F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0178/TFN – SD del 03 Aprile 2025 (motivazioni) – ASD Sportclub Città di Aci S. Antonio – Reg. Prot. 162/TFN-SD

 

Decisione/0178/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0162/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Monica Coscia – Componente

Claudio Croce – Componente

Andrea Fedeli - Componente (Relatore)

Valentino Fedeli - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 aprile 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21591/58pf2425/GC/GR/ff del 10 marzo 2025, depositato l’11 marzo 2025, nei confronti della società ASD Sportclub Città di Aci S. Antonio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 21591/58pf24-25/GC/GR/ff del 10 marzo 2025, depositato l’11 marzo 2025 nei confronti della società ASD Sportclub Città di Aci S. Antonio, per rispondere "a titolo di responsabilità diretta e

oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Rosaria Borzì (all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sportclub Città di Aci S. Antonio: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1 lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. N. 2 - 2023-2024 Settore Tecnico dell’11 luglio 2023 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, per avere la stessa, quale presidente dotata dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sportclub Città di Aci S. Antonio, affidato nel corso della stagione sportiva 2023-2024, fino al 14 aprile 2024, la conduzione della prima squadra iscritta al campionato di Promozione della società A.S.D. Sportclub Città di Aci S. Antonio alla conduzione del sig. Giovanni Russo pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39, comma 1 lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. N. 2 - 2023-2024 Settore Tecnico dell’11 luglio 2023 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici” essendo in possesso dell’abilitazione UEFA C); e dal sig. Giovanni Russo ( all’epoca dei fatti allenatore del settore giovanile della società A.S.D. Sportclub Città di Aci S. Antonio: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt., 37, comma 1, e 39, comma 1 lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico e al disposto del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. N. 2 - 2023-2024 Settore Tecnico dell’11 luglio 2023, per avere lo stesso svolto nel corso della stagione sportiva 2023-2024, fino al 14 aprile 2024 la funzione di allenatore della prima squadra iscritta al campionato di Promozione della società A.S.D. Sportclub Città di Aci S. Antonio pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39, comma 1 lett. Da) e del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. N. 2 - 2023-2024 Settore Tecnico dell’11 luglio 2023 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici” essendo in possesso dell’abilitazione UEFA C.).".

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società ASD Sportclub Città di Aci S. Antonio hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Debora Bandoni in rappresentanza della Procura Federale e il sig. Antonio Vincenzo Mangano in rappresentanza della società ASD Sportclub Città di Aci S. Antonio, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società ASD Sportclub Città di Aci S. Antonio la sanzione di euro 709,33 (settecentonove/33) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento.

 Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 aprile 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                                      Carlo Sica

 

Depositato in data 3 aprile 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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