FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.383/AA del 26/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GENOVA ASD DELIA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 693 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Luca Baldassare GENOVA, e della società A.S.D. DELIA, avente ad oggetto la seguente condotta:
Luca Baldassare GENOVA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Delia, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, prima della gara ASD Delia - Caterinese del 9.2.2025 e valevole per il campionato di Terza categoria, a mezzo di un “post” a commento della locandina con il richiamo a tale incontro pubblicata dalla società ASD Delia sulla propria pagina ufficiale del social network Facebook, espresso pubblicamente giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Sicilia;
A.S.D. DELIA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Luca Baldassare Genova;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Luca Baldassare GENOVA,
Società A.S.D. DELIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni BORZELLINO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:×
2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Luca Baldassare GENOVA,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. DELIA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
