F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0184/CSA pubblicata del 10 Aprile 2025 –L’Aquila Calcio 1927 s.s.d. a.r.l.
Decisione/0184/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0259/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Savio Picone - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0259/CSA/2024-2025, proposto dalla società L'Aquila Calcio 1927 s.s.d. a.r.l. in data 14.03.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 72 del dì 11.03.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del 27 marzo 2025 tenutasi in videoconferenza il dott. Savio Picone e sentito l'assistente dell'arbitro n°2.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società L’Aquila Calcio 1927 ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di euro 500,00, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores tra Calcio Atletico Ascoli e L’Aquila Calcio 1927 dell’8 marzo 2025.
Il provvedimento del Giudice Sportivo è così motivato: "Per avere, al termine della gara, un proprio sostenitore rivolto espressioni offensive all’indirizzo di un A.A.".
Secondo la società reclamante, in sintesi: l’impianto di Ascoli Piceno sarebbe dotato di un solo settore dedicato ai tifosi (locali ed eventuali ospiti); la gara si sarebbe svolta nel pieno fair play tra le due squadre, conclusa con un pareggio e senza episodi meritevoli di censura; il dirigente accompagnatore Nicola Zarlenga, al termine della gara, avrebbe ricevuto dalla terna arbitrale una richiesta di informazioni sulle persone presenti oltre la rete del campo di gioco, ma avrebbe subito fatto presente che la società non aveva tifosi al seguito, neppure parenti o genitori degli atleti, assicurando comunque collaborazione per identificare eventuali responsabili di comportamenti scorretti; dal referto, non sarebbe possibile comprendere dove e quando l’assistente Mandolesi avrebbe ricevuto insulti da parte di un tifoso della società ospite, non identificato e non riconducibile con certezza alla tifoseria de L’Aquila Calcio; sulla tribuna non vi era separazione tra gli spettatori, sicché non sarebbe stato possibili identificare l’appartenenza all’una o all’altra tifoseria; in ogni caso, la sanzione sarebbe ingiusta e sproporzionata.
La reclamante chiede, pertanto, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 27 marzo 2025, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto.
Si legge nel rapporto del secondo assistente: “Al termine della partita ricevevo pesanti insulti da parte della tifoseria ospite. In particolare un tifoso dell’Aquila si aggrappava alla rete dicendomi: se alzavi il fuorigioco finiva tutto, stronzo, figlio di puttana, vaffanculo, testa di cazzo”.
Ascoltato nel corso dell’udienza, l’assistente Mandolesi ha confermato di aver ricevuto insulti da un tifoso della società ospite, a seguito della rete del pareggio segnata dall’Ascoli al termine del secondo tempo (contestata per un fuorigioco), dopo che in campo di era sviluppata una rissa tra calciatori delle due squadre.
Come è noto, gli artt. 25 e 26 C.G.S. stabiliscono che le società rispondono dei comportamenti oltraggiosi o minacciosi e dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori, anche quando la condotta offensiva sia imputabile ad un solo soggetto identificato (cfr. Corte Fed. App., Sez. I, n. 049/2022).
Nella specie, tuttavia, il Collegio ritiene equo ridurre la sanzione alla metà, in considerazione della modesta portata lesiva del fatto descritto in atti, imputabile ad un isolato tifoso della reclamante.
Sulla base di quanto precede, il reclamo è parzialmente accolto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione dell'ammenda a € 250,00.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce