F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0173/CSA pubblicata del 2 Aprile 2025 –Novara Football Club S.p.a.

Decisione/0173/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0268/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Paolo Tartaglia - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0268/CSA/2024-2025, proposto dalla Società Novara Football Club S.p.a. in data 20.03.2025,

Per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 131/DIV del 14.03.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 26.03.2025, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito l'Avv. Fabio Angelo Fazzo per la reclamante;

Sentito il Quarto ufficiale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La NOVARA FOOTBALL CLUB SPA ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra L.R. VICENZA e NOVARA del 13/03/2025, è stata inflitta al calciatore DA GRACA COSIMO MARCO la squalifica per tre gare effettive: “per avere, al 26’ minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone lontano, lo colpiva con una gomitata all’altezza del volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario, e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. IV Ufficiale)”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica ha dedotto alcuni motivi fondati sulla riqualificazione della condotta in gravemente antisportiva ex art. 39 C.G.S.

In primo luogo la ricorrente ha inserito nel ricorso dei fotogrammi ripresi dal video della gara effettuato dal canale ufficiale della Lega Pro chiedendo di poter acquisire lo stesso al procedimento.

A questo riguardo va rilevato che, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., la società ricorrente avrebbe dovuto far pervenire entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara la richiesta per l’esame dei filmati che devono essere allegati alla richiesta stessa insieme ad un contributo di 100,00.

Inoltre è da escludersi nella fattispecie la applicabilità dell’art. 61 comma 3 C.G.S. in quanto trattasi di condotta vista dal Quarto Ufficiale e segnalata all’Arbitro, così come risultante dal referto. A questo riguardo è opportuno richiamare una precedente decisione (026/CSA/2022-2023) in cui si afferma che “In via preliminare, si evidenzia che il reclamo risulta predisposto mediante l’inserzione, tra i motivi di ricorso evidenziati nel testo scritto, di “frames” di immagini televisive relative alla gara di cui è giudizio.

Tecnica che si valuta alla stregua di un vero e proprio espediente volto, in qualche modo, a costringere la Corte a prendere necessariamente visione (pur non considerandole nella formazione del giudizio) delle immagini televisive che, come noto, non sono annoverabili fra il materiale probatorio da porre a fondamento della decisione. L’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce infatti che “i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”.

Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2), e dei fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” per le gare della lega di Serie A e di Serie B (comma 3), ulteriormente limitati ai fatti di sola “condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema” per le gare di Lega Pro e della LND (comma 6).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleare, non è consentito agli Organi di Giustizia Sportiva l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr. anche, in termini generali, III, 14 dicembre 2020, n. 30).

Alla luce di quanto sopra, questa Corte si riserva di valutare, ove tale modalità di predisposizione dei reclami dovesse consolidarsi, se tale circostanza possa determinare una dichiarazione di inammissibilità dello stesso reclamo, atteso che l’inserimento all’interno dello stesso (e non la mera allegazione) di un mezzo di prova inammissibile potrebbe ridondare nell’inammissibilità del reclamo medesimo”.

Ciò nonostante, a prescindere da questo, la Corte procede all’esame della fondatezza del ricorso.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che non c’è stata da parte del calciatore condotta violenta in quanto egli nello svolgimento del gioco per divincolarsi dal calciatore avversario ha impattato “probabilmente più con il dorso della mano che con il gomito, comunque senza forza, sul volto dell’avversario”, trattandosi dunque di condotta gravemente antisportiva.

La Corte, udito il Quarto Ufficiale che ha descritto la dinamica dell’azione dalla quale si evince la volontarietà del comportamento tenuto dal calciatore del Novara, rilevato che la gomitata veniva inferta sul volto dell’avversario ritiene doversi qualificare tale comportamento come condotta violenta.

Ritiene pertanto doversi respingere il ricorso.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Paolo Tartaglia                                                       Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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