F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0190/CSA pubblicata del 14 Aprile 2025 –Sig.ra Denise Alemanni

Decisione/0190/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0262/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

 Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0262/CSA/2024-2025, proposto dalla calciatrice Denise Alemanni in data 22.03.2025;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento calcio femminile, di cui al Com. Uff. n. 88 del 11.03.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 01.04.2025, l’Avv. Andrea Galli e udito l'Avv. Nicola Paolini per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La calciatrice Sig.ra Denise Alemanni, tesserata per la società Monterosso Pol. A.S.D., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittale dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile Figc (cfr. Com. Uff. n. 88 del 11.03.2025), in relazione alla gara del Campionato di calcio femminile di serie C, girone A, Monterosso - Blues Pietrasanta del 09/03/2025.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato la calciatrice per 5 giornate effettive di gara “Per aver rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare, uscendo dal terreno di gioco reiterava ulteriori espressioni irriguardose. Sanzione determinata ex art. 36 comma 1 lett. a) CGS”.

La reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogatale dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento da lei tenuto nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione.

In particolare, la Sig.ra Alemanni ha sostenuto di aver esclamato solamente l’espressione "è vergognoso" ripetuta una volta, dopo la convalida di una rete da parte del Direttore di Gara e che, in particolare, la frase "sei un coglione" non risulterebbe essere mai stata pronunciata. Di conseguenza la calciatrice avrebbe espresso la sua protesta in modo non aggressivo e non offensivo, bensì dettato unicamente dalla concitazione, anche agonistica, che si vive durante una gara. La reclamante ha chiesto, altresì, l’applicazione delle attenuanti generiche di cui all’art. 13 C.G.S. comma 2.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 1 aprile 2025 è comparso, per la reclamante, l'Avv. Nicola Paolini, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Ai fini della decisione della presente controversia, occorre valutare la gravità della condotta e se sia corretta la qualificazione del fatto e la relativa quantificazione della sanzione operata dal Giudice Sportivo, alla luce del disposto di cui all’art 36, comma 1, lettera a), del C.G.S., che prevede la squalifica per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

A tal fine, dalla disamina della refertazione arbitrale, costituente, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che “In occasione del gol ospite valevole per il 2-3, la Alemanni prima correva nei pressi dell'AA1 protestando platealmente contro una decisione da lui presa, veniva ammonita. Successivamente, una volta che tutte le calciatrici erano disposte nelle rispettive metà campo, inveiva nei miei confronti protestando e offendo platealmente il sottoscritto: 'Come cazzo fai ad arbitrare così? ma che cazzo stai facendo? sei un coglione, sei vergognoso'. Una volta notificata l'espulsione la stessa Alemanni usciva dal tdg urlando e ripetendo 'Sei vergognoso, sei vergognoso! è una vergogna'”.

Gli atti ufficiali di gara confermano che la calciatrice Alemanni ha posto in essere una condotta indubbiamente irriguardosa, nonché offensiva, che si è ripetuta successivamente alla notifica dell’espulsione. Ne consegue che le deduzioni della reclamante non sono condivisibili siccome smentite dal referto arbitrale e prive di riscontri oggettivi, non sussistendo neppure, ad avviso di questa Corte, i presupposti per l’applicazione delle invocate attenuanti generiche.

A tale riguardo si osserva ulteriormente che, se, da un lato, i fatti refertati potrebbero consentire di considerare la condotta posta in essere dalla calciatrice come un unicum fenomenico, risultando essere stata realizzata complessivamente senza soluzione di continuità, tuttavia osta alla possibile riduzione della sanzione il fatto che l’atleta sanzionata rivestiva il ruolo di Capitano della propria compagine, figura che più di ogni altra deve garantire il rispetto delle regole, come stabilisce anche la Regola n.3, paragrafo n.10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, la risposta al quesito n.16 della Guida pratica AIA e il paragrafo n.4 della sezione Comportamento dei calciatori sul terreno di gioco, ove è espressamente stabilito che “…Eventuali infrazioni commesse dal capitano nell’adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico”.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it