FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.398/AA del 02/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da AC LEGNANO SSDARL

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 452 pfi 24-25 adottato nei confronti della società A.C. LEGNANO SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.C. LEGNANO SSDARL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Enea Benedetto, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Legnano SSDARL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione dei giudizi instaurati dinanzi al Collegio Arbitrale della L.N.D. relativi alla vertenza n. 2425.26 instaurata dal sig. Bevo Salvatore ed alla vertenza n. 2425.27 instaurata dal sig. Andrea Liguori, disconosciuto la sottoscrizione dei contratti e delle richieste di tesseramento del Sig. Bevo Salvatore e del Sig. Andrea Liguori, all’epoca dei fatti allenatori tesserati per la società A.C. Legnano SSDARL, benché gli stessi fossero stati invece debitamente firmati dal Sig. Emiliano Montanari, all’epoca dei fatti amministratore unico della società A.C. Legnano SSDARL, e fossero stati regolarmente depositati dalla società A.C. Legnano SSDARL;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

Società A.C. LEGNANO SSDARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sergio ZOPPI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

€ 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.C. LEGNANO SSDARL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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