F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0158/CSA pubblicata del 18 Marzo 2025 –A.C. Locri 1909
Decisione/0158/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0226/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (Relatore)
Francesca Mite – Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0226/CSA/2024-2025, proposto della Società A.C. Locri 1909 in data 22.02.2025, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 93 del 18.02.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.03.2025, l'Avv. Fabio Di Cagno;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 21.2.2025, la società A.C. Locri 1909 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. di cui al Com. Uff. n. 93 del 18.2.2025, con la quale è stata comminata al proprio tesserato Pelle Antonio la squalifica per cinque giornate effettive di gara “per avere, a gioco in svolgimento, tentato di colpire con uno sputo un calciatore avversario. Successivamente lo colpiva con una spinta sul petto facendolo cadere a terra”.
L’episodio è avvenuto durante l’incontro Siracusa Calcio – Locri 1909, disputatosi a Siracusa il 16.2.2025 e valevole per il campionato nazionale di serie D, Girone I e risulta così riportato nel referto arbitrale relativo alla gara (su segnalazione dell’Assistente n. 1): “sputava, senza colpire, in direzione del numero 6 della squadra ospitante Siracusa (signor Suhs Joaquin) e lo colpiva al petto con uno spintone facendolo cadere a terra. Dopo essere stato espulso abbandonava il terreno di gioco senza creare ulteriori problemi”.
La reclamante sostiene che il proprio calciatore non avrebbe avuto alcuna intenzione di colpire con uno sputo il calciatore avversario, in quanto l’Assistente avrebbe evidentemente male interpretato il suo sputo per terra, originato da un eccesso di salivazione (come dimostrato dal fatto che l’avversario non sarebbe stato attinto). Sostiene altresì che la spinta al medesimo avversario, il quale ne avrebbe platealmente amplificato le conseguenze dimenandosi per terra, altro non avrebbe rappresentato che un gesto di stizza per le provocazioni subite, senza alcun intento violento.
Conclude pertanto per l’annullamento della sanzione e, in subordine, per un’equa riduzione, anche in applicazione dell’assenza di precedenti ammonizioni o squalifiche nella stagione sportiva corrente e delle attenuanti ex art. 13 C.G.S...
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è parzialmente fondato quanto alla misura della sanzione e deve essere accolto entro i limiti di cui al dispositivo
Dalla descrizione dell’episodio risultante dal referto arbitrale e dalla constatazione che lo sputo non ha colpito il calciatore
avversario sig. Suhs Joaquin, difatti, non sembra potersi evincere con certezza la volontà del sig. Pelle Antonio di attingere costui.
Ciò nondimeno, egli ha certamente mantenuto un comportamento gravemente antisportivo nei confronti dell’avversario, sia per aver sputato nelle di lui vicinanze, sia per averlo spinto vigorosamente.
Si tratta tuttavia di un comportamento chiaramente riconducibile ad un unico contesto fattuale che, ricorrendo l’istituto della continuazione, comporta l’applicazione in chiave aggravata dell’unica sanzione prevista dall’art. 39 C.G.S., non ritenendosi peraltro configurabile alcuna delle circostanze attenuanti invocate dalla reclamante.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce