F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0154/CSA pubblicata del 14 Marzo 2025 –Asd Velletri Tecnology C5

Decisione/0154/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0227/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)

Andrea Galli – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0227/CSA/2024-2025, proposto dalla società Asd Velletri Tecnology C5 in data 21.02.2025,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 658 del 19.02.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.02.2025, il dott.  Agostino Chiappiniello;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Velletri Tecnologogy C5 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara inflitta al calciatore Dornelles Rafael dal Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 658 del 19.2 2025, in relazione alla gara Euro Calcio A 5/ Velletri Tecnologogy C5 del 15 febbraio 2025.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Espulso per somme di ammonizioni, nel fare rientro negli spogliatoi danneggiava la porta a vetri di comunicazione con la zona spogliatoi”.

La società A.S.D. Velletri Tecnologogy C5, ammette il fatto storico e, quindi, la condotta sanzionata dal giudice sportivo, evidenziando però, che la rottura della porta vetri è avvenuta accidentalmente, a causa di una caduta del calciatore sanzionato.

Conclusivamente la reclamante chiede la riduzione della sanzione da due a una giornata effettiva di squalifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, accoglie parzialmente il reclamo.

Il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, cosi testualmente recita: "Al minuto 8.23 del secondo tempo veniva espulso il numero 77 della società Velletri Technology, Dornelles Rafael. Ricevuto il provvedimento, abbandonava il campo, dirigendosi verso il tunnel degli spogliatoi, situato sul lato opposto alle panchine, nella zona di mia competenza. Dopo aver percorso la prima rampa di scale, il giocatore usciva dai mio campo visivo. Tuttavia, pochissimi secondi dopo udivo un forte rumore di vetri infranti. Al termine della partita, constatavo la rottura di una porta a vetri situata nel piano di mezzo tra il campo e la zona degli spogliatoi”.

La Corte ritiene che, in base alla refertazione ufficiale, non può escludersi che la rottura della porta di vetro possa essere stata la conseguenza di una caduta accidentale del calciatore sanzionato, come sostiene la società reclamante, avendo avuto cura il refertante di precisare di non aver visto l'accaduto dal momento che il giocatore era uscito poco prima dal suo campo visivo.

Resta comunque sanzionabile la squalifica ad una giornata effettiva di gara, conseguente all’espulsione per doppia ammonizione del calciatore Dornelles Rafael

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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