F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0174/CSA pubblicata del 2 Aprile 2025 –A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce

 

Decisione/0174/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0243/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Andrea Galli - Componente (Relatore)

Savio Picone – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0243/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce in data 05.03.2025;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 103 del 04.03.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.03.2025, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 103 del 04.03.2025), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone G, Ilvamaddalena / Latte Dolce Sasari del 02.03.2025.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre gare effettive al tesserato della A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce Sig. Tesio Massimo “Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, rappresentando che nell’azione in corso i due calciatori erano impegnati in un contrasto di gioco in velocità poco fuori dall’area di rigore del Sassari, allorché il calciatore Tesio si limitava ad aggirare l’avversario da dietro per effettuare una ripartenza di gioco, allungando il braccio solo per spostare l’avversario.

La reclamante ha concluso domandando disporsi la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 19 marzo 2025 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dal referto dell’Arbitro, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che “Al 34' del 2t il signor Tesio Massimo nr.6 colpiva con uno schiaffo sul volto un calciatore avversario con il pallone non a distanza di gioco”.

Dalla corretta e incontestabile ricostruzione dell’episodio deriva l’indubitabile connotazione violenta del gesto addebitato al tesserato, potenzialmente dannosa, anche tenendo conto della parte del corpo attinta, in una situazione in cui il pallone non si trovava a distanza di gioco e pertanto non era oggetto di contesa. Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore sanzionato risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 C.G.S.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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