F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0177/CSA pubblicata del 2 Aprile 2025 –ACD Città di S. Agata

Decisione/0177/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0245/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0245/CSA/2024-2025, proposto dalla società ACD Città di S. Agata in data 11.03.2025,

per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 103 del 04.03.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.03.2025, il dr. Antonino Tumbiolo; ritenuto in fatto e considerato  diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società  ACD Città di S. Agata ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta all'allenatore Cataldi Michele, in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone I,  U.S. VIBONESE CALCIO SRL - CITTA DI S.AGATA del 2.3.2025 (cfr. Com. Uff. n.  n. 103 del 4.3.2025).

Il Giudice Sportivo ha squalificato il sig, Cataldi Michele per 4 giornate effettive di gara, motivando così il provvedimento: “Per aver           rivolto espressione           offensiva all'indirizzo del Direttore di gara."                                                                                                     

La società reclamante afferma, nell'atto introduttivo del giudizio, che l'allenatore non avrebbe proferito la frase riportata nel referto arbitrale, ma si sarebbe limitato a dire: "il Direttore di gara non ha mai giocato una partita vera" e conclude richiedendo la revoca della sanzione inflitta o, in subordine, la riduzione della stessa.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il 19 marzo 2025, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

L’arbitro della gara ha riportato il fatto che ha dato origine alla sanzione disciplinare come segue:

"Al termine del 1t, mentre rientravo negli spogliatoi, si avvicinava dicendomi: 'Non capisci un cazzo! Datti una svegliata!'”

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti in ordine ai fatti accaduti e al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ritiene di non poter accogliere le argomentazioni della società reclamante.

Pur tuttavia, alla luce delle risultanze processuali e considerato il fatto specifico e la non gravità della condotta irriguardosa, questa Corte ritiene, ferma restando la configurazione della fattispecie come riconducibile alla norma di cui all’art. 36 CGS,  di poter applicare l’art. 13 comma 2 del CGS, con conseguente riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara inflitta al sig. Cataldi Michele.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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