F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0181/CSA pubblicata del 9 Aprile 2025 – S.S. Giugliano Calcio 1928

Decisione/0181/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0264/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Carlo Buonauro - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0264/CSA/2024-2025 proposto dalla società S.S. Giugliano Calcio 1928 S.R.L in data 19.03.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 130/DIV del 13 marzo 2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 26 marzo 2025, il Dott. Carlo Buonauro.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La S.S. Giugliano Calcio 1928 28 S.R.L. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale - per fatti relativi all’incontro Giugliano/Picerno del 12 marzo 2025, valevole per la giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie C, girone C - è stata inflitta la sanzione della squalifica per tre gare effettive del sig. Caldore Marco per le seguenti ragioni: “per aver proferito nei confronti dell'Arbitro e dell'Assistente Arbitrale n. 1 frasi offensive; dopo la notifica del provvedimento si avvicinava all'Arbitro continuando nell'atteggiamento di protesta e ritardando l'uscita dal terreno di gioco”.

A sostegno dell’impugnazione, parte reclamante - preliminarmente evidenziato come la frase attribuita dall’Arbitro al sig. Caldore fosse in realtà “siete una massa di [...]” piuttosto che “siete una classe di [...]” ed era rivolta ai propri compagni di squadra - ha svolto alcune considerazioni dirette ad ottenere la riduzione per diverso calcolo dosimetrico (per eccessiva severità rispetto ai fatti e per riconoscimento, in preponderanza, alle ulteriormente invocate circostanze attenuanti; continuazione, tentativo di comportamento post eventum di scuse e incensuratezza pregressa) della sanzione comminata; conclude infatti chiedendo di ridurre la squalifica a 2 (due) gare effettive, con ulteriore ammenda a carico del sig. Caldore da stabilire secondo criteri di equità e in maniera adeguata e proporzionata all’effettiva gravità della condotta.

Il ricorso è infondato e, per l’effetto, va respinto per le ragioni che seguono, in quanto affidato a censure non meritevoli di favorevole considerazione.

Ed, invero, per un verso, non sono confutate le risultanze degli atti di gara (assistiti da fede privilegiata e non suscettibili di confutazione attraverso diversa prospettazione peraltro genericamente operata, con irrilevanza delle richieste audizioni; deve pertanto considerarsi come la condotta de qua, al di là della terminologia usata, sia stata rivolta nei confronti dell’arbitro dell'assistente arbitrale n. 1) con riguardo alla censurata condotta sviluppatasi in un duplice e rilevante effetto censurabile in chiave mono e pluri-offensiva, con distinzioni di beni giuridici lesi e messi in pericolo: ed, invero, l’azione di contestazione, ben al di là dei limiti di continenza di una fisiologica critica, si struttura sia in termini di offesa, incidendo sul profilo reputazionale dell’arbitro e del suo primo assistente; sia di inosservanza del provvedimento inflitto, minando l’effettività e la stabilità della decisione.

La gravità di tali effetti, volti ad incidere sull’onore e sulla credibilità dell’operato del direttore di gara, singolarmente in via atomistica e complessivamente nel loro insieme considerati, rende quantomeno congrua la contestata sanzione, potendo astrattamente portare, per effetto della reciproca elisione delle circostanze aggravanti ed attenuanti, anche alla maggiore pena base.

Per altro verso, risultano irrilevanti le argomentazioni difensive relative all’asserita sproporzione alla luce delle invocati circostanze: la disciplina della continuazione – astrattamente avente lo scopo anche nella giustizia sportiva di mitigare gli effetti della violazione di più norme sanzionatorie, evitando il cumulo materiale e riconoscendo l’istituto della c.d. "progressione sportiva illecita” – nel caso di specie non solo (di per sé ed unita al profilo curriculare del sanzionato) appare inidonea a controbilanciare la gravità delle condotte in contestazione, ma risulta anche poco pertinente in ragione della diversità e crescente intensità dei beni giuridici violati, venendo piuttosto in rilievo la configurazione dell’illecito sportivo progressivo che, a differenza della progressione sanzionatoria, si configura quando la progressione non consista nella mera intensificazione della medesima attività, ma trapassi ad un'attività diversa, per quanto connessa

Parimenti, la descritta condotta post factum, con il narrato tentativo di riconciliazione in termini di richiesto chiarimento e scuse, per un verso, non rileva se non nel senso di bilanciare le già descritte dinamiche aggravanti sottese al comportamento de quo; e, per altro verso, elide soltanto uno (e non il più grave) degli effetti perniciosi sopra descritti.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto va respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Carlo Buonauro                                                      Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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