F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0187/CSA pubblicata del 11 Aprile 2025 – CUS Cagliari ASD
Decisione/0187/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0263/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0263/CSA/2024-2025 proposto dalla Società CUS Cagliari ASD in data 17.03.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND/Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 767 del 12.3.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.03.2025, il Dott. Antonino Tumbiolo.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società CUS Cagliari ASD ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta alla calciatrice Nainggolan Riana in relazione alla gara Top Five S.r.l./CUS Cagliari ASD del 9.03.2025 (cfr. Com. Uff. n. 767 del 12.3.2025).
Il Giudice Sportivo ha squalificato la calciatrice per due gare, motivando così il provvedimento: “Perché, in azione di gioco, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto."
La società reclamante afferma, nell'atto introduttivo del giudizio, che l'episodio è riconducibile ad un gesto istintivo in risposta ad un duro contrasto e che la sanzione è sproporzionata rispetto all'effettiva gravità del comportamento, richiedendo la riduzione della sanzione.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte, il 27 marzo 2025, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, nel quale la condotta della calciatrice veniva così descritta: "Durante la contesa del pallone, colpisce volontariamente l'avversaria al volto con una gomitata. Dopo le cure del caso la giocatrice rientra senza aver avuto bisogno di ulteriori accertamenti."
La Corte ritiene che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti in ordine ai fatti accaduti in occasione delle gare e, che, nel caso di specie, depongono nel senso della volontarietà e gravità del colpo inferto dalla calciatrice sanzionata all'avversaria, peraltro in zona particolarmente delicata, quale è il volto.
Pertanto, alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati e della mancanza di precise e puntuali argomentazioni di segno contrario offerti da parte della società reclamante, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo alla calciatrice Nainggolan Riana appare congrua e condivisibile e va, quindi, confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce