F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0192/CSA pubblicata del 16 Aprile 2025 –Sig. Andrea Franzoni

Decisione/0192/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0278/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Carlo Buonauro - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero n. 0278/CSA/2024-2025, proposto dal calciatore Andrea Franzoni in data 29.03.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico di cui al C.U. n. 134/DIV del 25.03.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 02.04.2025, il Dott. Carlo Buonauro e uditi l'Avv. Mattia Grassani e il calciatore Andrea Franzoni;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Sig. Andrea Franzoni, tesserato per la Virtus Entella S.r.l, ha impugnato la decisione sopra citata con la quale - per fatti relativi alla gara Gubbio/Virtus Entella del 23.03.2025- è stata inflitta la sanzione della squalifica per due gare effettive per le seguenti ragioni: “per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere”.

A sostegno dell’impugnazione, parte reclamante ha svolto alcune considerazioni dirette ad ottenere la riduzione per diverso calcolo dosimetrico (per eccessiva severità rispetto ai fatti, anche in ragione della diversità di zona attinta; per riconoscimento, in preponderanza, delle ulteriormente invocate circostanze attenuanti; per evidente sproporzione come da precedenti richiamati) della sanzione comminata; conclude infatti chiedendo, in via principale,  ridurre la squalifica irrogata al Reclamante da 2 (due) a 1 (una) giornata effettiva di gara; in via subordinata, ridurre la squalifica irrogata al Reclamante da 2 (due) a 1 (una) giornata effettiva di gara, con commutazione della seconda giornata in sanzione pecuniaria, nella misura ritenuta di giustizia.

Il reclamo è inammissibile peri motivi e nei sensi di seguito esposti – in disparte e comunque la sua manifesta infondatezza in quanto affidato a censure non meritevoli di favorevole considerazione atteso che la (corretta e sostanzialmente non discussa) qualificazione della condotta de qua come gravemente antisportivo comporta la giusta comminatoria della pena base (due giornate di squalifica), posto che l’inequivocabile (con conseguente ulteriore gratuità della irrituale tecnica qui in riprovato biasimo) attitudine potenzialmente lesiva del gesto in esame (indipendentemente dalla zona attinta) si presenta quanto meno idonea a bilanciare le invocate attenuanti (cfr. da ultimo, in termini quasi sovrapponibili, la decisione di questa Corte n. 0143/CSA-20242025 del 5.3.2025).

In tema di inammissibilità per la tecnica redattoria del reclamo quivi in contestazione (inserimento nel reclamo di fotogrammi ripresi dal video della gara) giova ribadire che la stessa era già stata stigmatizzata da questa Corte, significativamente nella stessa composizione odierna, con la decisione n. 026/CSA/2022-2023. Ivi - sia pure come avviso generale in ottica conformativa, a mo’ di warming for delay of the game -  si era statuito quanto segue: “In via preliminare, si evidenzia che il reclamo risulta predisposto mediante l’inserzione, tra i motivi di ricorso evidenziati nel testo scritto, di "frames" di immagini televisive relative alla gara di cui è giudizio. Tecnica che si valuta alla stregua di un vero e proprio espediente volto, in qualche modo, a costringere la Corte a prendere necessariamente visione (pur non considerandole nella formazione del giudizio) delle immagini televisive che, come noto, non sono annoverabili fra il materiale probatorio da porre a fondamento della decisione. L’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce infatti che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”. Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2), e dei fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3), ulteriormente limitati ai fatti di sola “condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema” per la gare di Lega Pro e della LND (comma 6). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito agli Organi di Giustizia Sportiva l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr., tra le altre, CSA, I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18; cfr. anche, in termini generali, III, 14 dicembre 2020, n. 30). Alla luce di quanto sopra, questa Corte si riserva di valutare, ove tale modalità di predisposizione dei reclami dovesse consolidarsi, se tale circostanza possa determinare una dichiarazione di inammissibilità dello stesso reclamo, atteso che l’inserimento all’interno dello stesso (e non la mera allegazione) di un mezzo di prova inammissibile potrebbe ridondare nell’inammissibilità del reclamo medesimo”.

Con successiva e più recente decisione (Decisione/0173/CSA-2024-2025 del 24-31 marzo 2025), questo stesso apparato argomentativo è stato (invano) nuovamente ed ultimativamente riproposto, dandosi atto che “la ricorrente ha inserito nel ricorso dei fotogrammi ripresi dal video della gara effettuato dal canale ufficiale della Lega Pro”.

Appare dunque necessario - anche a salvaguardia dei principi di lealtà e correttezza comportamentale (di cui ampi riferimenti normativi nei vari settori dell’ordinamento giuridico: art. 1337, 1360 e 1375 c.c. tra i contraenti nelle condotte negoziali; nella riformata disciplina dell’attività amministrativa ex art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990, comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera 0a), legge n. 120 del 2020, di conversione del DL 76/2020, a mente del quale i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede; nonché, nella contrattualistica pubblica, nei principi di fiducia e buona fede ex artt. 2 e 5 del novo Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel testo da ultimo modificato dal D. lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, cd. correttivo 2025), quale declinazione anche nel giudizio sportivo del supremo   canone costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost. – ulteriormente sviluppare il vano, reiterato e diuturno avviso avverso tali irrituali strategie difensive attraverso una duplice sanzione:

a) per un verso ed in forma specifica, la declaratoria di inammissibilità del reclamo, così principaliter incidendo in ipsam rem ed in direzione simmetricamente contraria rispetto all’attivazione del servizio di giustizia sportiva, risorsa da utilizzare con proporzionata ragionevolezza e collaborativa buona fede, così definendo in rito il presente reclamo;

b) per altro verso, extra-giudizio e per equivalente - come ulteriore momento afflittivo in chiave non solo retributiva, ma anche general/special-preventiva, secondo il modello anglosassone dei cc.dd. danni punitivi (exemplary damages) – la comminatoria (ancorché, allo stato, dosimetricamente limitata al minimo edittale) di una ulteriore (rispetto al contributo di reclamo) condanna pecuniaria di matrice processuale a tutela del distinto bene giuridico del buon andamento della giustizia sportiva e di tutela del fair

play giustiziale, in linea con un condiviso precedente (App. Fed 20 marzo 2020, n.  63), parametrata sul paradigma generale ex art. 55 CGS e, dal punto di vista extra-sistematico, dei principi sottesi alla previsione di cui all’art. 96 cpc (responsabilità aggravata da abuso dell’azione/difesa giudiziaria), da intendersi quale emersione di un principio di teoria generale del processo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Carlo Buonauro                                                      Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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