F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0193/CSA pubblicata del 15 Aprile 2025 –ASD Diaz/ASD Alta Futsal

Decisione/0193/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0267/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (Relatore)

Agostino Chiappiniello - Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0267/CSA/2024-2025, proposto dalla Società ASD Diaz in data 24.03.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 785 del 14.03.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 01.04.2025, l'Avv. Fabio Di Cagno e uditi il Presidente Sig. Luigi Dambrosio e il Vice Presidente Sig. Matteo Colonna per la società ASD Alta Futsal;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo presso la Divisione di Calcio a 5, con decisione pubblicata con C.U. n. 785 del 14.3.2025, respingeva il ricorso con il quale la società A.S.D. Diaz di Bisceglie (BT) aveva chiesto comminarsi alla consorella A.S.D. Alta Futsal di Altamura (BA), ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S., la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0-6, della gara A.S.D. Alta Futsal – A.S.D. Diaz, valevole per il campionato nazionale di serie B di Calcio a 5, disputata ad Altamura in data 8.2.2025 e conclusasi con il punteggio di 4 - 2 in favore della Alta Futsal.

Tale sanzione era stata sollecitata sul presupposto della irregolare posizione del calciatore Arduo Giacomo, tesserato per la A.S.D.Alta Futsal, il quale, a dire della Società ASD Diaz, non aveva mai scontato una giornata di squalifica rimediata nel corso della Coppa Regionale Puglia della stagione sportiva 2019/2020 (C.U. n. 51 del 9.1.2020). In particolare, la ricorrente esponeva che nella successiva stagione 2020/2021 la Coppa Italia Regionale non era stata disputata, a seguito della sospensione del campionato per pandemia COVID; che nella ulteriore stagione 2021/2022 il calciatore aveva disputato la sua prima ed unica gara in Coppa il 18.12.2021; che nella stagione 2022/2023 il calciatore aveva disputato la sua prima ed unica gara in Coppa il 17.12.2022; che nella stagione 2023/2024 la società Alta Futsal, promossa nel Campionato di Serie B, non aveva disputato la Coppa Italia, non essendosi qualificata tra le prime 4 del girone di andata; che infine, anche nella corrente stagione 2024/2025, la società Alta Futsal non si era qualificata per la Coppa Italia al termine del girone di andata.

Considerato che il calciatore era stato regolarmente schierato nelle precedenti 4 giornate del girone di ritorno del campionato di serie B, la ricorrente invocava la violazione della Circolare n. 17 del 20.11.2024 della Divisione Calcio a 5 che, prendendo spunto dalla decisione n. 39/CSA/2024-2025 di questa Corte Sportiva di Appello, aveva indicato alle  società affiliate “che i giocatori e le giocatrici tesserati/e per le Società che al termine del Girone di andata non si qualificheranno alla Coppa Italia Stagione Sportiva 2024/2025 che avessero residui di squalifica da scontare nella Coppa Italia a norma del predetto art. 21 commi 6, 7 NOIF, dovranno scontare i predetti residui di squalifica nella prima gara del Campionato del Girone di ritorno”.

Il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso in quanto, dopo aver inquadrato la normativa di riferimento ed i principi generali di omogeneità e di effettività della sanzione da cui la normativa è governata, ha verificato che nella stagione sportiva 2020/2021 (immediatamente successiva a quella in cui era stata comminata la squalifica) la Coppa Italia Regionale non si era potuta disputare a causa della pandemia COVID, “realizzandosi così l’impossibilità, per il calciatore, di scontare la squalifica in Coppa Italia e sorgendo, contemporaneamente, il suo obbligo di scontare la squalifica residua nella prima gara ufficiale della società di appartenenza (Campionato Regionale Puglia C1 Girone A stagione sportiva 2020/2021 e successive)”. Avendo altresì verificato, da informativa assunta presso il C.R. Puglia, che il calciatore non aveva preso parte ad almeno 3 incontri nelle gare di Campionato Regionale Puglia disputate nelle stagioni sportive successive (3.10.2020, 9.10.2021 e 29.1.2022), ha ritenuto così già scontata la vecchia squalifica di cui al C.U. n. 51 del 9.1.2020.

Avverso tale decisone ha interposto reclamo la A.S.D. Diaz con atto del 22.3.2025, premettendo che, ai sensi dell’art. 19, comma 4, N.O.I.F., la squalifica rimediata dal calciatore Arduo Giacomo in Coppa Italia Regionale doveva e deve essere scontata esclusivamente nella stessa competizione di Coppa nella stagione sportiva successiva.

Tuttavia, ribadendo il richiamo, già operato in prime cure, alla decisione di questa Corte Sportiva n. 39/CSA/2024-2025 ed alla circolare n. 17 della Divisione Calcio a 5 (da tale decisione ispirata), la reclamante sostiene che il Giudice Sportivo avrebbe dovuto limitarsi a verificare che quella squalifica rimediata nella Coppa Italia Regionale non fosse stata scontata nella medesima competizione sino alla data di pubblicazione della suddetta circolare e che, da quel momento, fosse quindi sorto l’obbligo di scontare la squalifica in campionato.

Avrebbe quindi errato il Giudice Sportivo nel valorizzare la mancata partecipazione del calciatore Arduo Giacomo a gare di campionato successive alla stagione 2019/2020, nella misura in cui l’obbligo di scontare la squalifica in campionato sarebbe sorto solo con l’emanazione di quella circolare n. 17 del 20.11.2024 della Divisione Calcio a 5.

Conclude pertanto la reclamante, previo accertamento della posizione irregolare del calciatore in occasione della gara dell’8.2.2025 per non avere ancora scontato la squalifica di cui al C.U. n. 51 del 9.1.2020, per la comminazione alla A.S.D. Alta Futsal della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6 ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S..

La A.S.D. Alta Futsal ha presentato le proprie controdeduzioni in data 25.3.2025, sostenendo che il calciatore Arduo Giacomo avesse già scontato la squalifica, non partecipando ad alcune gare di campionato nelle stagioni sportive successive (rilevando quindi la correttezza della decisione adottata dal Giudice Sportivo).

Quanto alla circolare n. 17 del 20.11.2024 della Divisione Calcio a 5, essa resistente ne contesta la retroattività, nel senso che essa sarebbe applicabile solo alle squalifiche relative alla stagione 2024/2025 e non anche alla squalifiche rimediate anni prima (come nel caso del calciatore Arduo).

Conclude pertanto per il rigetto del reclamo, con conferma della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nonostante la non condivisibile interpretazione della normativa di riferimento operata dal Giudice Sportivo, per quanto appresso si dirà, il reclamo della società A.S.D. Diaz è infondato in quanto frutto di un travisamento sia delle disposizioni regolamentari invocate, sia del precedente arresto di questa Corte Sportiva (n. 39/CSA/2024-2025).

E’ necessario chiarire, preliminarmente, che la Circolare n. 17 del 20.11.2024 della Divisione Calcio a 5, non solo si pone in posizione subalterna, nel sistema della gerarchia delle fonti, rispetto alle norme del C.G.S. (non potendo in alcun modo derogarle), ma, a ben vedere, essa non contiene alcuna autonoma e nuova disposizione, limitandosi difatti ad “informare” (testualmente) le società aderenti dell’interpretazione resa da questa Corte Sportiva in una particolare fattispecie e della conseguente necessità, per “i giocatori e le giocatrici tesserati/e per le Società che al termine del Girone di andata non si qualificheranno alla Coppa Italia Stagione Sportiva 2024/2025 che avessero residui di squalifica da scontare nella Coppa Italia a norma del predetto art. 21 commi 6, 7 NOIF”, di scontare i predetti residui nella prima gara di campionato del girone di ritorno.

A parte l’erroneo riferimento (presumibilmente per un refuso) alle N.O.I.F., piuttosto che al C.G.S., si trattava e si tratta, come detto, di una fattispecie affatto particolare riferita alla eccezionale disposizione di cui all’art. 21, comma, 7, seconda parte, C.G.S., laddove prevede che “le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione Nazionale Calcio a 5, per le sole società aderenti alla medesima divisione che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo”.

In realtà, con quella decisione, questa Corte Sportiva non aveva enunciato alcun principio di carattere generale, limitandosi ad affermare che, in relazione a quel caso concreto, l’eventuale impossibilità per il calciatore di scontare la squalifica precedentemente rimediata in Coppa Italia si sarebbe potuta configurare solo all’inizio del girone di ritorno, solo allorquando, cioè, si fosse concretizzata l’impossibilità, per la società di appartenenza, di partecipare alla Coppa Italia.

Non considera tuttavia la reclamante che la sanzione oggetto del caso di specie risulta irrogata nell’ambito della Coppa Italia Regionale organizzata dai Comitati Regionali e non già dalla Divisione Nazionale, con conseguente inapplicabilità sia del suddetto art. 21, comma 7, C.G.S., sia della “informazione” di cui alla Circolare n. 17.

In questi stessi termini si è espressa questa Corte Sportiva proprio nel precedente richiamato dalla medesima reclamante: “Va innanzi tutto premesso che il suddetto art. 21, comma 7, C.G.S., proprio perché norma di carattere speciale ed in parte derogativa della regola generale (come tale insuscettibile di alcuna interpretazione estensiva), può e deve intendersi riferita esclusivamente - e rigorosamente - alle particolari ipotesi che è chiamata a disciplinare e, laddove se ne prevede l’applicazione solo alle sanzioni “irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale Calcio a cinque”, non sembra interessare il caso di specie, posto che, nella stagione 2023/2024, la Coppa Italia cui ha partecipato la società A.S.D. Aradeo era la Coppa Italia regionale, che tale resta anche se la relativa fase finale (solo una fase, appunto) viene rimessa all’organizzazione della Divisione nazionale” (dec. n. 39/CSA/2024-2025).

Analogamente nel caso della A.S.D. Alta Futsal, il cui accesso alla Divisione nazionale può ritenersi intervenuto solo con l’iscrizione al campionato di serie B 2023/2024: né il calciatore Arduo Giacomo risulta aver riportato “sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione Nazionale Calcio a 5”.

Premessa dunque l’inapplicabilità della eccezionale disposizione di cui al suddetto art. 21, comma 7, seconda parte, C.G.S., tuttavia non convince la motivazione con cui il Giudice Sportivo, pur rigettando il ricorso della A.S.D. Diaz, ha ritenuto scontata la squalifica da parte del calciatore: “In applicazione del principio di omogeneità la residua squalifica del giocatore Arduo Giacomo ricevuta in Coppa Regionale Puglia nella stagione 2019/2020 avrebbe dovuto essere scontata nella stagione successiva 2020/2021 nella prima gara di Coppa Regionale Puglia. Tuttavia nella stagione 2020/2021, a causa della pandemia COVID, veniva disputato solo il campionato C1 ma non anche la Coppa Regionale, in quanto il C.R. Puglia decideva di non far disputare la Coppa Italia Regionale, realizzandosi così l’impossibilità, per il calciatore, di scontare la squalifica in Coppa Italia e sorgendo, contemporaneamente, il suo obbligo di scontare la squalifica residua nella prima gara ufficiale della società di appartenenza (Campionato Regionale Puglia C1 Girone A stagione sportiva 2020/2021 e successive)”.

Tale motivazione, condivisibile e corretta nella premessa, non lo è altrettanto nelle conclusioni che se ne traggono, laddove si fa discendere l’obbligo del calciatore di scontare la squalifica in campionato, piuttosto che nella Coppa Regionale (così applicando il principio di effettività della sanzione, non potendosi invocare il principio di omogeneità), dalla mera impossibilità di scontare la squalifica in Coppa Regionale nella stagione sportiva immediatamente successiva a quella in cui era stata rimediata.

In realtà, tale impossibilità (che vedrebbe quindi il principio di omogeneità della sanzione cedere in favore del principio di effettività) non è ravvisabile né sul piano squisitamente normativo, laddove l’art. 21, comma 6, C.G.S., prevede che “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive” (quindi non necessariamente nella stagione successiva), né nella fattispecie concreta.

E difatti, fermo restando che l’art. 19, comma 4, C.G.S. esalta il principio di separazione delle competizioni, stabilendo che le sanzioni inflitte nelle gare di Coppa Italia e di Coppe Regioni “si scontano nelle rispettive competizioni.

A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni” e che il successivo art. 21, comma, 7, precisa che “la distinzione di cui all’art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”, il calciatore Arduo Giacomo avrebbe dovuto scontare la squalifica comminatagli nella Coppa Italia Regionale 2019/2020, e non potuta scontare nella medesima Coppa nella stagione 2020/2021 (causa pandemia COVID), sempre in Coppa Italia Regionale, nelle successive stagioni 2021/2022 e 2022/2023, cui la propria società A.S.D. Alta Futsal risulta peraltro aver regolarmente partecipato (schierando il calciatore): successivamente, a seguito dell’iscrizione al campionato di serie B nella stagione 2023/2024 (nonché nella corrente stagione 2024/2025), a fronte del complesso normativo innanzi richiamato e della conseguente salvaguardia del principio di omogeneità, suscettibile di compromissione a beneficio del principio di effettività solo dalla eccezionale ma qui inapplicabile diposizione di cui all’art. 21, comma 7, innanzi richiamata, al calciatore resta da scontare la squalifica nella Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale (o, alternativamente, dal Comitato Regionale, in caso di retrocessione), senza pertanto alcun pregiudizio per le gare di campionato nel frattempo disputate o ancora da disputare.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                             Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it