F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0189/CSA pubblicata del 14 Aprile 2025 –Sig. Martello Giovanni
Decisione/0189/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0261/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0261/CSA/2024-2025, proposto sig. Martello Giovanni in data 19.03.2025;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 105 del 11.03.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 01.04.2025, l’Avv. Andrea Galli e udita l'Avv. Valentina Distefano per il reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il sig. Martello Giovanni ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 105 del 11.03.2025), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone I, Acireale – Licata del 09.03.2025.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al dirigente della società Licata, Sig. Martello Giovanni, la sanzione della inibizione fino al 11.05.2025 “Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale.”
Il reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogatagli dal Giudice Sportivo, rappresentando che quanto refertato non corrisponderebbe al vero, poiché non sarebbe stata proferita alcuna delle parole o espressioni che gli sono state attribuite e nessuno scontro verbale è avvenuto né prima, né durante, né dopo la gara. A tal fine ha richiesto un supplemento di referto arbitrale, al fine di consentire al direttore di gara e all'assistente di rettificare quanto scritto nel referto.
Il reclamante ha concluso chiedendo disporsi la revoca della sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo e, in subordine, la sua riduzione.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 1 aprile 2025 è comparsa, per il reclamante, l'Avv. Valentina Distefano, la quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta, su segnalazione del primo Assistente di Gara, che il Sig. Martello, al minuto 50 del 2 tempo, “…già precedentemente richiamato per i suoi atteggiamenti, si alzava dalla panchina e urlava con fare veemente verso me 'ma che cazzo state facendo, siete prevenuti, pezzi di merda ecc....”.
Alla luce della dinamica dei fatti complessivamente emergente dagli atti ufficiali di gara, la condotta contestata al Sig. Martello risulta sanzionabile nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure, per l’indubitabile contenuto insinuante ed offensivo delle espressioni, peraltro proferite dal tesserato alzandosi dalla panchina e urlando con veemenza, il cui tenore testuale risultante dal referto arbitrale, inoltre, smentisce la diversa ricostruzione operata dal reclamante e risulta, quindi, sanzionabile nei termini previsti dall’art.36, comma 2, lettera a), del C.G.S.
Dette espressioni, infine, non risultano neppure qualificabili alla stregua di una protesta o di una critica all’operato della terna arbitrale, in quanto sono rivolte direttamente alle loro persone e recano in sé un contenuto oggettivamente insinuante ed offensivo.
Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce