F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0179/TFN – SD del 04 Aprile 2025 (motivazioni) – ASD NF Ardea Calcio – Reg. Prot. 46/TFN-SD

 

Decisione/0179/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0046/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Claudio Croce – Componente

Gaia Golia - Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Valentina Ramella - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 marzo 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4739/1011pf23-24/GC/GR/gb del 22 agosto 2024 nei confronti della società ASD NF Ardea Calcio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 4739/1011pf23-24/GC/GR/gb del 22 agosto 2024, depositato in pari data, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1. il sig. Pietro Paolella, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio;

2. il sig. Danilo Pizi, all’epoca dei fatti vicepresidente della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio:

3. la società A.S.D. N.F. Ardea Calcio;

per rispondere:

1. il sig. Pietro Paolella, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione agli art. 38, comma 1, delle N.O.I.F per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio, unitamente al vicepresidente sig. Danilo Pizi, consentito e comunque non impedito ai sig.ri Massimiliano De Celis, Riccardo Pompei e Samuele Lubrano Lavadera, di svolgere per una parte della stagione sportiva 20222023 e 2023-2024 l’attività di tecnici in favore della predetta società benché gli stessi fossero privi di tesseramento.

Nello specifico, il sig. Massimiliano De Celis, benché abbia svolto l’attività di direttore generale del settore giovanile e della scuola calcio sin dal mese di luglio 2023 in favore della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio, è stato formalmente tesserato solo in data 12 ottobre 2023 come allenatore della prima squadra; il sig. Riccardo Pompei ha svolto, privo di tesseramento, l’attività di tecnico della squadra Allievi Regionali in favore della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio durante la stagione 2022-2023 dal mese di luglio 2022, prima del suo tesseramento avvenuto in data 3 settembre 2022, e durante la stagione sportiva 2023-2024 ha svolto l’attività di tecnico dal mese di luglio 2023, mentre è stato formalmente tesserato solo in data 12 ottobre 2023 come allenatore della prima squadra; il sig. Samuele Lubrano Lavadera benché abbia svolto attività di preparatore atletico delle Juniores Nazionali in favore della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio sin dal mese di agosto 2023, è stato formalmente tesserato solo in data 15 settembre 2023 come allenatore in seconda.

2. il sig. Danilo Pizi, all’epoca dei fatti vicepresidente della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione agli art. 38 comma 1 delle N.O.I.F per avere lo stesso, quale vicepresidente della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio, unitamente al presidente sig. Pietro Paolella consentito e comunque non impedito ai sig.ri Massimiliano De Celis, Riccardo Pompei e Samuele Lubrano Lavadera, di svolgere per una parte della stagione sportiva 2022-2023 e 2023-2024 l’attività di tecnici in favore della predetta società benché gli stessi fossero privi di tesseramento. Nello specifico il sig. Massimiliano De Celis benché abbia svolto l’attività di direttore generale del settore giovanile e della scuola calcio sin dal mese di luglio 2023 in favore della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio è stato formalmente tesserato solo in data 12 ottobre 2023 come allenatore della prima squadra; il sig. Riccardo Pompei ha svolto privo di tesseramento l’attività di tecnico della squadra Allievi Regionali in favore della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio durante la stagione 2022-2023 dal mese di luglio 2022 prima del suo tesseramento avvenuto in data 3 settembre 2022 e durante la stagione sportiva 2023-2024 ha svolto l’attività di tecnico dal mese di luglio 2023 mentre è stato formalmente tesserato solo in data 12 ottobre 2023 come allenatore prima squadra; il sig. Samuele Lubrano Lavadera benché abbia svolto attività di preparatore atletico Juniores Nazionali in favore della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio sin dal mese di agosto 2023 è stato formalmente tesserato solo in data 15 settembre 2023 come allenatore in seconda;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94, comma 1, lett. a) delle N.O.I.F ed a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della L.N.D. punto 14) voce “allenatori” stagione sportiva 2023-2024 per aver pattuito e corrisposto parte dei compensi economici con i tecnici sopra citati in difformità alle normative di settore; nello specifico, il sig. Pizi oltre ad avere consentito e comunque non impedito l’apposizione della firma apocrifa del tecnico sig. Massimiliano De Celis sulla dichiarazione di prestazione di natura volontaria, ha pattuito con lo stesso tecnico la somma di 1.300,00 mensili per la stagione sportiva 2023-2024 di cui 800,00 con bonifico ed 500,00 in contanti, corrispondendo in contanti solo la mensilità di agosto 2023 pur in assenza di sottoscrizione e deposito del relativo accordo economico; il sig. Pizi ha pattuito con il tecnico sig. Riccardo Pompei per la stagione sportiva 2022-2023 e per la stagione 2023-2024 un accordo economico che prevedeva un compenso mensile pari ad 250,00 da corrispondersi metà con bonifico e metà in contanti, pur in assenza di sottoscrizione e deposito del relativo accordo economico; il sig. Pizi ha altresì pattuito con il tecnico sig. Samuele Lubrano Lavadera, per la stagione sportiva 2023-2024, un accordo economico che prevedeva un compenso mensile pari ad 550,00 corrisposti fino al mese di dicembre 2023 in contanti ed in assenza di sottoscrizione e deposito del relativo accordo economico.

3. la società A.S.D. N.F. Ardea Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pietro Paolella, Danilo Pizi, Massimiliano De Celis, Riccardo Pompei e Samuele Lubrano Lavadera così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

L’indagine, condotta su una “Presunta condotta antiregolamentare del tecnico Massimiliano De Celis avente ad oggetto il contenuto di una diffida inviata alla società NF Ardea Calcio”, traeva origine dalla segnalazione del 3 aprile 2024, inoltrata dal sig. Danilo Pizi per conto della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio circa un presunto comportamento antiregolamentare posto in essere dal tecnico sig. Massimiliano De Celis riguardante il contenuto di una diffida di pagamento dallo stesso inviata alla società A.S.D. NF Ardea Calcio per la corresponsione di emolumenti non spettanti, visto che lo stesso aveva sottoscritto con la società un contratto di collaborazione sportiva di volontariato.

Nel corso delle indagini venivano sentiti in merito ai fatti in contestazione i soggetti coinvolti. Venivano altresì acquisiti il foglio censimento della società e le posizioni di tesseramento dei sigg.ri Riccardo Pompei e Samuele Lubrano Lavadera.

Notificata la comunicazione di conclusione indagini, per quel che qui rileva, i sig.ri Massimiliano De Celis, Riccardo Pompei e Samuele Lubrano Lavadera convenivano con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per i sig.ri Pietro Paolella e Danilo Pizi, nonché nei confronti della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio veniva emesso e notificato il deferimento.

L’accordo predibattimentale ex 127 C.G.S.

Fissato il dibattimento all’udienza del 11.9.2024 i sig.ri Pietro Paolella e Danilo Pizi e la Società deferita proponevano istanza per l’applicazione della sanzione ex art. 127 C.G.S., sulla quale veniva acquisito il consenso del rappresentante della Procura Federale. Con decisione n. 0047/TFNSD-2024-2025 il Tribunale disponeva l’applicazione delle sanzioni nella misura richiesta.

Con successiva comunicazione del 26.2.2025 prot. n. 494/2025 l’Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo della FIGC segnalava il mancato adempimento dell’accordo raggiunto da parte dell’odierna deferita. Veniva quindi fissata nuova comparizione per la società A.S.D. N.F. Ardea Calcio alla data del 26 marzo 2025.

Il dibattimento

All’udienza del 26.03.2025, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi l’avv. Francesco Tropepi per la Procura Federale e l’avv. Leonardo Mennella per la società A.S.D. N.F. Ardea Calcio.

Il rappresentante della Procura si è riportato all’atto di deferimento, evidenziando il mancato pagamento da parte della società deferita della sanzione economica precedentemente concordata ai sensi dell’art. 127 C.G.S., e ha chiesto irrogarsi la sanzione di euro 1.600,00 (milleseicento/00) di ammenda.

L’avv. Mennella ha ammesso il mancato versamento della somma dovuta e si è rimesso alle valutazioni del Tribunale.

La decisione

L’istruttoria documentale e testimoniale ha permesso di accertare la commissione dei fatti oggetto di contestazione e la conseguente responsabilità ex art. 6 C.G.S., commi 1 e 2 della Società A.S.D. N.F. Ardea Calcio, stante l’avvenuta violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38 comma 1 delle N.O.I.F, per aver consentito e comunque non impedito ai sig.ri Massimiliano De Celis, Riccardo Pompei e Samuele Lubrano Lavadera di svolgere, per una parte della stagione sportiva 2022-2023 e 2023-2024, l’attività di tecnici in favore della stessa società benché privi di tesseramento; inoltre per la violazione del medesimo art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 94 comma 1 lett. a) delle N.O.I.F ed a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della L.N.D. punto 14) voce “allenatori”, stagione sportiva 2023-2024, per aver pattuito e corrisposto parte dei compensi economici con i tecnici sopra citati in difformità alle normative di settore.

In sede di audizione, il sig. Danilo Pizi, all’epoca dei fatti vicepresidente della società A.S.D. N.F. Ardea Calcio, ha infatti dichiarato che “De Celis dal 1 luglio 2023 al 15 ottobre 2023 ha collaborato da esterno con la mia società in qualità di organizzatore della scuola calcio, poi in data 16 ottobre 2023 ho provveduto al suo tesseramento in FIGC … Sono consapevole che in assenza di tesseramento nessun soggetto può prestare alcuna mansione all'interno della società. Ho accettato di anticipare la collaborazione di De Celis in assenza di tesseramento visto che i campionati dovevano ancora incominciare e pertanto ho ritenuto utile che De Celis anticipasse la sua collaborazione da esterno al fine di trovarsi pronto per l'inizio della stagione sportiva 2023/2024”.

Lo stesso Pizi ha dichiarato di aver "raggiunto l'accordo sulla parte tecnica ed economica" con De Celis nel luglio 2023 e di aver ricevuto a mezzo mail da De Celis una tabella riepilogativa dei compensi per complessivi euro 1300 mensili da corrispondere euro 500 a mezzo bonifico ed euro 800 in contanti; ha confermato di essersi accordato “in data 7 agosto 2023 con De Celis che la prima rata era da pagarsi in contanti. Con successivi whatsapp ho risposto “una parte della prima tranche Massi non tutta, mandami IBAN che almeno ti giro la parte che devi ricevere per bonifico”. Non ricordo se successivamente ho effettuato il bonifico sopradescritto.

Dichiaro di non ricordare di aver elargito in data 18 agosto 2023 a De Celis la somma di euro 1300 in contanti e senza ricevuta”. Pertanto, l’accertamento dei fatti ascritti alle persone fisiche, che hanno definito le rispettive posizioni ai sensi dell’art. 127 CGS, consente di affermare la responsabilità della A.S.D. N.F. Ardea Calcio, che ne risponde a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, co. 1 e 2, CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Collegio ritiene di aderire alla richiesta della sanzione di euro 1.600,00 di ammenda formulata dalla Procura Federale, a nulla rilevando che in sede di accordo ex art. 127 CGS fosse stata prevista una sanzione base minore nella misura di euro 1.200,00 in ragione di quanto più volte statuito dalla giurisprudenza endofederale (ex multis Decisione n. 50/CFA-2023-2024).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società ASD NF Ardea la sanzione di euro 1.600,00 (milleseicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 marzo 2025

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                                         Pierpaolo Grasso

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 marzo 2025.

 

Depositato in data 4 aprile 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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