F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0176/CSA pubblicata del 2 Aprile 2025 – F.C. San Giuliano City S.S.D. a R.L./Crema 1908
Decisione/0176/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0246/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente
Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0246/CSA/2024-2025, proposto dalla società F.C. San Giuliano City S.S.D. a R.L. in data 8.03.2025,
Per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 103 del 04.03.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.03,2025, il dott. Sebastiano Zafarana e uditi l'Avv. Pierantonio Rossetti per la reclamante e il Sig. Della Frera Marco, Direttore Sportivo della Società Crema 1908; presente altresì il Presidente della società F.C. San Giuliano City S.S.D. a R.L., Sig. Andrea Luce;
Ritenuto in fatto e considerato n diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società F.C. Sangiuliano City S.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione della perdita della gara per 0-3 inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 103 del 04.03.2025) in relazione alla gara San Giuliano City – Crema 1908 del 16.02.2025 terminata sul campo con il risultato di 2-2, per aver violato la normativa sull’impiego dei calciatori “giovani”.
In particolare, nel comunicato si legge: “rilevato che la F.C. SAN GIULIANO CITY SSD aRL è scesa in campo, con almeno 3 calciatori under, di cui uno nato dal 1° gennaio 2006 (LupanoLuca, n. 8), uno nato dal 1° gennaio 2005 (Hu Yiwang Alessandro, n. 23) e due nati dal 1° gennaio 2004 (Libertazzi Giovanni, n. 1 e Barzaghi Niccolò, n 44), ma nel corso della gara procedeva alla sostituzione di due dei quattro calciatori e più precisamente: - al 45° del primo tempo, il n. 23 Hu Yiwang Alessandro (classe 2005) con il n. 12 Chiesa Cristiano (classe 2006); - al 23° del secondo tempo, il n. 8 Lupano Luca (classe 2006) con il n. 20 Rettore Mirko (classe 2004); - rilevato che la F.C. SAN GIULIANO CITY SSD aRL a seguito della sostituzione effettuata al 23° del secondo tempo non presentava in campo nessun giocatore nato dal 1° gennaio 2005, determinando la violazione dell’obbligo d’impiegare, per l’intera durata della gara, almeno tre calciatori under, così come previsto dal C.U. n. 1, lettera C) del Dipartimento Interregionale, pubblicato il 1° luglio 2024 per la stagione sportiva 2024/2025”.
La società San Giuliano City ritiene la sanzione irrogata ingiusta e deduce:
- di aver rimediato alla violazione commessa alla prima interruzione di gioco successiva alla sostituzione errata, ossia dopo soli due minuti come risulta dal referto arbitrale, avendo al 25° del secondo tempo sostituito il n. 10 Palesi Luca (classe 1997) con il n. 18 Sartori Gabriel (classe 2005);
- che i due minuti nel corso dei quali è risultato violato l’obbligo di impiego di giocatori “under” (dal 23’ al 25’ minuto) non possono considerarsi integralmente di gioco effettivo, poiché in tale lasso temporale sono state eseguite anche le sostituzioni e si sono svolte solo brevi fasi di gioco per rimesse laterali; sicché l’errore commesso non avrebbe in alcun modo influito sul risultato finale della gara;
- che la sanzione della perdita della gara ex art. 10 del Regolamento di Giustizia non conseguirebbe automaticamente al solo verificarsi di una violazione. Lo testimonierebbe la stessa norma richiamata dal Giudice Sportivo nel suo provvedimento, ossia il comma 5 dello stesso articolo 10 sulla sconfitta a tavolino il quale recita: “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara”.
In tesi, la norma attribuirebbe una certa discrezionalità al Giudice che prima di prendere qualsiasi decisione, sarebbe tenuto ad eseguire una valutazione preliminare per stabilire se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara.
La società ha pertanto chiesto l’annullamento dell’impugnato provvedimento del Giudice Sportivo di cui al comunicato n. 103 del 4 marzo 2025, e conseguentemente di confermare il risultato conseguito sul campo affinché si proceda all’omologazione e alla correzione della classifica.
Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 19 marzo 2025 il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.
Come si evince dalla motivazione della decisione impugnata, il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione della perdita della gara non già in applicazione dell’art.10, comma 5, del C.G.S. – che è citato (peraltro erroneamente come art.17) nel provvedimento soltanto quale norma invocata dalla reclamante Crema 1908 – bensì applicando pedissequamente le disposizioni previste dal C.U. n.1 lettera C) del Dipartimento Interregionale pubblicato il 1° luglio 2024 per la stagione sportiva 2024/2025.
La disposizione in esame dispone: «… il Dipartimento Interregionale, ha stabilito che nelle singole gare, le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno tre calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 1 nato dal 1° gennaio 2004 in poi; 1 nato dal 1° gennaio 2005 in poi; 1 nato dal 1° gennaio 2006 in poi. …».
All’ultimo periodo poi dispone che «L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita, con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni».
Si tratta quindi di una disposizione specifica e tassativa che non rinvia alla disciplina prevista dall’art.10 C.G.S,. ma ricollega alla violazione sopra descritta – indipendentemente dalla sua durata - la specifica sanzione della perdita della gara prevista dal codice senza alcuna possibilità di deroga o di valutazione discrezionale da parte degli organi di giustizia sportiva.
Ne consegue che la domanda proposta dalla reclamante non può essere accolta e, per l’effetto, l’appello proposto dalla società F.C. Sangiuliano City S.S.D. a r.l. deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce