F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0172/CSA pubblicata del 31 Marzo 2025 –Sig. Roberto Stellone
Decisione/0172/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0265/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Carlo Buonauro – Componente
Stefano Toschei - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0265/CSA/2024-2025 proposto dal Sig. Roberto Stellone in data 17 marzo 2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 129/DIV del 12.03.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20 marzo 2025, il Dott. Stefano Toschei e udito, per il reclamante, l’Avv. Carlo Vitalini Sacconi; presente altresì l'Avv. Carolina Romei.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il signor Roberto Stellone ha proposto reclamo, in data 17 marzo 2025, avverso la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara irrogata nei suoi confronti in relazione alla gara Vis Pesaro/Gubbio dell’11 marzo 2025 del Campionato Serie C Now 2024-2025, con decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 1129/DIV – 12 marzo 2025.
La decisione del Giudice Sportivo nei confronti del signor Stellone è motivata come segue: “A) in quanto, a seguito di un richiamo proferiva una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro; dopo il provvedimento di espulsione entrava sul terreno di gioco avvicinandosi in maniera minacciosa all'Arbitro e proferendo nei suoi confronti ulteriori frasi irriguardose e offensive. Rientrava nuovamente sul terreno di gioco per la terza volta continuando a protestare e proferire frasi irriguardose; veniva poi allontanato da un dirigente della propria squadra; B) durante l'intervallo, entrava negli spogliatoi impartendo istruzioni tecniche alla propria squadra nonostante il provvedimento di espulsione (r. Arbitrale, r. proc. fed.).”.
Il reclamante, nell’atto impugnatorio, sostiene la erroneità della decisione assunta dal Giudice sportivo perché, in particolare, la condotta a lui contestata nasce dall’erronea percezione delle parole dallo stesso pronunciate da parte del direttore di gara e che hanno indotto, altrettanto erroneamente, quest’ultimo ad espellerlo nonché per non avere colto il Giudice sportivo che il comportamento contestato andava ricompreso in una unicità temporale e consecutiva di fatti che sono stati considerati isolati e per ciò stesso singolarmente punibili.
In particolare il reclamante contesta e sostiene, quanto al punto A della decisione assunta dal Giudice sportivo e oggetto qui di reclamo:
- in via di premessa, non è stata considerata né la peculiarità della gara alla quale si fa riferimento, sostanziatasi in una sfida tra due storiche rivali e con problemi di classifica per la Vis Pesaro né l’andamento della gara (dopo soli venti secondi di gara il Gubbio si era già in vantaggio di un gol e poco prima del fatto che ha condotto all’espulsione del reclamante era stato negato un rigore alla Vis Pesaro):
- nel merito dell’espulsione il direttore di gara sostiene, nel referto, che il signor Stellone abbia pronunciato, al suo indirizzo, le parole “Svegliati, Svegliati”, mentre egli si stava esprimendo nei confronti dei componenti della squadra da lui allenata con un “Sveglia, Sveglia” invitandoli a reagire, come del resto è abituato a fare;
- l’oggettiva incomprensione da parte del direttore di gara circa il reale tenore e il significato delle parole pronunciate dall’allenatore della sua squadra è stata segnalata - come tale - da un calciatore della Vis Pesaro (il signor Denis Tonucci) allo stesso direttore di gara che ha trascurato tale segnalazione;
- i successivi fatti contestati al reclamante nella decisione del Giudice sportivo che qui si impugna, vale a dire la circostanza per cui il signor Stellone “dopo il provvedimento di espulsione entrava sul terreno di gioco avvicinandosi in maniera minacciosa all'Arbitro
e proferendo nei suoi confronti ulteriori frasi irriguardose e offensive. Rientrava nuovamente sul terreno di gioco per la terza volta continuando a protestare e proferire frasi irriguardose; veniva poi allontanato da un dirigente della propria squadra”, tenuto conto di quanto sopra riferito, vanno inserite in un unico “contesto, senza apprezzabile soluzione di continuità e da valutarsi unitariamente, in quanto afflitti dal vincolo della continuazione” (così, testualmente, a pag. 3 dell’atto di reclamo).
Quanto poi al punto B della decisione qui oggetto di impugnazione, ad avviso del reclamante, possono considerarsi ulteriori profili critici che evidenziano la patologia della decisione con la quale è stata inflitta la sanzione al signor Stellone, in particolare:
- ancora una volta va rimarcato come le parole pronunciate dal reclamante sono state espresse in un frangente di elevata concitazione agonistica accompagnata ad una profonda frustrazione per il comportamento che stava tenendo la squadra e nonostante ciò egli “esaurito il momento di foga ha lasciato il terreno di gioco senza sostarvi e senza opporre resistenza alcuna avverso il provvedimento dell’arbitro. Non vi sono stati gesti eclatanti, condotte intimidatorie, atti di scherno di sorta e/o espressioni blasfeme. Ciò a dimostrazione, per un verso, della istantaneità della reazione del mister e, per altro verso, della pressoché immediata acquiescenza alla decisione” (così, testualmente, a pag. 4 dell’atto di reclamo);
- inoltre il signor Stellone si era recato negli spogliatoi dello staff tecnico “in ragione di una impellente necessità (…) ove si è altresì fatto la doccia” (così, testualmente, a pag. 7 dell’atto di reclamo) e non ha impartito alcuna istruzione tecnica alla squadra, limitandosi a rivolgere ai giocatori della sua squadra solo frasi di incoraggiamento.
Conseguentemente, alla luce di quanto sopra, il difensore del reclamante chiedeva a questa Corte sportiva d’appello (cfr. pag. 8 del reclamo):
“1. in via principale, ridurre a n. 2 (due) gare effettive la sanzione della squalifica comminata al sig. Roberto Stellone dal Giudice Sportivo con la decisione impugnata;
2. in via subordinata, ridurre a n. 3 (tre) gare effettive la sanzione della squalifica comminata al sig. Roberto Stellone dal Giudice Sportivo con la decisione impugnata”.
Il difensore del reclamante ha confermato, nel corso dell’audizione, quanto indicato nell’atto di reclamo e sopra riassunto, ivi comprese le conclusioni appena riprodotte.
Ad avviso del Collegio il reclamo non si presta a poter essere condiviso quanto alle censure dedotte, atteso che dalla documentazione presente in atti si manifestano all’evidenza e comprovate tutte le circostanze che hanno indotto il Giudice sportivo ad applicare al signor Stellone la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara, sicché neppure può affermarsi con fondatezza, come pretenderebbe di fare il reclamante, che il Giudice sportivo non abbia correttamente fatto applicazione delle norme del Codice della giustizia sportiva che contengono la disciplina sanzionatoria riferibile a fatti come quelli che, per come è ampiamente comprovato in atti, si sono verificati nella specie, né che abbia tralasciato, erroneamente, di apprezzare la rilevanza delle evidenti circostanze attenuanti che ricorrerebbero nel caso qui oggetto di valutazione.
Va anzitutto evidenziato come, con estrema chiarezza, con riferimento all’episodio qui in esame che ha condotto all’espulsione dell’allenatore della Vis Pesaro signor Roberto Stellone, il direttore di gara, nel referto, si esprime senza ombra di dubbio per la caratterizzazione dell’azione posta in essere dall’allenatore della Vis Pesaro attraverso l’uso di un linguaggio, di gesti offensivi, ingiuriosi, specificando testualmente che il signor Stellone “(a) seguito di un richiamo urlava: sei incapace! Svegliati! Svegliati! Una volta espulso entrava sul terreno di gioco per circa 5 metri fino ad arrivarmi molto vicino in maniera minacciosa urlando, che cazzo fai? Protagonista, vergognati sei scarso successivamente dopo essersi allontanato tornava indietro sempre in maniera minacciosa puntandomi il dito ed esclamando: che cazzo mi guardi? Scemo. manca un rigore fai schifo vergognati, sei imbarazzante. Veniva poi allontanato grazie all’intervento di un suo dirigente” (così nel referto del Roberto Lovison).
Inoltre nella relazione del delegato della Procura presente alla gara si legge che “ durante il primo tempo Roberto Stellone allenatore soc. Vis Pesaro, veniva espulso dal terreno di gioco, per proteste reiterate. Il medesimo si posizionava in tribuna. Alla fine del primo tempo e per tutto il riposo Stellone si portava nell’area spogliatoi, all’interno dello spogliatoio stesso e con la porta aperta che si affaccia sul corridoio. Per 15 minuti impartiva disposizioni tecniche ai componenti della propria squadra, sino al rientro dei calciatori sul terreno di gioco per disputare il secondo tempo”
I fatti, dunque, sono stati accuratamente descritti negli atti di gara sia dall’arbitro che dal delegato della Procura federale e sono stati puntualmente riportati dal Giudice sportivo e posti a fondamento della decisione assunta e qui contestata.
Al cospetto, dunque, di una condotta qualificata espressamente come “minacciosa” dal direttore di gara (che ha collocato la descrizione del comportamento tenuto dall’allenatore della Vis Pesaro, nel modello di referto, proprio nello spazio dedicato alla condotta dei “[DIRIGENTI] Usa un linguaggio o gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi”), il Giudice sportivo, tenendo conto delle circostanze del caso e soprattutto della dinamica dell’episodio, significativamente caratterizzato da una azione volta ad esprimere in modo esageratamente veemente (urlando) - e senza alcun dubbio circa il destinatario - espressioni obiettivamente caratterizzate da significati inequivocabilmente offensivi, addirittura rientrando in campo per ben due volte e reiterando la suddetta condotta minacciosa e ingiuriosa, non ha potuto che fare applicazione delle norme del Codice della giustizia sportiva riferite al caso concreto.
La puntuale descrizione stesa nel referto dal direttore di gara circa la condotta imputabile all’allenatore della Vis Pesaro non lascia quindi la possibilità di interpretare diversamente il comportamento ascrivibile al dirigente se non come “minaccioso” e gravemente “ingiurioso” nei confronti dell’arbitro, di talché il Giudice sportivo non poteva che fare applicazione della previsione di cui all’art. 35 C.G.S. che, all’art. 1, lett. a), così dispone: “1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara (…)”.
Il comportamento reiterato messo in atto dal signor Stellone e la violazione delle prescrizioni che colpiscono l’allenatore espulso (che nel caso di specie si è condotto negli spogliatoi per impartire prescrizioni tecniche ai giocatori della sua squadra durante l’intervallo) costituiscono elementi autonomi del fatto escludendo alcun rilievo circa la sostenuta unicità di contesto nel corso del quale si sarebbero verificate, escludendo altresì ogni incidenza sulla considerazione della gravità del fatto ascritto di circostante attenuanti. E ciò in considerazione anche della puntuale illustrazione del comportamento tenuto dal signor Stellone successivamente alla sua espulsione, per come ben resocontato dal delegato della Procura federale, tenuto conto della portata fidefacente che costantemente la giurisprudenza di questa Corte Sportiva d’Appello attribuisce ai referti arbitrali e alle relazioni dei delegati della Procura Federale, essendo stata raggiunta la “prova piena” circa l’avvenimento accaduto che ha condotto all’espulsione dello Stellone e ai comportamenti dallo stesso assunti dopo l’espulsione.
Per completezza di motivazione il Collegio ritiene inconferenti i richiami a precedenti giurisprudenziali in occasione dei quali, dinanzi a vicende che potrebbero sovrapporsi a quella qui in esame, questa Corte avrebbe ridotto la sanzione inflitta dal Giudice sportivo. Infatti, con riguardo ai casi sottoposti dalla difesa della società reclamante all’esame del Collegio, al fine di richiamare precedenti utili a confortare la richiesta riduzione dell’entità della sanzione irrogata e qui oggetto di contestazione, in molti di essi pare evidente che non era mai stata esplicitata – così nettamente come invece è avvenuto nel caso qui in esame, tenuto conto delle espressioni contenute nel referto dell’arbitro Lovison la natura e la dinamica violenta dell’azione oggetto di sanzione nonché, in altri casi, pare potersi rilevare come il Giudice sportivo non avesse fatto applicazione dei principi che lo obbliga alla ricerca e all’applicazione delle circostanze attenuanti, al contrario di quel che è avvenuto nel presente caso e in merito al quale più sopra si è dato ampiamente conto.
Consegue a tutto quanto sopra la inevitabile reiezione del reclamo proposto, con conferma della congruità della sanzione pecuniaria inflitta.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Toschei Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce