F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0162/CSA pubblicata del 20 Marzo 2025 –A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957/A.S.D. Ecocity Genzano Futsal
Decisione/0162/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0213/CSA/2024-2025
Registro procedimenti n. 0214/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui reclami, riuniti, n. 0213/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 in data 21.02.2025 e n. 0214/CSA/2024-2025,
proposto dalla Società A.S.D. Ecocity Genzano Futsal in data 21.02.2025;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC, di cui al Com. Uff. n. 616 del 13.02.2025;
Visto i reclami e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 07.03.2025, l’Avv. Andrea Galli e uditi l'Avv. Jennyfer Bevilacqua per la società A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 e l'Avv. Priscilla Palombi per la società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Le società A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 e A.S.D. Ecocity Genzano Futsal hanno proposto reclamo avverso, rispettivamente, le seguenti sanzioni:
- punizione della perdita della gara con punteggio di 0-6;
- obbligo di disputare fino al 31.05.2025 le prossime gare interne a porte chiuse;
- ammenda di € 2.500,00;
nonché:
- punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
- ammenda di € 500,00 alla reclamante;
- squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Taborda Pablo,
in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie A maschile, Fortitudo Pomezia 1957/Ecocity Futsal Genzano dell’11.02.2025.
Le società reclamanti hanno impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC, di cui al Com. Uff. n. 616 del 13.02.2025, da cui si evince, tra l’altro, che:
“- al minuto 11:12 del secondo tempo un tifoso della società Fortitudo Pomezia presente in tribuna, nel transitare nel passaggio tra la stessa e il rettangolo di gioco, sferrava un violento pugno al volto del giocatore Zanotto Micheletto Leonardo della società Ecocity Genzano seduto in panchina, il quale cadeva a terra dolorante.
- a seguito di tale episodio si creava una rissa tra giocatori e dirigenti di entrambe le squadre presenti in campo caratterizzata da vicendevoli ingiurie e minacce e qualche spintone, alla quale prendevano parte anche i sostenitori di entrambe le società che dagli spalti facevano indebito ingresso nel rettangolo di gioco.
- i disordini proseguivano anche nello spazio antistante gli spogliatoi dove riuscivano ad entrare persone riconducibili ad entrambe le tifoserie e si protraevano per circa 25 minuti fino a quando le forze dell'ordine presenti nell'impianto, con la collaborazione dei Commissari di Campo presenti e di alcuni tesserati di entrambe le squadre, riuscivano ad allontanare dal rettangolo di gioco i predetti sostenitori e ripristinavano l'ordine all'interno dell'impianto.
- tra i tesserati delle società coinvolti nella rissa veniva identificato il giocatore Mentasti Giuseppe della Soc. Fortitudo Pomezia che dopo aver afferrato con le mani un avversario al collo lo spintonava.
- la gara veniva definitivamente sospesa dal direttore di gara al 11:12 del secondo tempo poiché il dirigente del Ecocity Genzano consegnava all'arbitro una dichiarazione scritta con la quale dichiarava di non voler proseguire la gara, in quanto erano venute meno le condizioni di serenità e tranquillità psicofisica dei propri calciatori…
Considerato che prima che il dirigente della Società Ecocity Genzano comunicasse all'arbitro la decisione della propria società di non voler proseguire la gara le numerose forze dell'ordine presenti nell'impianto avevano ristabilito le condizioni per la prosecuzione regolare dell'incontro in sicurezza; … che ai sensi dell'art.53 delle NOIF le società hanno in ogni caso l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si sono iscritte e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate; … che un sostenitore della società Fortitudo Pomezia con un atto di violenza immotivato e temerario ha aggredito un calciatore avversario seduto in panchina, causandogli un trauma ed impedendogli di poter prendere parte alla parte residuale dell'incontro, scatenando così la rissa che ha visto coinvolti tesserati di entrambe le società. Ritenuto, infine, che le società rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dei comportamenti dei propri sostenitori e dei propri tesserati; PQM si decide: - di considerare entrambe le società Ecocity Genzano e Fortitudo Pomezia responsabili per la mancata conclusione dell'incontro…”
Per l’effetto infliggeva le sanzioni di cui alla decisione oggi impugnata.
Le società reclamanti interponevano distinti e separati reclami.
La società Fortitudo Pomezia ha dedotto l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione della perdita della gara per 0-6 a proprio carico, per falsa e/o erronea applicazione degli artt. 10, 25 e 26, 61 CGS, i quali prevedono ipotesi tassative, tutte insussistenti nel caso di specie. Richiama a supporto anche l’art. 53 NOIF per sostenere come sia stata la società avversaria a rifiutarsi di portare a termine la gara. Inoltre, a sua detta, per i fatti disciplinati dagli artt. 25 e 26 CGS, non sarebbe prevista come sanzione la perdita della gara e il Giudice Sportivo avrebbe dovuto valutare che la mancata prosecuzione della stessa sarebbe imputabile unicamente al rifiuto della Ecocity Genzano, poiché, come dichiarato dall’Arbitro nel supplemento di referto, sussistevano le condizioni per la regolare “prosecuzione in sicurezza” dell’incontro. Inoltre, evidenzia che la “rissa tra giocatori e dirigenti di entrambe le squadre”, conseguente al gesto di un tifoso che aveva colpito il calciatore della Ecocity Genzano, era stata sedata in pochi minuti, ristabilendosi le condizioni per la prosecuzione in sicurezza dell’incontro. Le condizioni di salute del calciatore colpito, inoltre, curato dai sanitari presenti sul posto, non destavano preoccupazioni tali da non consentire la prosecuzione della gara. Quindi gli accadimenti non avevano in alcun modo determinato un clima ostile o tale da non consentire la regolare prosecuzione della gara, la quale non è stata portata a termine solo a causa del rifiuto della Ecocity Genzano, che ha violato l’art. 53 NOIF, essendosi rifiutata di proseguire sebbene si fossero ristabilite le “condizioni per la prosecuzione regolare dell’incontro in sicurezza”. Inoltre, secondo la reclamante, non sarebbe in alcun modo possibile procedere all’identificazione del soggetto che ha compiuto il gesto ai danni del calciatore del Genzano, evidenziando, infine, di avere provveduto a richiedere la forza pubblica, che era presente in loco e di essersi prodigata, per il tramite dei propri dirigenti e tesserati, per porre fine alla rissa ed a ripristinare l’ordine. La reclamante ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale: Annullare la sanzione della perdita della gara comminata alla FORTITUDO POMEZIA in quanto i fatti alla stessa contestati NON sono inidonei a determinare come conseguenza la sanzione della perdita della gara ex art. 10 CGS; e/o Accertare e dichiarare la ECOCITY GENZANO unica responsabile per la mancata prosecuzione dell’incontro in quanto, come dichiarato dall’Arbitro nel supplemento di referto avente fede privilegiata, rinunciataria alla prosecuzione della gara pur essendo presenti le condizioni per proseguire in sicurezza, con conseguente addebito alla ECOCITY GENZANO della violazione dell’art. 53 NOIF e dichiarazione della vittoria a tavolino per 6-0 in favore della ASD FORTITUDO POMEZIA; e/o Riscontrare la sussistenza dell’esimente dalla responsabilità per i fatti dei propri sostenitori di cui all’art. 29 CGS, essendo presenti le 3 ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo articolo e, conseguentemente annullare l’obbligo di giocare a porte chiuse e la sanzione dell’ammenda irrogate per responsabilità per le condotte dei sostenitori; e/o Riscontrare la sussistenza di n. 3 attenuanti, indicate nel precedente punto 3 del presente reclamo alle lettere a), b) e c), ciascuna integrante autonoma attenuante di cui all’art. 13 c.1 lett.c) CGS nonché riscontrare sia l’assenza di precedenti che di diffide a carico della ASD FORTITUDO POMEZIA e, conseguentemente, annullare e/o ridurre in maniera considerevole il quantum sia della durata dell’obbligo di disputare gare a porte chiuse, considerando e deducendo il pre-sofferto, sia dell’ammenda ; e/o Stralciare ed eliminare gli obblighi, posti a carico della reclamante, di risarcire eventuali danni al Calciatore ed eventuali danni al pullman per insussistenza della competenza su tali questioni in capo al GS C5, nonché per mancata prova in ordine alla sussistenza degli stessi. In subordine: Accertare e dichiarare la sproporzione e/o l’eccessiva afflittività dell’obbligo di disputare gare a porte chiuse fino al 31/05/2025 e, per l’effetto, ridurne la durata secondo equità, considerando e deducendo il presofferto; e/o Accertare e dichiarare la sproporzione e/o l’eccessività dell’ammenda comminata alla reclamante e, per l’effetto ridurne l’entità secondo equità.”
Con memoria ritualmente depositata, si è costituita la società Asd Ecocity Futsal Genzano, contestando integralmente l’avverso reclamo e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare integralmente il ricorso proposto dalla ASD Fortitudo Pomezia perché infondato in fatto ed in diritto, confermando le sanzioni inflitte a suo dal Giudice Sportivo con C.U. n. 616 del 13.02.2025; 2) in relazione alla sanzione di perdita della gara comminata alla ASD Ecocity Futsal Genzano per i motivi di cui sopra, riformare la decisione impegnata, annullando detta sanzione; 3) svolgere ogni altro accertamento al fine di raggiungere la verità dei fatti, compresa l’acquisizione della documentazione relativa alla gara di andata del 26.10.2024 presso i Competenti Uffici delle Forze dell’Ordine del Commissariato di Genzano, nonché l’acquisizione delle immagini della gara Pomezia / Genzano e di quanto accaduto, tramite i canali ufficiali della Divisione Calcio a 5; 4) inviare, comunque, gli atti alla Procura Federale per verificare la correttezza del comportamento assunto dal Pomezia anche nei confronti del calciatore Zanotto.”
Con separato reclamo, la stessa società Asd Ecocity Futsal Genzano, impugnando la medesima decisione resa dal Giudice Sportivo, sopra riportata, ha dedotto l’eccessività, ingiustizia e comunque l’illegittimità e/o mancanza di proporzionalità della sanzione di perdita della gara per 0 - 6. A supporto ha richiamato l’art. 10 del CGS e la regola n.5 del regolamento del giuoco del calcio, ritenendo che la responsabilità di quanto accaduto e della conseguente impossibilità di portare a termine la gara, sia da attribuirsi unicamente alla società Fortitudo Pomezia. La società Genzano aggiunge che il calciatore Micheletto ha subito un violento pugno al volto mentre era in panchina da parte di un tifoso del Pomezia al minuto 11:12 del secondo tempo, a causa del quale lo stesso è stato trasportato d’urgenza presso il Pronto Soccorso del più vicino ospedale. Attribuisce, pertanto, l’origine/responsabilità di quanto accaduto esclusivamente alla società Pomezia, anche a causa dell’indebito ingresso in campo della tifoseria della società ospitante contro i calciatori del Genzano che si trovavano in panchina. Inoltre, la reclamante pone all’attenzione il fatto che l’impianto sportivo della ASD Fortitudo Pomezia è sprovvisto di protezioni superiori e posteriori lato panchine e cronometrista. Circa la sanzione dell’espulsione del Taborda al minuto 11:12 del secondo tempo regolamentare “per aver dato un pugno ad un giocatore avversario”, la motivazione del Giudice Sportivo sarebbe fumosa, generica, non circostanziata ed evidentemente errata.
La società Genzano ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in relazione alla sanzione di perdita della gara comminata alla ASD Ecocity Futsal Genzano per i motivi di cui sopra, riformare la decisione impegnata, annullando detta sanzione; 2) accertare e dichiarare che la gara Pomezia/Genzano del 12.02.2025 si è disputata all’interno di un impianto non regolamentare, in violazione delle disposizioni di sicurezza del Regolamento LND e del Regolamento Impianti Sportivi, e per l’effetto annullare la sezione della perdita della gara comminata alla ASD Ecocity Futsal Genzano; 3) in relazione alla sanzione di n. 3 giornate di squalifica comminata al Sig. Taborda, per i motivi di cui sopra, riformare la decisione assunta dal Giudice Sportivo con C.U. n. 616 del 13.02.2025 e per l’effetto annullare la sanzione ovvero in via subordinata ridurla la nella misura ridotta ed adeguata, anche riqualificando i fatti; 4) svolgere ogni altro accertamento al fine di raggiungere la verità dei fatti, compresa l’acquisizione della documentazione relativa alla gara di andata del 26.10.2024 presso i Competenti Uffici delle Forze dell’Ordine del Commissariato di Genzano, nonché l’acquisizione delle immagini della gara Pomezia / Genzano e di quanto accaduto, tramite i canali ufficiali della Divisione Calcio a 5; 5) inviare, comunque, gli atti alla Procura Federale per verificare la correttezza del comportamento assunto dal Pomezia anche nei confronti del calciatore Zanotto; 6) fissare quanto prima la data di discussione del presente ricorso.”
Con memoria ritualmente depositata, si è costituita la società Asd Fortitudo Pomezia 1957, contestando integralmente l’avverso reclamo e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare In via preliminare: Dichiarare improcedibile e/o inammissibile il reclamo della ASD ECOCITY GENZANO in relazione al punto 1.b) del reclamo e per l’effetto confermare la sanzione della perdita della gara a carico della reclamante; In via principale: Dichiarare inammissibile e/o infondato il reclamo della ASD ECOCITY GENZANO e, conseguentemente, respingere il reclamo confermando la sanzione della perdita della gara a carico della reclamante; e/o Accertare e/o dichiarare l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della ASD FORTITUDO POMEZIA e, per l’effetto, annullare la sanzione della perdita della gara comminata alla ASD FORTITUDO POMEZIA; e/o - Accertare e dichiarare la ECOCITY GENZANO unica responsabile per la mancata prosecuzione dell’incontro in quanto, come dichiarato dall’Arbitro nel supplemento di referto, rinunciataria alla prosecuzione della gara nonostante fossero presenti le condizioni per proseguire in sicurezza, e per l’effetto annullare la sanzione della perdita della gara comminata alla ASD FORTITUDO POMEZIA confermando, invece, la sanzione della perdita della gara comminata alla ASD ECOCITY GENZANO, respingendo il reclamo; - Dichiarare tardiva e/o inammissibile la richiesta della ASD ECOCITY GENZANO di svolgere accertamenti in relazione alla gara del 26/10/2024, essendo inequivocabilmente scaduti i termini per qualsiasi eventuale azione; e/o - Accertare e dichiarare che i comportamenti posti in essere dalla ASD FORTITUDO POMEZIA sono gia stati oggetto di sanzione e saranno oggetto di valutazione da parte di Codesta Ecc.ma CSA con conseguente inutilità e/o insussistenza dei presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura Federale; In relazione alle ulteriori sanzioni a carico della ASD FORTITUDO POMEZIA, si richiamano le argomentazioni, conclusioni e le richieste contenute nel reclamo del procedimento n. 213/csa/2024/2025.”
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 7 marzo 2025, sono comparse l'Avv. Jennyfer Bevilacqua per la società A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 e l'Avv. Priscilla Palombi per la società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano, le quali, dopo aver esposto i motivi di rispettivo gravame, hanno concluso in conformità.
Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I gravami, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, vanno preliminarmente riuniti in un unico procedimento.
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che la decisione impugnata debba essere riformata nei termini di cui al dispositivo, per le ragioni di seguito esposte.
I documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, sono molto chiari nel descrivere gli episodi accaduti nel corso della gara de qua, risultando, in particolare, quanto segue.
Rapporto del Commissario di campo: Partita sospesa dai direttori di gara al minuto 11 e 12 secondi con il punteggio di Fortitudo Pomezia 2 - Ecocity Genzano 2. Al minuto 11.12 del secondo tempo su indicazione del collega che era dalla parte della tribuna lato panchina Genzano, un tifoso della Fortitudo Pomezia si avventava sul giocatore Micheletto che stava seduto in panchina dopo aver segnato il gol dando un pugno, da lì si è accesa una lunga rissa giocatori e di ambedue le squadre, alcuni tifosi del Pomezia entravano nel terreno di giuoco, dalla parte dei tifosi e dirigenti del Genzano sono entrati il direttore del Genzano e un altro dirigente sempre non iscritti in distinta i quali cercavano di calmare gli animi, tra i giocatori sia del Pomezia che del Genzano , nel frattempo i giocatori del Genzano entravano negli spogliatoi per sapere come stava il loro giocatore colpito il quale veniva trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Pomezia. Nello stesso tempo riuscivano ad entrare negli spogliatoi persone riconducibili alla tifoseria di Pomezia ed alcuni del Genzano dove per alcuni minuti ci sono stati dei insulti, all’interno degli spogliatoi c’erano alcuni vigilanti privati portati dalla Società del Genzano e alcuni poliziotti, i quali hanno allontanato i facinorosi.
Referto di gara: Sospesa per Incidenti. Note: Al minuto 8:48 sul tabellone e quindi all11:12 del secondo tempo, nei pressi della panchina del Genzano alcuni tifosi riconducibili alla squadra del Pomezia venivano in contatto con i giocatori occupanti della panchina ospite, a causa di ciò si creava una mass Confrontation tra giocatori, dirigenti di entrambe le squadre e l’ingresso sul terreno di gioco di tifosi riconducibili alla squadra locale. A seguito di ciò è intervenuta la polizia di Stato per ripristinare l’ordine e la sicurezza e la partita è stata momentaneamente interrotta per circa 25 minuti. In seguito abbiamo ricevuto la comunicazione scritta dal dirigente accompagnatore del Genzano, che si allega al presente referto, con la quale dichiarava di non voler proseguire la gara e riferivano altresì che il proprio calciatore, nr 77 (Zanotto Micheletto Leonardo) sarebbe stato accompagnato al pronto soccorso per un colpo subito al volto.
Supplemento referto di gara, arbitro: Dopo la segnatura del pareggio del Genzano all’11º del secondo tempo 2-2 da parte del calciatore Michieletto Leonardo, questi rientrava in panchina. All’improvviso scoppiava una rissa tra calciatori e dirigenti di ambedue le squadre in quanto, riferitomi dopo dal collega commissario Viaggiante, il quale presiedeva la panchina del Genzano (Mentre io controllavo l’area della tribuna nelle vicinanze del cronometrista) un tifoso locale tirava volontariamente un forte pugno al calciatore Michieletto seduto in panchina colpendolo alla tempia. Durante il tafferuglio scavalcando le transenne entravano sul terreno di gioco sia alcuni tifosi locali facinorosi che alcuni ospiti situati sulla tribuna di fronte. In più, entravano tutti i dirigenti delle squadre, non indistinta, aggravando la situazione. Solo grazie all’intervento della forza pubblica e alla fattiva collaborazione di qualche dirigente sia locale che ospite tornava alla normalità dopo qualche minuto con la terna Arbitrale rientrata. La società ospite Ecocity Genzano, Avvisando prima gli arbitri decidevano di rientrare negli spogliatoi dopo qualche minuto decidevano di non voler continuare a giocare. Il signor Marco Landon, con il dirigente accompagnatore ufficiale del Genzano signor Perrotta, presentavano riserva scritta agli arbitri.
Integrazione referto arbitrale con mail del 12 febbraio 2025: Ad integrazione del referto precedentemente inviato, si precisa che la terna arbitrale una volta rientrata negli spogliatoi aver atteso che si ripristinasse l’ordine da parte della polizia, in quanto all’interno del rettangolo di gioco c’erano alcune persone non presenti indistinta. Dopo circa 25/30 Minuti ripristinato l’ordine per me c’erano i presupposti per riprendere la partita, ma il dirigente ufficiale del Genzano mi ha presentato la riserva che non intendevano continuare la gara.
Segnalazione arbitro n°2: Vincenzo Cannistrà: Note: Al minuto 8:48 sul tabellone e quindi all11:12 del secondo tempo, nei pressi della panchina del Genzano alcuni tifosi riconducibili alla squadra del Pomezia venivano in contatto con i giocatori occupanti della panchina ospite, a causa di ciò si creava una mass Confrontation tra giocatori, dirigenti di entrambe le squadre e l’ingresso sul terreno di gioco di tifosi riconducibili alla squadra locale. A seguito di ciò è intervenuta la polizia di Stato per ripristinare l’ordine e la sicurezza e la partita è stata momentaneamente interrotta per circa 25 minuti.
Segnalazione cronometrista: Angelo Bottini: Note: Si segnala che al minuto 8.48 sul tabellone del 2 tempo e quindi al 11.12 del 2 tempo nei pressi della panchina Genzano alcuni tifosi della squadra locale venivano in contatto con alcuni occupanti della panchina stessa. nell'immediatezza alcuni giocatori e dirigenti di entrambe le squadre ed alcuni tifosi venivano a contatto entrando sul terreno di gioco. Personale della Polizia di Stato interveniva per ripristinare l'ordine. dopo diversi minuti di interruzione abbiamo ricevuto una dichiarazione scritta del dirigente della squadra ospite (in possesso dall'arbitro della gara) con la quale comunicava che la squadra non avrebbe proseguito la gara e che un suo calciatore avrebbe preso un colpo sul volto.
Gli atti ufficiali sono estremamente chiari nel descrivere gli episodi verificatisi nel corso della gara in esame, scaturiti dal gravissimo gesto posto in essere da un tifoso del Pomezia ai danni di un calciatore del Genzano, mediante aggressione fisica costituita da un violento pugno alla tempia, che provocava conseguenze fisiche non trascurabili al giocatore colpito, il quale doveva essere trasportato in ambulanza all’Ospedale di Pomezia per le cure del caso. A tale gesto faceva seguito una rissa tra i giocatori delle due squadre, caratterizzata da vicendevoli ingiurie, minacce e qualche spintone, con alcuni tifosi di entrambe le compagini che entravano nel terreno di giuoco, unitamente ai dirigenti delle due società, i quali cercavano di calmare gli animi. Tale mass confrontation, che proseguiva anche nello spazio antistante gli spogliatoi, aveva la durata di circa 25/30 minuti, dopo di che, come attestato dal Direttore di Gara, vi erano i presupposti per riprendere la partita, ma il dirigente ufficiale del Genzano comunicava, anche per iscritto con il deposito di una riserva, che la società ospite non intendeva continuare la gara, così come in effetti è avvenuto.
Quanto al reclamo dell’A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957, questa Corte ritiene condivisibili le argomentazioni del Giudice Sportivo in ordine alla condotta ascritta alla stessa società ospitante A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957, la quale è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva dei propri sostenitori, uno dei quali, con un gravissimo atto di violenza, totalmente privo di giustificazione, ha aggredito il calciatore del Genzano Sig. Micheletto, causandogli un trauma tale da impedirgli di proseguire la gara, atto di violenza che ha scatenato una rissa che ha avuto la durata di circa mezz’ora. Tuttavia, la sanzione conseguente alla condotta così come contestata e acclarata non afferisce alla fattispecie delineata dall’art.10, comma 1, del CGS, bensì a quella di cui al comma 2, ai sensi del quale “Non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara.” Detta disposizione, infatti, rappresenta il confine, ad oggi invalicabile per gli organi di giustizia sportiva, di sanzionare con la perdita della gara una compagine, contemplando fattispecie comportamentali di accompagnatori o sostenitori del club dalle cui condotte consegue «unicamente» la menomazione al potenziale atletico della società, come è accaduto nel caso di specie.
Il legislatore sportivo, infatti, anche al fine di limitare la discrezionalità degli organi federali nell’individuare i fatti e le situazioni di cui alla prima parte della disposizione – ai quali consegue la sanzione della perdita della gara – ha avvertito l’esigenza di sottrarre una serie di fatti concreti a tale rigidità sanzionatoria (appunto, la perdita della gara) stabilendo che le situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi al recinto di gioco, sostenitori al séguito della società o soggetti comunque riconducibili ad un determinato sodalizio, che abbiano comportato esclusivamente alterazioni al potenziale atletico, non determinino l’applicazione della (massima) sanzione della perdita della gara, ma quella della penalizzazione di punti in classifica che, nel minimo, è rapportata ai punti conquistati con il risultato connesso a quello della gara stessa (in tal senso, v. Corte giust. fed., in Com. uff., 17 luglio 2009, n. 301/CGF e CSA CU n.167 s.s. 2018/2019).
Non vi è dubbio, peraltro, che nel caso di specie ricorra quell’«oggettiva gravità di un evento che appare radicalmente estraneo al contesto di una gara sportiva necessariamente ispirata da principi di lealtà e correttezza» (Corte giust. fed., in Com. uff. 20 giugno 2013, n. 309/CGF) e che simili condotte debbano essere utilizzate quale parametro di valutazione per sanzionare la società, in ossequio al principio di afflittività previsto dall’ordinamento sportivo. In ordine alla quantificazione della sanzione, la stessa, considerata la gravità dell’accaduto, che ha indubbiamente comportato alterazioni al potenziale atletico della società avversaria, il cui tesserato Micheletto è stato costretto a recarsi all’Ospedale di Pomezia per le cure del caso, viene ritenuta congrua in quella della penalizzazione di punti in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara, ovvero in questo caso i 3 punti conquistati per effetto della conferma della sanzione della perdita della gara a carico della società Genzano, come da motivazione che segue. Meritano invece conferma le sanzioni dell’ammenda e della squalifica del campo, ricorrendo le fattispecie delineate dall’art.26, commi 1, 3 e 4, del CGS, per quanto attiene alla condotta dei propri sostenitori e – seppur in parte – all’art.25, commi 6 e ss, del CGS per quella dei propri dirigenti/tesserati.
Quanto al reclamo dell’A.S.D. Ecocity Genzano Futsal, meritano conferma le sanzioni ad essa inflitte dal Giudice Sportivo, atteso che la suddetta Società deve ritenersi rinunciataria alla prosecuzione della gara, e quindi responsabile della sua mancata conclusione. Risulta infatti acclarato che, nonostante la gravità degli episodi accaduti, il Direttore di Gara, in particolare con supplemento di referto, ha dichiarato che “Dopo circa 25/30 Minuti ripristinato l’ordine per me c’erano i presupposti per riprendere la partita, ma il dirigente ufficiale del Genzano mi ha presentato la riserva che non intendevano continuare la gara.” La determinazione del Primo Ufficiale di Gara, riportata negli atti ufficiali di gara, che – si ribadisce - ai sensi dell’art.61 del CGS deve ritenersi assistita da efficacia probatoria privilegiata, è stata ingiustificatamente disattesa dalla società Genzano, la quale, anche ai sensi dell’art.53 delle NOIF, aveva l’obbligo di riprendere e portare a termine l’incontro, al contrario di quanto accaduto.
Anche la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore Taborda Pablo deve essere confermata, come emerge dalla refertazione arbitrale, dalla quale risulta che l’atleta, al minuto 11:12 del secondo tempo regolamentare, veniva espulso “per aver dato un pugno ad un giocatore avversario”, condotta che, inequivocabilmente, integra la fattispecie delineata dall’art.38 del CGS.
In definitiva, mentre la decisione impugnata è immune dalle censure mosse con il reclamo della A.S.D. Ecocity Genzano Futsal e va quindi in parte qua confermata, la stessa va riformata per quanto concerne le sanzioni irrogate alla A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957, nei termini di cui al seguente dispositivo.
P.Q.M.
Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, respinge il reclamo n. 0214 proposto dalla Società A.S.D. Ecocity Genzano Futsal e in relazione al reclamo n. 0213 proposto dalla società A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957, in riforma della decisione impugnata, revoca la sanzione della perdita della gara con il punteggio 0 - 6 e infligge la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica a carico della A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957. Conferma nel resto.
Dispone la comunicazione alle parti con Pec.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce