F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0168/CSA pubblicata del 28 Marzo 2025 –Vado F.C. 1913 A.S.D.
Decisione/0168/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0238/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Francesca Mite - Componente (Relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0238/CSA/2024-2025, proposto dalla società Vado F.C. 1913 A.S.D. in data 03.03.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 97 del 25.02.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.03.2025, l' Avv. Francesca Mite e udito l'Avv. Francesco Rondini per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 03.03.2025, a seguito di rituale preannuncio, la Società VADO F.C. 1913 A.S.D. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 97 del 25.02.2025), con la quale, in relazione alla gara Imperia Calcio – Vado 1913 del 23.02.2025, valevole per il campionato Serie D Girone A, è stata comminata al calciatore, sig. Luca Troiano, la squalifica per tre giornate effettive di gara.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”.
Fornendo una ricostruzione parzialmente difforme rispetto a quella emergente dal referto di gara, la reclamante sostiene che il calciatore Scarrone avrebbe spinto il calciatore Troiano, il quale si sarebbe limitato ad allontanarlo con la mano.
La reclamante prospetta, pertanto, una diversa qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che il Troiano non avrebbe posto in essere una condotta violenta ai sensi dell’art. 38 del C.G.S., ma una condotta gravemente antisportiva ex art. 39 C.G.S.
A conforto della ricostruzione fattuale offerta, la reclamante invoca n. 1 filmato audiovisivo prodotto in atti.
In ogni caso, lamenta l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto dal proprio tesserato nella circostanza per cui è causa.
Conclusivamente, chiede la riduzione della sanzione inflitta.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 14 marzo 2025 è comparso, per la reclamante, l'Avv. Francesco Rondini, il quale si è riportato al reclamo.
All’esito della discussione, il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto, per i seguenti motivi.
In primo luogo, occorre valutare l’ammissibilità della registrazione video prodotta dalla reclamante a discolpa della condotta ascritta al proprio tesserato.
Le censure mosse dalla reclamante attengono all’erronea ricostruzione e qualificazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo, richiamando quale elemento probatorio di supporto una registrazione audiovisiva.
Si osserva, a tale ultimo proposito, che la registrazione non può trovare ingresso fra il materiale istruttorio da porre a fondamento della decisione.
L’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce infatti che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”.
Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2) e dei fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3).
Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023) e che le fattispecie in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024).
La ratio di questa impostazione codicistica, ispirata ad una rigida tipizzazione delle fattispecie di utilizzo di tale mezzo di prova e che esprime il principio della predominanza della prova cartacea risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, è quella di evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere su quanto percepito e refertato dall’arbitro e dai suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente. La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).
Nel caso che ci occupa, la circostanza che la condotta del calciatore Troiano sia stata effettivamente percepita e sanzionata dall’arbitro esclude di per sé l’esperibilità del mezzo di prova audiovisivo, né ricorre o è dedotta nella specie un’ipotesi di error in persona, atteso che la stessa reclamante dà conto del fatto materiale sanzionato e della sua riconducibilità al proprio calciatore, seppure dandone una diversa lettura fattuale e conseguente qualificazione.
Deve, pertanto, rilevarsi l’inammissibilità della registrazione video prodotta dalla Società VADO, ai sensi della normativa regolamentare sopra richiamata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 61 C.G.S.
Il reclamo, pertanto, deve essere deciso alla stregua delle sole risultanze del referto arbitrale che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.
Pertanto, nel valutare il merito del reclamo, non ci si può che attenere a quanto emerso dagli atti ufficiali di gara.
Nella specie, il rapporto arbitrale descrive il comportamento del Troiano nei seguenti termini: “poiché a seguito di un contrasto di gioco con il sig. Scarrone Tommaso n. 5 della società Imperia, con il pallone ancora in gioco ad una distanza di circa 10 metri da essi; nel rialzarsi il sig. Troiano Luca rifilava un colpo a mano aperta, di media entità, all’altezza del mento al sig. Scarrone. Il sig. Scarrone a seguito del colpo cadeva a terra senza riportare alcuna conseguenza fisica, nè tanto meno si rendeva necessario l’intervento dello staff medico e poteva così proseguire l’incontro. Alla notifica del provvedimento il sig. Troiano abbandonava il tdg senza alcuna protesta”.
Siffatta ricostruzione, assistita dal valore probatorio di cui all’art. 61, comma 1, C.G.S, non può essere superata sic et simpliciter dalle diverse allegazioni della reclamante, né il solo fatto che il calciatore colpito non abbia riportato conseguenze consente di escludere la condotta violenta, descritta appunto quale “colpo a mano aperta, di media entità, all’altezza del mento” nei confronti di un avversario “a seguito di un contrasto di gioco”, il tutto “con il pallone ancora in gioco ad una distanza di circa 10 metri”.
Allo stesso modo non possono applicarsi nella specie le circostanze attenuanti generiche invocate dalla reclamante.
Ritiene il Collegio complessivamente congrua la sanzione della squalifica per tre giornate di gara inflitta dal Giudice Sportivo, considerata la pacifica sussistenza del comportamento violento posto in essere dal sig. Luca Troiano.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Mite Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce