali anche il signor Unterhuber, tesserato della Società deferita. Nello stesso senso depongono le scuse, sebbene parziali, inviate dal Componente del Consiglio Direttivo di Bolzano ai vertici federali e arbitrali locali, nonché contenute nel verbale di audizione in atti.
Alla luce di quanto sopra deve affermarsi la responsabilità, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.C., della Società deferita in relazione alla accertata condotta del proprio tesserato.
Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società SV Terenten la sanzione di euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 marzo 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Ramella Pierpaolo Grasso
Depositato in data 1° aprile 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai