F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0180/CSA pubblicata del 7 Aprile 2025 –Cosenza Calcio srl
Decisione/0180/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0256/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Umberto Maiello - Vice Presidente
Leonardo Salvemini - Componente (relatore)
Michele Messina - Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0256/CSA/2024-2025 proposto dalla società Cosenza Calcio srl in data 19.03.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. 155 dell’11.03.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti di causa;
relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 24.03.2025 il Prof. Leonardo Salvemini e udito l’ Avv. Luca Smacchia per la reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Cosenza Calcio srl ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. 155 dell’11.03.2025 in relazione alla gara Cosenza/Reggiana del 8.03.2025;
Il provvedimento del Giudice di prime cure è così motivato: “ Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno sostenitori delle società ….OMISSIS… Cosenza hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori. Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Cosenza per avere suoi sostenitori, al 3° del primo tempo, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l'Arbitro a interrompere la gara per circa due minuti; per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”
La Società reclamante afferma che “Il provvedimento del Giudice Sportivo oggetto di impugnazione risulta illegittimo, o, comunque, eccessivamente afflittivo, non avendo adeguatamente valorizzato, il Giudice Sportivo, circostanze esimenti o attenuanti in favore della Società” .
La reclamante se da una parte non contesta i fatti riportati negli atti ufficiali, tuttavia evidenzia come “ alla Società sia stata irrogata la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 a seguito di riconoscimento di una sola delle circostanze di cui all’art. 29, comma 1, CGS.
Di contro, con il mezzo qui in rilievo, deduce che ne ricorrevano altre due, non rilevate dal Giudice Sportivo, con conseguente integrazione dell’esimente prevista dalla suindicata disposizione del Codice di Giustizia Sportiva.
Segnatamente, la reclamante evidenzia come il giudice di prime cure non abbia considerato l’attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lettera a), CGS, ovvero ‘la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo’.” Mentre, a contrario, rileva la reclamante “ la Società ha adottato un modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2002 con adozione altresì di numerose misure e attività per formare i propri sostenitori secondo i principi della ‘non violenza’, per prevenire fatti violenti o reprimere eventuali comportamenti di tale natura. Al riguardo, sono stati oggetto di scrupolosa pianificazione i rapporti con la tifoseria, con le autorità di pubblica sicurezza, con gli organi di Lega, con il responsabile della biglietteria. “
Non solo, la reclamante rappresenta che l’adozione del modello “ ha consentito alla Società di riprendere l’episodio e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine la videoregistrazione che permetterà l’individuazione tempestiva dei trasgressori.”
A conforto della propria tesi, la reclamante evidenzia come “ La scelta del Giudice Sportivo di riconoscere la circostanza di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) con riferimento alla introduzione di materiale pirotecnico utilizzato all’interno del settore avrebbe dovuto essere estesa anche al lancio di petardi e fumogeni nel recinto di giuoco, trattandosi di una attenuante di natura oggettiva applicabile nel medesimo contesto spazio – temporale, che non si non si presta a consentire un’applicazione frazionata.”
Infine, la Società Cosenza Calcio srl sottolinea il mancato riconoscimento della circostanza di cui all’articolo 29, comma 1, lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva FIGC ovvero che “ la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video‐sorveglianza’ .
Alla luce delle considerazioni svolte la Società reclamante conclude chiedendo che la Corte Sportiva d’Appello Nazionale, in accoglimento del presente reclamo, voglia annullare la sanzione dell’ammenda di EUR 10.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo nazionale c/o Lega Nazionale Professionisti Serie B con Comunicato Ufficiale n. 155 dell’11 marzo 2025 ovvero ridurre la stessa nella misura ritenuta di giustizia.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 24 Marzo 2025, è comparso per la Società reclamante l'Avv. Luca Smacchia, il quale ha chiesto l’accoglimento del reclamo.
Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo debba essere respinto per le ragioni che seguono.
La Società reclamante non contesta i fatti accaduti durante la gara Cosenza/Reggiana del 8.03.2025, così come accertati dagli Ufficiali di gara, ma si limita a contestare la mancata applicazione alla condotta qui in addebito dell’esimente di cui all’art. 29 comma 1 del Codice.
La tesi difensiva non può essere condivisa. Sul punto, è, infatti, agevole opporre la valenza offensiva ontologicamente diversa della condotta sanzionata rispetto a quella riconosciuta come non punibile dal giudice di prime cure.
Tanto in ragione della intrinseca pericolosità connessa al comportamento dei tifosi qui fatto oggetto di censura, che consente di ascrivere siffatte condotte alla distinta previsione di cui a all’art. 26 comma 1 cgs.
Orbene, rispetto a tale distinto addebito la reclamante non ha offerto conferenti prove a sostegno dell’applicazione delle ulteriori circostanze richiamate nel proprio mezzo.
E, invero, le misure organizzative genericamente evocate non appaiono di certo sufficienti a conclamare l’idoneità dello sforzo organizzativo e operativo compiuto a prevenire proprio la tipologia dei comportamenti in contestazione, come prescritto dall’articolo 29 comma 1 lettera a).
Né è dimostrato che le misure tecnologiche di videosorveglianza introdotte e la condotta consequenziale della reclamante abbiano concretamente contribuito, ai sensi della successiva lettera c), alla identificazione dei responsabili.
In ragione di quanto fin qui esposto il reclamo va respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Leonardo Salvemini Umberto Maiello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce