FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.372/AA del 21/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DECILESI PASTORELLO FOJNICA BORILE MILAN FERRO POLISPORTIVA TRIBANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 399 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Emanuele DECILESI, Enrico PASTORELLO, Miralem FOJNICA, Matteo BORILE, Nicola MILAN, Tobi FERRO e della società A.S.D. POLISPORTIVA TRIBANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Emanuele DECILESI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2024 – 2025, nonchè dall’art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, omesso di tesserare e di affidare per ogni categoria, il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre Primi Calci, Pulcini Misti ed Esordienti della società dallo stesso rappresentata ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2024 – 2025 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre militanti nelle categorie di base Primi Calci, Pulcini Misti ed Esordienti della società dallo stesso rappresentata ai sigg.ri Fojnica Miralem, Enrico Pastorello, Tobi Ferro, Matteo Borile, Nicola Milan, sebbene gli stessi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Enrico PASTORELLO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Polisportiva Tribano militante nella categoria Pulcini Misti, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, dirigendo tecnicamente la squadra anche in occasione della gara Polisportiva Tribano – Agna Academy dell’11.12.2024, valevole per il girone E del campionato Pulcini Misti, nonché in occasione delle seguenti gare valevoli per il girone F della categoria Pulcini Misti: Redentore - Polisportiva Tribano del 27.10.2024, Polisportiva Tribano - Castelbaldo del 3.11.2024, Borgo Veneto – Polisportiva Tribano del 14.11.2024, Polisportiva Tribano - La Rocca Monselice del 18.11.2024, Polisportiva Tribano - Colli Euganei del 24.11.2024 e Polisportiva Tribano - Montagnana del 9.12.2024;
Miralem FOJNICA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Polisportiva Tribano militante nel campionato Esordienti, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, dirigendo tecnicamente la squadra anche in occasione delle seguenti gare: La Rocca Monselice - Polisportiva Tribano del 5.10.2024, Polisportiva Tribano - La Rocca Monselice del 12.10.2024, Azzurra Due Carrare - Polisportiva Tribano del 24.10.2024, Polisportiva Tribano - Colli Euganei del 26.10.2024, Borgo Veneto - Polisportiva Tribano del 2.11.2024, Redentore - Polisportiva Tribano del 9.11.2024, Polisportiva Tribano - Borgo Anguillara del 16.11.2024, Nuovo Ponso Ospedaletto – Polisportiva Tribano del 23.11.2024 e Polisportiva Tribano - Colli Euganei del 30.11.2024;
Matteo BORILE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nella categoria Primi Calci Misti della società A.S.D. Polisportiva Tribano, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, dirigendo tecnicamente la squadra anche in occasione della gara disputata nell’ambito del Raggruppamento Primi Calci Misti del 9.11.2024;
Nicola MILAN, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, assunto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nella categoria Primi Calci Misti della società A.S.D. Polisportiva Tribano, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, in occasione delle gare disputate nell’ambito delle seguenti competizioni: Raggruppamento di quattro squadre ad Aguillara Veneta (PD) del 5.10.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Agna (PD) del 12.10.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Tribano (PD) del 26.10.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Bagnoli di Sopra (PD) del 2.11.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Conselve (PD) del 9.11.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Tribano (PD) del 30.11.2024;
Tobi FERRO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Polisportiva Tribano militante nel campionato Pulcini Misti, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, dirigendo tecnicamente la squadra anche in occasione delle gare Polisportiva Tribano - Nuovo Ponso Ospedaletto del 6.10.2024, A.C. Este – Polisportiva Tribano del 13.10.2024 e Virtus Bagnoli Arre – Polisportiva Tribano – del 30.11.2024, tutte valevoli per il girone F del campionato Pulcini Misti;
A.S.D. POLISPORTIVA TRIBANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Emanuele Decilesi, Miralem Fojnica, Enrico Pastorello, Tobi Ferro, Matteo Borile e Nicola Milan;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Emanuele DECILESI,
Sig. Enrico PASTORELLO,
Sig. Miralem FOJNICA, × Sig. Matteo BORILE,
Sig. Nicola MILAN, × Sig. Tobi FERRO,
Società A.S.D. POLISPORTIVA TRIBANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Emanuele DECILESI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Emanuele DECILESI,
3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Enrico PASTORELLO, × 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Miralem FOJNICA,
2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Matteo BORILE,
2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Nicola MILAN,
1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Tobi FERRO,
€ 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA TRIBANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
