FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.394/AA del 31/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CALOGERO ASD REAL TRINACRIA CT

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 520 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Simone Salvatore CALOGERO, e della società A.S.D. REAL TRINACRIA CT, avente ad oggetto la seguente condotta:

Simone Salvatore CALOGERO, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Trinacria CT, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 23.11.2024, presentato alla Corte Sportiva Territoriale di Appello presso il Comitato Regionale Sicilia un reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 214 del 19.11.2024 del Comitato Regionale Sicilia, utilizzando espressioni offensive e irriguardose nei confronti dell'operato dell'arbitro della gara Real Trinacria CT - Real Boys S. Croce del 17.11.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria; A.S.D. REAL TRINACRIA CT, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Simone Salvatore Calogero;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Simone Salvatore CALOGERO,

Società A.S.D. REAL TRINACRIA CT, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Simone Salvatore CALOGERO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Simone Salvatore CALOGERO,

€ 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL TRINACRIA CT;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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