F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0155/CSA pubblicata del 18 Marzo 2025 –OMISSIS

Decisione n. 0155/CSA/2024-2025      

Registro procedimenti n. 0128/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Savio Picone - Componente (Relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0128/CSA/2024-2025, proposto dal Sig. OMISSIS in data 09.12.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. OMISSIS;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno, il dott. Savio Picone e udito l'Avv. OMISSIS per il reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il reclamante OMISSIS chiede l’annullamento della sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2026 e del divieto di accedere ad impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche fino al 30 giugno 2025, inflitta dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. OMISSIS, in relazione alla gara OMISSIS disputata in data 1 dicembre 2024 allo stadio comunale di OMISSIS (OMISSIS).

Il Giudice Sportivo, con la decisione impugnata, ha così motivato:

Per avere: - al termine del primo tempo, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco rivolgendo al Direttore di gara espressione offensiva ed implicante denigrazione e discriminazione per motivi di razza. Il medesimo inseguiva l'ufficiale di gara fino all'ingresso nello spogliatoio arbitrale cercando di farlo cadere e rivolgendogli espressioni e gesti (3 pugni sulla porta) intimidatori; - nel corso del secondo tempo, reiterato a più riprese le espressioni implicanti discriminazione razziale nei confronti dell'arbitro e di due calciatori avversari; - al termine della gara, attinto con sputi alcuni calciatori avversari mentre abbandonavano il terreno di gioco ed in seguito rivolto espressioni offensive e discriminatorie nei confronti dei medesimi calciatori, innescando una violenta rissa tra i tesserati delle due società, durante la quale il medesimo rivolgeva gesto intimidatorio all'indirizzo del Direttore di gara. Si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine. Infine, reiterava ulteriormente la condotta minacciosa, offensiva e discriminatoria nei confronti dell'arbitro per di più millantando indebite influenze e corruttela degli organi di giustizia sportiva. Sanzione così determinata anche in ragione della pervicace e manifesta violazione dei principi fondamentali dello Statuto FIGC come determinati ai sensi dell'art. 2”.

In via pregiudiziale, il reclamante chiede che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Sportivo; egli non sarebbe (più) un tesserato della Federazione, risultando dal sistema dell’anagrafe federale FIGC della società OMISSIS che il OMISSIS abbia ricoperto il ruolo di dirigente accompagnatore fino al 7 ottobre 2024 (doc. 3); il OMISSIS, tramite la società OMISSIS, proprietaria del canale digitale terrestre “OMISSIS”, sarebbe sponsor di maglia della OMISSIS e titolare di uno “sky box” (definito “gabbiotto” nel referto di gara), dal quale usualmente seguirebbe dal vivo, insieme ad altri ospiti, le partite della squadra; l’accordo di sponsorizzazione prevedrebbe, tra l’altro, la trasmissione delle partite della OMISSIS su uno dei canali “OMISSIS”.

Nel merito, il reclamante premette di aver trasmesso un esposto alla Procura Federale, denuncia la falsità di quanto riferito nel rapporto di gara dall’arbitro OMISSIS, nega ogni addebito e chiede l’annullamento delle sanzioni ingiustamente inflitte dal Giudice Sportivo ovvero, in subordine, la loro riduzione.

All’esito dell’udienza del 13 dicembre 2024, questa Sezione, con ordinanza n. OMISSIS, ha accolto l’istanza cautelare e sospeso gli effetti delle sanzioni, demandando alla Procura Federale l’espletamento delle indagini sui fatti controversi.

La relazione definitiva della Procura è stata trasmessa alla Sezione in data 31 gennaio 2025. Il reclamante ha depositato nuovi documenti ed una memoria difensiva in vista dell’udienza del 3 marzo 2025, nella quale la causa è passata in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere parzialmente accolto.

1. La giurisdizione della Corte Sportiva.

L’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione deve essere respinta.

Il OMISSIS, al momento della commissione dei fatti sanzionati, non era più tesserato della società OMISSIS, secondo le risultanze dal sistema dell’anagrafe federale FIGC, essendo cessato dal ruolo di dirigente accompagnatore dal 7 ottobre 2024.

Ciò non vale ad escludere, sul piano sostanziale, la piena soggezione del OMISSIS alla disciplina ed alle norme sanzionatorie dell’ordinamento federale e, sul piano processuale, la conseguente competenza degli organi di giustizia sportiva a decidere sulle sanzioni disciplinari relative alla gara tra OMISSIS. Con specifico riferimento alle sanzioni ed alla responsabilità disciplinare, i due profili (sostanziale e processuale) finiscono per coincidere perfettamente, dal momento che il procedimento di applicazione delle sanzioni si svolge, di norma, attraverso il processo giurisdizionale sportivo, nelle sue diverse forme e articolazioni.

Sul piano normativo, viene innanzitutto in rilievo il vigente F.I.F.A. Regulations on the Status and Transfers of Players che, al paragrafo 4 – “Termination of activity”, prevede: “1. Professionals who end their careers upon expiry of their contracts and amateurs who terminate their activity shall remain registered at the association of their last club for a period of 30 months”.

Alla norma, espressione di un principio generale di ultrattività temporale dei vincoli e delle regole del diritto sportivo nei confronti dei tesserati (atleti, dirigenti ed ogni altra figura attratta all’ambito soggettivo del Regolamento F.I.F.A. e del Codice di Giustizia Sportiva), è stata da tempo riconosciuta forza espansiva ed immediata vigenza nell’ordinamento federale italiano (cfr. Corte Giust. FIGC, Sez. Un., 20 luglio 2012 n. 13/CGF).

Di seguito le motivazioni della pronuncia da ultimo richiamata: “(…)  Il punto fondamentale destinato a governare la fattispecie consiste nello stabilire se la cessazione del tesseramento, per fatto volontario del titolare, comporti automaticamente e immediatamente l’esonero di questo dallo statuto comportamentale concepito dall’Ordinamento federale. Come è noto, la questione ha ottenuto chiara e piana soluzione nell’ipotesi che la cessazione del tesseramento sia conseguita alla commissione di atti o fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in costanza di tesseramento. Lo stesso appellante opportunamente richiama la disposizione dell’art. 19 c. 11 C.G.S., che disciplina l’ipotesi appena considerata nel senso della permanenza della potestà disciplinare e, se del caso, punitiva, dell’ordinamento di settore. Il caso di cui oggi si discute riguarda, piuttosto, la fattispecie relativa a (eventuali) violazioni poste in essere successivamente al venir meno del tesseramento. Come i primi Giudici hanno esattamente rilevato, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite (vedi decisione pubblicata in Com. Uff. n. 229/CGF del 5 aprile 2011 nel caso Oshdogan), intervenute per decidere circa la perdurante efficacia della normativa federale nazionale nei confronti di un calciatore svincolato dal proprio tesseramento con società italiana e poi tesserato per compagine straniera, ha affrontato il tema sottoposto prendendo le mosse dal previo inquadramento della disciplina sportiva nazionale nell’ambito dell’ordinamento transnazionale: ricostruzione sistematica, questa, imposta dalla doppia considerazione, di fonte istituzionale nonché di stretto diritto positivo, secondo cui non è appropriato pensare all’attività agonistica come settorializzata all’interno delle singole federazioni nazionali, dovendo essa collocarsi in un contesto più ampio nel quale non possono essere individuate soluzioni di continuità ma che va costruito su base unitaria. La seconda considerazione, legata al dato normativo richiamato da queste Sezioni Unite nel precedente citato, riguarda l’immediata applicabilità in linea di principio nell’ordinamento federale nazionale della normativa promanante dall’organo calcistico mondiale, la FIFA, in virtù del suo cogente recepimento per effetto dell’impegno statutariamente assunto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (e riprodotto nelle sue disposizioni particolari). L’ovvio esito di questa visione unitaria e transnazionale del fenomeno calcistico, in quanto risultante dall’interazione tra ordinamenti e dalla loro reciproca integrazione in ragione dell’adesione ai principi di un meta-ordinamento sovranazionale, è quello della immediata vigenza nell’ordinamento federale italiano della norma di cui all’art. 4 del regolamento FIFA, che determina l’ultrattività degli effetti del tesseramento nazionale per il periodo di trenta mesi dalla sua cessazione. La norma va - al contrario di quanto sostenuto dall’appellante - considerata quale espressione di una generale linea di tendenza dell’ordinamento FIFA a postulare la sopravvivenza, per un tempo dato e ad ogni fine, della normativa sportiva allo scioglimento del rapporto di tesseramento. Non è difficile né incerta da scorgere la ragione di questa previsione: impedire il fenomeno della calcolata sottrazione agli obblighi ordinamentali o l’approfittamento ovvero la spendita della precedente posizione di tesserato per trarre indebiti vantaggi futuri. Così si spiega la congrua durata del periodo di ultravigenza della normativa calcistica, diretta a prevenire brusche ed irreparabili soluzioni di continuità tra la condizione di tesserato e quella di estraneo all’ordinamento federale. In altri termini, deve individuarsi un tempo ulteriore che riconduce le condotte dell’ex tesserato sotto la giurisdizione federale indipendentemente dalla sussistenza del tesseramento. Ed in tale spazio di tempo, le condotte dell’ex tesserato rilevanti per l’ordinamento federale continuano ad essere governate da questo e ad essere suscettibili di sussunzione nel pertinente perimetro normativo. La norma dell’art. 4 citato, mentre determina, con una disposizione dall’evidente carattere sostanziale, il tempo entro il quale le condotte degli ex tesserati mantengono rilevanza per l’ordinamento federale, non contempla alcuna previsione di natura processuale, tale da introdurre una forma di decadenza dell’eventuale azione disciplinare circoscritta allo stesso periodo di ultrattiva applicazione delle norme sostanziali in materia calcistica. A ben vedere, la norma in parola nulla dispone circa il termine per l’utile celebrazione del procedimento disciplinare e nemmeno sancisce la coincidenza tra termine sostanziale (effettivamente previsto) e termine decadenziale, di cui non si occupa in alcun modo. Ciò che, quindi, rende ammissibile e ricorrente la giurisdizione federale, costituendone condizione necessaria e sufficiente, è la circostanza che le condotte contestate siano state poste in essere nel periodo di trenta mesi dalla cessazione del tesseramento, mentre - contrariamente alla tesi dell’appellante - rimane privo di rilevanza che il procedimento disciplinare, già dal suo avvio attraverso l’atto di deferimento sino alla conclusione con pronuncia definitiva degli organi di giustizia, si protragga anche oltre tale termine, purché abbia ad oggetto fatti commessi nell’intervallo temporale prima indicato. Alla stregua di queste osservazioni non può, pertanto, che affermarsi la giurisdizione federale nei confronti dell’appellante”. Tanto basterebbe per radicare la giurisdizione sportiva nei confronti del OMISSIS, in relazione ai fatti verificatisi in data 1 dicembre 2024.

Per diverso e concorrente profilo, la sussistenza della giurisdizione sportiva nella presente controversia è confermata e discende dall’interpretazione del vigente Codice, il quale definisce il proprio ambito di applicazione oggettivo e soggettivo che comprende, al tempo stesso, l’individuazione del perimetro di operatività sostanziale delle regole, anche con riguardo alla responsabilità disciplinare e, sul piano processuale, la determinazione delle controversie conoscibili dal giudice sportivo.

In forza dell’art. 1 C.G.S.:

1. Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata Federazione.

2. Il Codice non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni”.

In base all’art. 2 C.G.S., riferito all’ambito di applicazione soggettivo:

1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale.

2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”.

Il successivo art. 4 C.G.S. rafforza e specifica il preciso collegamento tra l’ambito di applicazione del codice e l’assoggettamento alle disposizioni federali generali (non riferite, quindi, a particolari settori o a determinate categorie di soggetti), che impongono obblighi di comportamento, compresi quelli relativi all’osservanza dei principi deontologici generali, dei principi dello Statuto, dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

Come si è detto, i soggetti tenuti ad osservare le norme generali di comportamento sono sottoposti all’azione disciplinare, all’applicazione delle sanzioni ed alla giurisdizione sportiva.

Come chiarito anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, “(…) la previsione normativa generale, nella parte in cui menziona ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, intende delineare i confini applicativi del Codice in modo razionale, sotto l’aspetto soggettivo, superando la rigida limitazione incentrata sul mero dato formale dell’appartenenza all’ordinamento sportivo in virtù del conseguito tesseramento. In questo senso, la formula non prevede un’elencazione analitica e nominativa dei soggetti estranei attirati nell’orbita di applicazione del Codice, ma richiede un’attenta operazione interpretativa. A tal fine, peraltro, si impone una lettura rigorosa e puntuale della disposizione, anche alla luce dei principi di tipicità e legalità che informano il sistema della giustizia sportiva, adeguati alla finalità di prevenzione e tutela generale che le regole sanzionatorie impongono. In detta cornice di riferimento è indispensabile qualificare la singola vicenda in giudizio, vagliando accuratamente ogni elemento fattuale e giuridico idoneo a determinare, con assoluta certezza, la sussistenza di un rapporto qualificato tra il soggetto non tesserato e l’ordinamento sportivo” (così Corte Fed. App., Sez. Un., 18 ottobre 2019 n. 13/2019).

Orbene, dall’insieme dei documenti e dei fatti di causa pervenuti all’esame del Collegio, può senz’altro attribuirsi al OMISSIS una posizione di controllo continuativo, quantomeno indiretto, della società OMISSIS, per il concorso di indici rivelatori che di seguito si riassumono:

- egli è stato presidente della OMISSIS nel recente passato e, proprio in tale veste, ha già subito la sanzione dell’inibizione per un anno e due mesi, di cui si dirà infra (cfr. Corte Sport. App., Sez. III OMISSIS, confermata dal Coll. Garanzia CONI, OMISSIS);

- egli è stato dirigente delle OMISSIS fino alla data del 7 ottobre 2024, cumulando fino a quel momento la posizione di tesserato e quella di sponsor della società, attraverso la OMISSIS di cui, per sua stessa ammissione, detiene il controllo e la legale rappresentanza; - in occasione delle partite della OMISSIS, egli pubblicamente agisce uti dominus, ben oltre il contegno ed i limiti che si addicono ai giornalisti accreditati, disponendo in esclusiva del gabbiotto (cosiddetto “sky box”) ed accedendo liberamente al terreno di gioco ed agli spogliatoi, finanche nell’intervallo della partita, per interloquire con gli ufficiali di gara ed i calciatori avversari;

- in prossimità dell’udienza di trattazione, egli ha depositato in giudizio una scrittura privata (doc. 15) recante il contratto di sponsorizzazione tra la OMISSIS, di cui è amministratore unico, e la società OMISSIS; il contratto riporta su ogni pagina la sottoscrizione del OMISSIS per l’azienda sponsor e la sottoscrizione del legale rappresentante per la OMISSIS; è verosimile che, per quest’ultima, sia intervenuta alla stipula la signora OMISSIS, nata OMISSIS il OMISSIS, colei che ha sottoscritto la procura alle liti per il reclamo n. 0129/CSA proposto dalla società OMISSIS, collegato al presente giudizio; è fatto notorio che la sig.ra OMISSIS sia parte della famiglia OMISSIS e sia legata all’odierno reclamante da rapporto di parentela, secondo quanto emerge da articoli di stampa agevolmente reperibili sul web (OMISSIS); secondo la più recente e condivisibile interpretazione dell’art. 115, secondo comma, c.p.c., da recepirsi anche nel processo sportivo, il fatto può divenire notorio non solo per percezione diretta da parte della collettività, ma anche indirettamente, ossia tramite una sua diffusione attraverso mezzi di comunicazione di massa, quali la stampa, il sistema radio-televisivo e soprattutto il web (Cass. Civ., sez. II, 19 agosto 2010 n. 18748; Id., Sez. I, 10 settembre 2015 n. 17906); in tale prospettiva, deve sempre ammettersi anche la cosiddetta notorietà ristretta, riferita, sotto il profilo spaziale e temporale, ad un certo tempo e luogo e, sotto il profilo sociale, ad una limitata cerchia di persone (Cass. Civ., Sez. II, 6 marzo 2017 n. 5530);

- infine, tra le testimonianze scritte prodotte in giudizio dal OMISSIS, vi è quella resa in data 10 dicembre 2024 dal dott. OMISSIS, che si qualifica come “medico sportivo presso la società OMISSIS” e dichiara testualmente: “(…) in occasione della partita disputata contro il OMISSIS il 1/12/2024 ero presente in panchina ed ho assistito direttamente agli eventi che hanno portato alla squalifica del nostro presidente, OMISSIS”, così dando prova della diffusa percezione, anche all’interno della compagine societaria, della posizione apicale e dei poteri riconosciuti, in via di fatto, al OMISSIS, anche al tempo dei fatti oggetto di sanzione.

In definitiva, i fatti e le circostanze sopra enumerati concorrono univocamente a dimostrare che, per il tempo al quale si riferiscono i fatti sanzionati dal Giudice Sportivo, al OMISSIS è riconducibile il controllo di fatto della società OMISSIS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, secondo comma, C.G.S.; la previsione del Codice, del resto, è coerente con i principi ripetutamente espressi dalla giurisprudenza in tema di imprese e società, nel senso che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (tra molte: Cass. Pen., Sez. III, 9 febbraio 2023 n. 5577 ed i precedenti ivi richiamati).

2. Gli accertamenti della Procura Federale.

Il OMISSIS, contestualmente al reclamo, ha presentato un esposto alla Procura Federale, per denunciare la falsità di quanto riferito nel rapporto di gara dall’arbitro OMISSIS, allegando dichiarazioni testimoniali ed un video a supporto delle sue dichiarazioni: “(…) Il tutto si è svolto con normalità, senza tensione e nessun alterco, come confermato dai presenti e dal video che qui allego che conferma tutto questo. La conversazione a senso unico con l'arbitro può essere considerata inopportuna anche in ragione del mio ruolo, cioè di semplice sponsor del club senza alcun incarico ufficiale. Ma è altrettanto vero che non è stata una aggressione né fisica né verbale all'arbitro. Le immagini provano la descrizione fatta sopra”.

Il video prodotto dal OMISSIS (della durata di 0:49 secondi, senza audio) riprende il momento in cui, alla fine del primo tempo, l’arbitro e le squadre si dirigono verso gli spogliatoi; si può osservare, con inquadratura zoomata in apposito rettangolo, il OMISSIS vestito con giacca nera e cappuccio chiaro, con le mani in tasca, avvicinarsi al direttore di gara nel tentativo di interloquire; poi il OMISSIS segue l’arbitro all’interno dello spogliatoio.

La Procura dà atto che il video è senza audio e pertanto non consente di verificare in che termini il OMISSIS abbia approcciato l’arbitro; secondo l’esponente, il video escluderebbe l’atteggiamento violento ed il tentativo di sgambetto.

L’istruttoria della Procura ha preso avvio dall’audizione dell’arbitro, il quale ha sostanzialmente confermato quanto riportato nel referto di gara (con l’eccezione di quanto si dirà infra), aggiungendo taluni dettagli messi in evidenza nel rapporto della Procura. Di seguito la trascrizione dei passaggi qui rilevanti: “(…) Sin dal secondo minuto di gioco più o meno ho udito una persona che era posizionata di fianco alla tribuna stampa all’interno di un gabbiotto, mentre si rivolgeva nei miei confronti e nei confronti dell’assistente numero uno OMISSIS con frasi molto offensive e di stampo razziale, ho guardato subito in direzione dei gabbiotti da dove provenivano queste frasi ed ho notato chiaramente la presenza di una persona che indossava gli occhiali con dei capelli molto corti ed una giacca, che urlava verso di me, ho capito subito che si trattava del noto conduttore televisivo OMISSIS, perché seguendo occasionalmente il canale televisivo OMISSIS che lui conduce sapevo che avesse implicazioni con la squadra di calcio OMISSIS. (…) Al termine del primo tempo invece è sceso sul terreno di gioco, mentre io mi dirigevo verso gli spogliatoi mi ha intercettato vicino il cancello che consente di accedere nella zona spogliatoi. Si è frapposto di fronte a me dicendomi a bassa voce ‘negro di merda’ ma io ho sentito nitidamente per la distanza ravvicinata. A quel punto ho richiamato l’attenzione del dirigente accompagnatore della squadra ospitante che si trovava a pochi metri di distanza da me e l’ho invitato ad allontanare la persona che si era posizionata di fronte a me. A quel punto il signor OMISSIS si è rivolto nei miei confronti dicendomi ‘piacere sono omissis’. In quel momento il dirigente accompagnatore non ha detto e fatto nulla per allontanare il OMISSIS. (…) È in questo momento che, una volta uscito dal terreno di gioco, OMISSIS ha continuato a seguirmi fino agli spogliatoi, posizionandosi di fianco a me e dicendomi ‘non hai capito il contesto in cui ti trovi è casa nostra quindi devi fischiare per noi’. Mentre mi diceva queste frasi ha frapposto una gamba sul mio cammino, tentando di farmi uno sgambetto. Io non ho mai risposto e ho tirato dritto verso gli spogliatoi. Preciso che il contatto tra il mio e il suo piede è stato molto lieve e non gli ho dato eccessivo peso, tanto che ho potuto riprendere la gara regolarmente senza conseguenze. Una volta entrato negli spogliatoi ho sentito OMISSIS dire ‘se non fischiate anche per noi vi sparo alle gambe’. Preciso che non ho potuto vedere direttamente chi ha dato i pugni alla porta durante l’intervallo, l’assistente numero uno OMISSIS mi ha detto di aver sentito tutte le offese subite da entrambi nel primo tempo da parte di OMISSIS.

La Procura osserva, quanto al tentativo di sgambetto, che dall’analisi del video consegnato dall’esponente il fatto potrebbe trovare riscontro al minuto 0:28, sebbene l’immagine non sia nitida e non consenta di affermarlo con certezza, inoltre non potendo escludersi che il contatto sia avvenuto in modo incidentale. La Procura osserva che l’arbitro aveva già identificato il OMISSIS nel corso del primo tempo, ben prima del dialogo e del contatto fisico avvenuti nell’intervallo all’uscita dal campo.

Nel corso delle indagini, la Procura ha acquisito una registrazione video-audio della gara tratta dal portale “Wyscout”, corredata da una memoria integrativa dell’arbitro OMISSIS, nella quale sono appuntati i minuti in cui si udirebbero le ingiurie provenienti, a suo dire, dal OMISSIS. La Procura conferma di aver percepito voci di sottofondo di un soggetto che utilizza un linguaggio volgare ed irrispettoso verso l’arbitro, non riconducibili con certezza al OMISSIS. Di seguito la trascrizione delle frasi, che l’arbitro attribuisce al OMISSIS, alcune delle quali saranno poi confermate in sede di audizione davanti alla Procura dall’assistente OMISSIS: 01:44 "non iniziare a fare il fenomeno, testa di cazzo", poi rivolgendosi all’assistente posizionato sotto la tribuna da cui provenivano gli insulti: "aiutalo coglione"; 03:02 "giallo coglione, sei un marocchino, marocchino di merda, testa di cazzo, marocchino di merda"; 03:44 la Procura annota che il telecronista, molto vicino al luogo da cui provenivano le ingiurie, lascia intendere che si tratterebbe del presidente OMISSIS, dicendo testualmente "scaturisce l'ira del presidente OMISSIS che di certo non gliele manda a dire"; 03:53 "hai 6 presenze in serie D, non conti un cazzo, non sei neanche italiano"; 04:40 "non iniziare a fare il fenomeno, sei un pezzo di merda marocchino, non sei neanche italiano, merda"; 10:02 "marocchino!"; 17:00 "ma che cazzo stai facendo negro?"; 17:05 la Procura annota una diversa voce maschile in sottofondo, che dice testualmente: “OMISSIS’ lascialo stare” presumibilmente per calmare il OMISSIS; 17:45 "che cazzo stai facendo ooooh, fenomeno, tunisino di merda, che cazzo stai facendo"; 20:04 "cretino, pensa ad arbitrare fatti i cazzi tuoi coglione" (in quel momento, appena dopo la rete della OMISSIS, l’arbitro stava riprendendo un calciatore della stessa squadra);

20:32 "marocchino di merda, fenomeno, stai facendo il cazzo che vuoi"; 25:00 "guardalinee, assistente, stai vedendo tutto bene? sta arbitrando a senso unico, cosa guardi? cosa cazzo guardi?"; 25:28 "testa di cazzo, ma che cazzo stai a fa’? la domenica stai a casa tua, fai prima";  37:03 "stessi falli, a loro sì e a noi no, lo vedi che sei in malafede!"; 01:25:39 "negro di merda"; 01:34:23 a seguito dell’espulsione di un calciatore del OMISSIS, che allontanandosi dà un calcio verso la panchina, la medesima voce esclama più volte "la panchina costa più del tuo ingaggio, coglione".

L’arbitro ha dichiarato inoltre che l’assistente OMISSIS, seguendo lo svolgimento del gioco, poteva volgere lo sguardo anche lateralmente per interloquire con i componenti delle panchine, pertanto avrebbe avuto la possibilità di vedere il OMISSIS alle sue spalle, all’interno del gabbiotto. Viceversa, l’assistente OMISSIS lo avrebbe visto frontalmente dall’altro lato del campo ed avrebbe confermato di aver sentito e visto il OMISSIS urlare ingiurie di ogni tipo.

Gli insulti razzisti sarebbero proseguiti anche all’interno dello spogliatoio a fine gara, secondo quanto dichiarato dall’arbitro alla Procura: “Al termine della gara, soprattutto per effetto del comportamento del OMISSIS, è avvenuta la rissa di cui parlavo prima ed i Carabinieri sono stati impegnati a separare le persone che si stavano azzuffando, mentre OMISSIS stazionava di fronte il mio spogliatoio e mi diceva ‘che negro, che negro, pure i figli di puttana ci mandano ad arbitrare qui’, a quel punto ho deciso di rientrare nello spogliatoio”.

Infine, l’arbitro ha confermato di aver udito, durante la gara, il OMISSIS offendere i calciatori avversari di colore, con il verso della scimmia.

Al riguardo, la Procura ha ascoltato i calciatori del Omissis OMISSIS OMISSIS e OMISSIS, i quali hanno dichiarato di aver direttamente udito le offese razziste rivolte loro dal OMISSIS, con il verso della scimmia, e di aver riconosciuto il OMISSIS affacciato “su un terrazzino posto sopra gli spogliatoi che urlava ripetutamente” e di aver sentito il OMISSIS che “dal suo ufficio mi gridava la frase: guarda che quella panchina costa di più di tutto il tuo stipendio”.

La procura annota che, con riguardo alla fase successiva alla partita, la versione di OMISSIS è del tutto difforme da quella dell’esponente, spiegando che non si sarebbe verificato alcun chiarimento amichevole con bevuta al bar: “dopo la fine della gara io sono andato a cercare OMISSIS per chiedere spiegazioni, lui mi ha detto che la frase ‘guarda che quella panchina costa di più di tutto il tuo stipendio’ non era una frase razzista e ha negato offese razziste nei miei riguardi, non ho avuto altri confronti con lui e non ho bevuto birra o caffè insieme a lui”.

La Procura, in seguito, ha chiamato a testimoniare i due assistenti dell’arbitro.

In data 20 gennaio 2025 è stato sentito OMISSIS, assistente n. 2 della partita OMISSIS, durante la quale presidiava la linea laterale opposta alle tribune ed al gabbiotto nel quale stazionava il OMISSIS. Egli ha riferito, proprio per la distanza da quest’ultimo, di non essere stato in grado di udire parole offensive ma, comunque, di aver notato all’interno del gabbiotto la presenza di tre persone, una delle quali con certezza il OMISSIS (che conosceva per averlo visto in tv e sui social Instagram), ignote le altre due; ha riferito, in particolare, di aver visto, durante la gara, il OMISSIS sporgersi al finestrone del gabbiotto ed inveire gesticolando contro il direttore di gara; di aver visto, al momento del rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo, il OMISSIS fermarsi in campo per aspettare l’arbitro presso il cancello di uscita che conduce agli spogliatoi e di averlo sentito dire, a meno di un metro di distanza dall’arbitro: “stai rovinando la partita, hai solo sei partite di serie D, ci facciamo male, devi fischiare di più, tu non sai chi sono io”; una volta entrati nello spogliatoio, afferma di aver sentito tre colpi molto forti sulla porta, senza poter indicare l’autore del gesto.

In data 24 gennaio 2025 è stato sentito OMISSIS, assistente n. 1 della partita OMISSIS, che ha confermato per moltissime parti quanto riferito alla Procura dall’arbitro OMISSIS e da altri tesserati. Di seguito le parti di interesse messe in evidenza nella relazione finale della Procura: “Ricordo perfettamente che, sin dal primo fischio da parte dell'arbitro, il sig. OMISSIS, che io conoscevo per averlo visto nel corso delle trasmissioni televisive su OMISSIS e per essersi lo stesso anche presentato al termine del primo tempo, ha iniziato ad insultare l'arbitro con frasi del tipo: ‘tornatene a casa, marocchino di merda, hai solo sei gare in serie D’. Specifico che, essendo io l'Assistente n. 1, ricoprivo la fascia lato panchine ed il luogo in cui si trovava il sig. OMISSIS era alle mie spalle, precisamente all'interno di uno skybox chiuso con delle vetrate. Quando lo stesso proferiva gli insulti apriva la vetrata. Ho potuto verificare quanto appena riferito poiché, pur dando le spalle alla postazione occupata dal sig. OMISSIS, quando le azioni di gioco si svolgevano nella metà campo non di mia competenza potevo voltare lo sguardo e quindi riuscire a vedere cosa accadeva dietro di me (…) Rivolgendosi nei miei confronti, mentre si lamentava con l'arbitro, mi diceva: ‘aiutalo coglione!’ Anche a me diceva che avevo solo poche partite in serie D e che me ne sarei dovuto tornare a casa. (…) Alla fine del primo tempo il sig. OMISSIS, dopo essere sceso dalla sua postazione ed aver oltrepassato un cancello di ferro che porta prima agli spogliatoi e dopo sul terreno di gioco, ci è venuto incontro e rivolgendosi all'arbitro lo insultava dicendogli ‘negro di merda’. Pur avendo proferito l'insulto non ad alta voce, l'ho potuto udire perché ero vicinissimo all'arbitro (…) Ricordo che il sig. OMISSIS ha continuato con gli insulti ed in particolare ricordo che è stato espulso un calciatore di colore del OMISSIS; mentre abbandonava il terreno di gioco ha dato un pugno sulla sua panchina e ciò ha determinato la reazione del Sig. OMISSIS che gli ha urlato: ‘la panchina costa più di te e di tutta la tua squadra’. Ricordo che nell'occasione il medesimo calciatore è stato destinatario di cori razzisti (verso della scimmia) da parte di un nutrito gruppo di tifosi della squadra di casa; pur trovandomi dalla parte opposta rispetto al settore da loro occupato, ho potuto udire gli insulti proprio perché erano in tanti a riprodurre il verso della scimmia”.

La Procura ha poi chiamato a testimoniare due tesserati della società OMISSIS presenti alla partita.

Così il sig. OMISSIS, dirigente accompagnatore: “(…) Il direttore di gara in quel momento ritengo, avendo riconosciuto il signor OMISSIS, lo intimava ad uscire dal terreno di gioco e dall’area tecnica in quanto non presente in distinta di gara (…)  Alla fine del primo tempo, mentre ci recavamo tutti negli spogliatoi, il signor OMISSIS entrava nel terreno di gioco andando incontro all’arbitro e gli preferiva frasi come ‘stai facendo solo danni, sei in diretta nazionale, hai pochissime presenze in serie D e non sei adeguato per arbitrare questa partita, sono a casa mia e faccio quello che voglio’. (…) OMISSIS lo ha seguito fino alla porta dello spogliatoio e, quando l’arbitro ha chiuso la porta del suo spogliatoio, OMISSIS ha cominciato a dare pugni e calci sulla porta stessa. (…) Dal gabbiotto sopra gli spogliatoi inveiva e preferiva offese nei confronti sia dei giocatori del OMISSIS che dell’arbitro (…) Dopo l’espulsione del calciatore numero 7 del OMISSIS mi sono premurato di accompagnare il ragazzo di colore nello spogliatoio. Quando stavamo per raggiungere gli spogliatoi, il signor OMISSIS si è affacciato dalla finestra del suo gabbiotto e ha lanciato cori del tipo ‘buh buh buh’ nei confronti dell’atleta di colore”. Il sig. OMISSIS, preparatore dei portieri, ha confermato che il OMISSIS si trovava nel gabbiotto sopra gli spogliatoi ed assumeva un contegno intimidatorio ed offensivo nei confronti dell'arbitro, fin dall’inizio della gara. Inoltre, alcuni giocatori della sua squadra gli avrebbero riferito di essere stati vittime di frasi razziste e di offese volgari da parte del OMISSIS, in quella gara i calciatori di colore in squadra erano tre e tutti particolarmente arrabbiati con il OMISSIS perché vittime di frasi razziste, durante e dopo la gara (per tale parte, si tratterebbe di circostanze riferite, in quanto egli a fine gara aveva abbandonato velocemente il terreno di gioco).

3. Conclusioni sugli accertamenti probatori.

All’esito dell’esame degli atti di gara e degli atti d’indagine consegnati dalla Procura Federale, peraltro chiamata a svolgere accertamenti su denuncia dell’odierno reclamante, il Collegio ritiene:

a) non è provato che il OMISSIS abbia sputato verso i calciatori del OMISSIS, non è provato che il OMISSIS abbia contribuito a cagionare una rissa tra calciatori e tesserati della OMISSIS e del OMISSIS;

b) è dubbio che il OMISSIS abbia tentato di sgambettare volontariamente l'arbitro;

c) è provato che il OMISSIS ha ripetutamente pronunciato frasi ed espressioni razziste e discriminatorie nei confronti dell’arbitro OMISSIS e di alcuni calciatori del OMISSIS, è provato che il OMISSIS ha pronunciato frasi minacciose ed ingiuriose e compiuto atti violenti (tentativo di sgambetto, colpi violenti sulla porta dello spogliatoio) nei confronti dell’arbitro OMISSIS e degli assistenti di gara OMISSIS e OMISSIS.

Nelle convergenti dichiarazioni testimoniali dell’arbitro OMISSIS e dell’assistente OMISSIS, vengono riferiti con precisione fatti e comportamenti del OMISSIS, di cui sia l’arbitro che l’assistente hanno avuto percezione diretta. Gli ufficiali di gara, anche al di fuori dell’attività di refertazione alla quale è riconosciuto valore probatorio privilegiato ai sensi dell’art. 61 C.G.S., sono da considerarsi quali testimoni attendibili, per il ruolo che sono chiamati a svolgere nell’ordinamento sportivo. Nella specie, l’attendibilità della testimonianza non può essere scalfita dal fatto che l’arbitro sia stato, al contempo, persona offesa e che, in sede di deposizione dinanzi alla Procura Federale, egli abbia parzialmente corretto quanto attestato nel referto di gara (in specie, con riferimento agli sputi da parte del OMISSIS, che non hanno trovato conferma in fase istruttoria ed anzi sono stati sostanzialmente smentiti dallo stesso arbitro). Ed anzi, alla parziale ritrattazione su di una delle molteplici condotte addebitate al OMISSIS si accompagna, nei verbali trasmessi dalla Procura, la più puntuale e convincente descrizione di tutte le altre condotte illecite.

Le testimonianze dell’arbitro e dell’assistente trovano coerente riscontro nella registrazione video-audio acquisita dalla Procura, nella quale si percepiscono (provenienti dal gabbiotto) frasi del tutto coincidenti con quelle riferite dai testimoni, che perciò possono essere verosimilmente attribuite al OMISSIS, che è stato visto nell’atto di agitarsi, urlare e gesticolare, affacciandosi dal gabbiotto, anche dall’assistente OMISSIS posizionato sul lato opposto del terreno di gioco. Le riferite dichiarazioni trovano, inoltre, riscontro nelle audizioni dei dirigenti e dei tesserati del OMISSIS, ciascuno per i momenti e per gli episodi sui quali sono stati in grado di testimoniare.

Quanto alle dichiarazioni testimoniali raccolte dalla difesa del reclamante, tutte provenienti da tesserati o da soggetti contigui alla società OMISSIS, pressoché identiche per contenuto, impaginazione e caratteri grafici, il Collegio osserva:

- che il dott. OMISSIS, il sig. OMISSIS ed il sig. OMISSIS erano presenti (e regolarmente registrati in distinta) in panchina ovvero a bordocampo, sì negano che il OMISSIS abbia aggredito o ingiuriato l’arbitro durante l’intervallo della partita ma, quanto al contegno tenuto dal OMISSIS durante il primo ed il secondo tempo, dal gabbiotto prospiciente sul terreno di gioco, la loro testimonianza negativa (aver sentito grida di incitamento “ma nessuna di carattere razziale”) non può assumere valore probatorio decisivo, né tampoco può neutralizzare o contraddire le puntuali descrizioni offerte dall’arbitro e dai due assistenti;

- che il sig. OMISSIS ed il sig. OMISSIS fanno riferimento all’asserito intervento sulla caldaia dello spogliatoio degli ufficiali di gara ed alla rissa che si sarebbe verificata dopo la partita, fatti che il Collegio giudica non provati a carico del OMISSIS e della società

OMISSIS;

- che la sig.ra OMISSIS ed il sig. OMISSIS, entrambi ospiti nel gabbiotto per l’intera durata della partita, si limitano a negare che il OMISSIS abbia sputato verso i calciatori avversari e descrivono l’episodio dell’avvicinamento del OMISSIS all’arbitro durante l’intervallo, in prossimità dell’accesso agli spogliatoi, ma nulla dichiarano in merito al contegno del OMISSIS, durante tutto il primo ed il secondo tempo, nel gabbiotto in cui essi erano presenti, in specie non dicono se il OMISSIS abbia gridato frasi minacciose, ingiuriose e di tenore discriminatorio verso l’arbitro OMISSIS e verso alcuni calciatori del OMISSIS. Quanto, poi, alla relazione della Polizia Municipale di OMISSIS, tralasciando le anomale modalità di acquisizione da parte del reclamante (l’istanza di accesso documentale è stata presentata al protocollo in data 6 dicembre 2024, la relazione sottoscritta dai due agenti e dal comandante della Polizia Municipale reca la data del 9 dicembre 2024), è qui sufficiente osservare che gli agenti OMISSIS e OMISSIS attestano di aver svolto servizio d’ordine all’esterno dello stadio comunale di OMISSIS, descrivono in prevalenza fatti accaduti all’esterno dell’impianto o dopo la conclusione della partita, danno atto in proposito che “(…) una volta terminata l'identificazione di cui sopra, i verbalizzanti venivano raggiunti dal Sig. OMISSIS, il quale su precisa richiesta dell'arbitro esortava il Maresciallo OMISSIS a seguirlo presso la zona spogliatoi, in quanto lo stesso voleva conferire con un militare in merito ad alcuni episodi avvenuti durante lo svolgimento della partita, fatti ai quali gli scriventi non avevano assistito poiché impegnati nel servizio sopra menzionato. Si precisa altresì che gli scriventi non sono a conoscenza dei dettagli ed eventuali problematiche riscontrate dall'arbitro e comunicate solamente al personale dell'Arma dei Carabinieri, nonostante questi avessero accompagnato il Maresciallo OMISSIS presso gli spogliatoi su sua richiesta.

Sul piano soggettivo, la veridicità di quanto accertato dalla Procura Federale risulta rafforzata alla luce di un precedente disciplinare specifico a carico del OMISSIS. Si trascrivono, di seguito, le motivazioni della sentenza con la quale è stata confermata, a carico del OMISSIS, all’epoca dei fatti presidente della OMISSIS, l’inibizione ad un anno e due mesi: “(…)  Interrogato, l’arbitro, in primo luogo, ha affermato che il presidente OMISSIS, insieme ad altro dirigente, impediva nel post-gara il colloquio con il proprio osservatore, attraverso un comportamento ingiurioso e irriguardoso. Ha poi ribadito che il ricorrente ha seguito la terna arbitrale nel parcheggio fino all’autovettura, filmandola con il proprio cellulare, senza indossare la mascherina di protezione, come prescritto dal protocollo della Lega di competenza, continuando in atteggiamenti irriguardosi. Tuttavia, di là da tale condotta – già di per sé censurabile – come anticipato, risulta rilevante per il caso che occupa il comportamento tenuto dal reclamante nel momento nel quale il sig. OMISSIS saliva sulla propria autovettura. Anche in questo caso l’arbitro, sollecitato nuovamente dalla Corte a chiarire in maniera precisa il susseguirsi degli eventi, ribadiva con assoluta fermezza che dopo aver aperto la portiera dell’automobile per entrare nel veicolo, il OMISSIS, afferrando il suddetto sportello dalla maniglia, lo sbatteva con violenza contro di lui, mentre era ancora in piedi, colpendolo al braccio, sì da provocargli dolore. Il direttore di gara sul punto, va sottolineato, è stato risoluto ed ha fornito una descrizione molto dettagliata della vicenda. In virtù di quanto precisato, questa Corte non può che qualificare tale specifica condotta come violenta. Un simile comportamento configura la fattispecie di cui all’art. 35, comma 3, C.G.S., la quale prevede la sanzione minima dell’inibizione per un anno. A tale sanzione si aggiungono altri due mesi di inibizione, fino al 30 aprile 2022, per la condotta gravemente irriguardosa tenuta dal presidente OMISSIS, senza soluzione di continuità, sia all’interno che all’esterno dell’impianto, ex art. 36 C.G.S” (così Coll. Garanzia CONI, OMISSIS, che conferma Corte Sport. App., Sez. III, OMISSIS).

4. Sulle sanzioni applicabili al OMISSIS.

In primo luogo, viene in rilievo l’art. 28, terzo comma, C.G.S. che prevede la sanzione minima della inibizione per quattro mesi e, nei casi più gravi, la sanzione del divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi di cui all’art. 9, primo comma - lett. g), a carico dei responsabili di comportamento discriminatorio, definito quale condotta che direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. Tale è da considerarsi quella addebitata al OMISSIS, connotata da oggettiva gravità e plurioffensività (siccome rivolta, nel contesto del medesimo evento sportivo, ad arbitro e calciatori del OMISSIS), stando alla descrizione desumibile dal rapporto di gara ed alla relazione d’indagine trasmessa dalla Procura Federale.

La giurisprudenza (cfr. Corte Sport. App., Sez. III, 3 novembre 2023 n. 35/2023; Id., Sez. II, 7 febbraio 2022 n. 161/2022) ha più volte affermato che la prevenzione e repressione dei comportamenti discriminatori nello sport e, per quanto più specificamente riguarda l’art. 28 del Codice, nel contesto delle competizioni calcistiche, ha assunto una rilevanza centrale nell’ordinamento di settore. Lo Statuto delle Federazione prevede che la FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza (art. 2, comma 5). La disposizione di ordine programmatico ha trovato proprio nell’art. 28 C.G.S. una compiuta attuazione, mediante la previsione di sanzioni afflittive a carico dei tesserati responsabili di offesa, denigrazione o insulto.

Quanto all’offesa, la norma ha tipizzato l’idoneità discriminatoria del comportamento, ai fini della configurazione dell’illecito, disancorandone la punibilità dalla percezione soggettiva della persona destinataria. Come chiarito dalla giurisprudenza, ad integrare l’illecito è sufficiente la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie e, sulla base di un nesso causale, la verificazione dell’effetto discriminatorio prodottosi direttamente o indirettamente.

La denigrazione è, invece, da collegare alla lesione della reputazione, dell’onore e del decoro del destinatario, nuovamente in una prospettiva oggettivizzata, non secondo uno stato emotivo o un sentimento individuale, talché dovrà verificarsi se l’aggressione sia stata rivolta al senso di dignità che un singolo o una comunità ha consolidato nell’opinione comune.

Da ultimo, l’insulto è riferibile alle modalità di espressione della discriminazione, venendo in rilievo l’uso di espressioni ingiuriose o la commissione di atti di spregio volgare.

Dall’art. 28 C.G.S. si evince che, oltre alla condotta materiale qualificata e tipica, è necessaria l’oggettivizzazione data da una percezione certa e diffusa dell’espressione discriminatoria.

Viene altresì in rilievo, ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36, secondo comma - lett. a), C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023), che prevede la sanzione minima della inibizione per due mesi, a carico dei responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Tale è da considerarsi, senza dubbio, quella addebitata al OMISSIS, che nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, pur non considerando provato e quindi sanzionabile il tentativo di sgambetto refertato, in prossimità dell’accesso agli spogliatoi, si è comunque portato a brevissima distanza dall’arbitro, insultandolo, ed ha poi inseguito la terna arbitrale fino allo spogliatoio, colpendone violentemente la porta con intento intimidatorio, stando alla ricostruzione desumibile dalla relazione della Procura Federale ed alle dichiarazioni testimoniali dei presenti.

Viceversa, stando all’indagine svolta dalla Procura, deve escludersi che il OMISSIS abbia sputato dal gabbiotto verso i calciatori avversari e deve ritenersi non provata, per incertezza e genericità delle dichiarazioni acquisite nei verbali, la circostanza che il OMISSIS abbia cagionato una rissa con i tesserati del OMISSIS o vi abbia preso parte nei luoghi adiacenti agli spogliatoi.

Al OMISSIS è applicabile, ai fini della commisurazione della sanzione, la circostanza aggravante prevista dall’art. 14, primo comma - lett. a), C.G.S., per aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti alla sua posizione nella società OMISSIS. Deve, infatti, ribadirsi il principio più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui il comportamento dei dirigenti deve essere sempre volto a tenere un contegno decoroso e ad osservare una condotta leale ed esemplare nei confronti degli ufficiali di gara. Infine, il Collegio non ravvisa i presupposti per l’applicazione di circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 13 C.G.S.; tuttavia, ai fini dell’attenuazione del cumulo tra le sanzioni edittali astrattamente applicabili, sussistono i presupposti per l’applicazione della continuazione tra tutte le descritte condotte discriminatorie, ingiuriose e violente imputabili al OMISSIS, nell’unitario e prolungato contesto temporale entro il quale si sono verificate. 

La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, seppure giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti, può essere complessivamente ridotta nella misura indicata in dispositivo (inibizione fino al 28 febbraio 2026, divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche in ambito federale fino al 31 maggio 2025), con decorrenza dalla pubblicazione del dispositivo.

Ne discende il parziale accoglimento del reclamo.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce le sanzioni:

- dell'inibizione fino al 28.02.2026;

- del divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito F.I.G.C. fino al 31.05.2025.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

 L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                                      Patrizio Leozappa

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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