F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0175/CSA pubblicata del 2 Aprile 2025 –S.S.D. Ischia Calcio ARL
Decisione/0175/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0239/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Andrea Galli – Componente
Savio Picone - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0239/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.S.D. Ischia Calcio ARL in data 05.03.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 67 del 25.02.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.03.2025, il dott. Savio Picone e udito l'Avv. Leonardo Mennella per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Ischia Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di 800,00 euro, irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 67 del 25 febbraio 2025), in relazione alla gara (Campionato Nazionale Juniores – Girone I) tra Sora Calcio 1907 e Ischia Calcio del 22 febbraio 2025.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento “Al termine della gara alcuni sostenitori (circa 15) urlavano frasi offensive e irriguardose nei confronti della terna arbitrale, che tardava ad abbandonare l’impianto per motivi di sicurezza”.
La società reclamante ha chiesto l’annullamento ovvero, in subordine, la rideterminazione della sanzione. Il referto dell'arbitro e la conseguente decisione del Giudice Sportivo non sarebbero motivate in relazione all’identificazione dei tifosi presenti in prossimità dell’impianto sportivo; in ogni caso, le frasi riportate nel referto non sarebbero minacciose o offensive; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.; in ogni caso, l’ammenda sarebbe sproporzionata ed ingiusta, pertanto dovrebbe essere annullata o ridotta.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 19 marzo 2025, udito l’avv. Mennella per la società Ischia Calcio, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto.
Nel merito, si legge nel referto dell’arbitro: “Dopo circa 40' dal termine della gara, io assieme ai miei assistenti ci dirigevamo verso la mia auto parcheggiata all'interno dell'impianto sportivo. Mentre caricavamo l'auto dei nostri borsoni venivamo infastiditi da alcuni sostenitori dell'Ischia calcio, i quali si trovavano a circa 30 metri da noi fuori dal cancello dell'impianto sportivo. Ci urlavano e prendevano in giro con frasi offensive e altri frasi quali: cambio! numero 8 per il 20! Con l'auto saremmo passati per forza di cose di fronte a questi circa 15 sostenitori, che vengono calmati solo dopo che ho richiesto aiuto al dirigente responsabile del Sora Mastropietro Simone che prontamente esce dall'impianto e si dirige verso questi sostenitori calmandoli. Solo dopo aver valutato un'uscita sicura dall'impianto lo abbandonavamo senza alcun problema.
Il tutto è stato risolto nel giro di 3' circa”.
Ad avviso del Collegio, la sanzione decisa dal Giudice Sportivo nei confronti dell’Ischia Calcio è viziata da motivazione generica ed insufficiente in ordine alle frasi offensive ed irriguardose che sarebbero state pronunciate nei confronti dell’arbitro e degli assistenti.
Come è noto, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara viene attribuito valore di piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati, secondo quanto stabilito dall’art. 61 C.G.S.; il valore probatorio privilegiato, riconosciuto dall’ordinamento sportivo al referto arbitrale, attiene all’accertamento di un fatto concreto, in relazione ad un’astratta pretesa punitiva; si tratta, come ben chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, “(…) di accertare: a) se un fatto si sia verificato, b) se esso sia riferibile all’incolpato, c) se esso sia previsto dal sistema sanzionatorio ed in quale fattispecie astratta sia inquadrabile, d) quale sia, eventualmente, la sanzione giusta e proporzionata da applicare” (cfr. C.S.A., sez. un., 17 febbraio 2020 n. 51).
Orbene, non può darsi prova privilegiata di fatti e comportamenti illeciti, quando gli stessi non siano puntualmente descritti nel referto, come nella fattispecie qui controversa.
Gli ufficiali di gara non possono limitarsi a verbalizzare, in termini generici, l’utilizzo di espressioni ingiuriose da parte di tesserati o di spettatori presenti alla gara. Dal referto devono desumersi, con sufficiente dettaglio, l’identità degli autori e le concrete modalità delle condotte illecite (cfr. C.S.A., sez. III, 25 gennaio 2024 n. 124). D’altronde, soltanto in relazione ad una contestazione puntuale e specifica può esplicarsi, con pienezza ed effettività, il diritto di difesa dei tesserati dinanzi agli organi di giustizia sportiva.
Le parole riferite dall’arbitro (“cambio! numero 8 per il 20!”) sono prive di portata offensiva o irriguardosa e, in ogni caso, il comportamento dei tifosi presenti al di fuori dell’impianto sportivo, come descritto nel referto, non può giudicarsi violento o minaccioso. Del tutto trascurabile è, infine, il ritardo nell’uscita dall’impianto cagionato dalla presenza dei tifosi, non superiore a tre minuti, secondo quanto attestato dall’arbitro.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Ischia Calcio è accolto. P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce