F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0163/CSA pubblicata del 24 Marzo 2025 –Sig. Ben Lhassine Kone

Decisione/0163/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0236/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello - Vice Presidente

Paolo Del Vecchio - Componente

Andrea Lepore - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n.0236/CSA/2024-2025, proposto dal calciatore Ben Lhassine Kone in data 04.03.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. uff. n. 148 del 25.02.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 12.03.2025, il Prof. Avv. Andrea Lepore e uditi l'Avv. Mattia Grassani e il calciatore Ben Lhassine Kone;

Ritenuto in fatto e considerato diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 04.03.25, il calciatore Ben Lhassine Kone ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo, pubblicata in c.u. n. 148 del 25 febbraio 2025, mediante la quale gli veniva comminata la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara «per avere, al 49° del secondo tempo, colpito con un pugno il volto di un calciatore della squadra avversaria».

Il reclamante ritiene che la sanzione inflitta dall’Organo di prime cure sia eccessivamente afflittiva e sproporzionata rispetto alla condotta tenuta in concreto.

Rileva in particolare che, per il contesto di gioco, il comportamento a lui ascritto non configurerebbe la fattispecie di condotta violenta, richiamata dal Giudice sportivo, in quanto l’azione sarebbe riconducibile a una dinamica di giuoco, non sarebbe stata caratterizzata da alcuna volontà di arrecare lesione, e il gesto non sarebbe riconducibile a un “pugno” quanto a una “sbracciata”, che non ha provocato alcuna conseguenza dannosa al calciatore della Salernitana. Di conseguenza, sostiene che la propria condotta possa essere qualificata come meramente antisportiva.

Chiede, pertanto, in via principale, di ridurre la squalifica irrogata da tre a due giornate effettive di gara; in via subordinata, di ridurre la squalifica irrogata da tre a due giornate effettive di gara, con commutazione della terza giornata in sanzione pecuniaria, nella misura ritenuta di giustizia.

Il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento per i motivi che seguono.

Come è noto, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., il referto della terna arbitrale assume fede privilegiata circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (in tale direzione, oltre a giurisprudenza consolidata endofederale, cfr. anche Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 11 febbraio 2019, dec. n. 92; nonché Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9). In esso, si legge per la gara in questione, che «a gioco in svolgimento, all’altezza della linea mediana del tdg, il sig. Kone Ben Lhassine colpiva con un pugno in pieno volto l’avversario facendolo cadere a terra, senza conseguenze».

Da quanto emerge, dunque, non può in alcun modo essere confutato che il gesto sia da ricondurre a un comportamento violento.

In tal senso giova ricordare che per condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S., si intende un’azione caratterizzata da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011; cfr. altresì Corte sportiva d’appello nazionale, in Com. uff. n. 122/CSA del 10 aprile 2018). Elementi questi ultimi che si rinvengono nella fattispecie in discorso, di là dalla mancata produzione dei danni (cfr. in tale direzione anche Corte sportiva d’appello nazionale, 30 ottobre 2019, dec. n. 049) e che non possono essere accostati a una condotta antisportiva, la quale, diversamente, si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto [...] frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’àmbito di una dinamica di gioco» (cfr. già Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Per altro verso, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., va riconosciuta, quale fattore di mitigazione del trattamento sanzionatorio edittale, la minor offensività della condotta in addebito, tenuto conto delle circostanze di contesto in cui è maturata, non potendo essere obliate, da un lato, la circostanza che la suddetta condotta è maturata "a gioco in svolgimento" e, dunque, non in modo gratuito ma nel corso della dinamica di gioco e, dall'altro, la personalità del calciatore che nella presente stagione non è mai incorso in comportamenti del genere.

In ragione di ciò, questa Corte ritiene possibile commutare in ammenda la sanzione della squalifica per la terza giornata effettiva di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in 2 (due) giornate effettive di gara ed ammenda di 5.000,00.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Lepore                                                       Umberto Maiello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it