F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0178/CSA pubblicata del 3 Aprile 2025 –U.S.D. Palmese

Decisione/0178/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0244/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)

Sebastiano Zafarana – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0244/CSA/2024-2025, proposto dalla società U.S.D. Palmese in data 10.03.2025,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 103 del 04.03.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19 marzo 2025, il dott. Agostino Chiappiniello e udito l'Avv. FilippoPandolfi per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S.D. Palmese ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Raffaele D’Orsi dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 103 del 4 marzo 2025, in relazione alla gara Palmese/Angri del 2.3. 2025.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere rivolto frase irriguardosa offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”.

La società U.S.D. Palmese evidenzia che il calciatore ha avuto un comportamento censurabile, ma non meritevole di una sanzione così dura.

La frase profferita, tra l’altro, non aveva alcun carattere offensivo.

Riporta numerose decisioni con le quali questa Corte, in casi similari, avrebbe ridotto la sanzione della squalifica da quattro a tre giornate effettive di gara.

Conclusivamente la reclamante chiede la riduzione della squalifica da quattro a tre giornate effettive di gara.

Nel corso dell’udienza è stato udito l’avv. Filippo Pandolfi per la reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all'entità della squalifica inflitta al tesserato Raffaele D’Orsi.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue: “ In quanto a seguito di una mia decisione tecnica, proferiva la seguente frase non fare il fenomeno che cazzo hai visto”.

Questa Corte ritiene che dalla disamina dei fatti e della condotta contestata, nonché delle motivazioni addotte dalla società reclamante, emerga l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al calciatore Raffaele D’Orsi, il quale, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non merita un trattamento punitivo tanto afflittivo, come è quello che nella specie ha ritenuto di infliggere il Giudice Sportivo. Infatti, seppur l'espressione proferita dall'Atleta sia disciplinarmente rilevante, essa riveste carattere di tenue irriguardosità, con conseguente riduzione della squalifica da quattro a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe, e per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Raffele D'Orsi a 3 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                            IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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