F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0180/TFN – SD del 04 Aprile 2025 (motivazioni) – Modena FC 2018 Srl – Reg. Prot. 24/TFN-SD

Decisione/0180/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0024/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Claudio Croce – Componente

Gaia Golia – Componente

Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)

Valentina Ramella – Componente

 Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 marzo 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2411/896pf2324/GC/GR/ff del 29 luglio 2024 nei confronti della società Modena FC 2018 Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 26 luglio 2024 il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1) sig. Samuel Di Meo, allenatore tesserato per la società Modena FC 2018 Srl all’epoca dei fatti, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, comma 1, 26 – quater, commi 1 e 2, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto l’attività di allenatore dei portieri della squadra U17 della società Modena FC 2018 Srl, stagione sportiva 2023 - 2024, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e benché non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri. Con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. m), del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere gli atti e comportamenti oggetto di contestazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver fatto ingresso negli spogliatoi occupati dalla squadra U17 della società Modena FC 2018 Srl, nonché sul terreno di gioco, sebbene squalificato giusto Comunicato Ufficiale della FIGC – LND n. 246 del 28 dicembre 2023, in occasioni delle seguenti gare del Campionato Nazionale Under 17 serie A-B, girone A, della Lega Serie B della FIGC, stagione sportiva 2023 – 2024: Modena FC 2018 – Bologna FC 1909 del 14 gennaio 2024, US Cremonese - Modena FC 2018 del 21 gennaio 2024, Modena FC 2018 – AC Reggiana 1919 del 28 gennaio 2024, Torino FC Modena FC 2018 del 4 febbraio 2024, Modena FC 2018 – Parma Calcio 1913 dell’11 febbraio 2024 e SS Calcio Napoli - Modena FC 2018 del 25 febbraio 2024;

2) sig. Andrea Catellani, responsabile tecnico del Settore giovanile della società Modena FC 2018 Srl, all’epoca dei fatti, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, comma 1, e 26 – quater, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte del sig. Samuel Di Meo dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U17 della società Modena FC 2018 Srl, stagione sportiva 2023 – 2024; ciò, sebbene il sig. Samuel Di Meo fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Samuel DI MEO l’ingresso negli spogliatoi occupati dalla squadra U17 della società Modena FC 2018 Srl, nonché sul terreno di gioco, sebbene squalificato giusto Comunicato Ufficiale della FIGC – LND n. 246 del 28 dicembre 2023, in occasioni delle seguenti gare del Campionato Nazionale Under 17 serie A-B, girone A, della Lega Serie B della FIGC, stagione sportiva 2023 – 2024: Modena FC 2018 – Bologna FC 1909 del 14 gennaio 2024, US Cremonese - Modena FC 2018 del 21 gennaio 2024, Modena FC 2018 – AC Reggiana 1919 del 28 gennaio 2024, Torino FC - Modena FC 2018 del 4 febbraio 2024, Modena FC 2018 – Parma Calcio 1913 dell’11 febbraio 2024 e SS Calcio Napoli - Modena FC 2018 del 25 febbraio 2024;

3) sig. Matteo Rivetti, consigliere delegato e legale rappresentante della società Modena FC 2018 Srl, all’epoca dei fatti, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, comma 1, e 26 – quater, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte del sig. Samuel Di Meo dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U17 della società Modena FC 2018 Srl, stagione sportiva 2023 – 2024; ciò, sebbene il sig. Samuel Di Meo fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Samuel Di Meo l’ingresso negli spogliatoi occupati dalla squadra U17 della società Modena FC 2018 Srl., nonché sul terreno di gioco, sebbene squalificato giusto Comunicato Ufficiale della FIGC – LND n. 246 del 28 dicembre 2023, in occasioni delle seguenti gare del Campionato Nazionale Under 17 serie A-B, girone A, della Lega Serie B della FIGC, stagione sportiva 2023 – 2024: Modena FC 2018 – Bologna FC 1909 del 14 gennaio 2024, U.S. Cremonese - Modena F.C. 2018 del 21 gennaio 2024, Modena FC 2018 – A.C. Reggiana 1919 del 28 gennaio 2024, Torino FC - Modena FC 2018 del 4 febbraio 2024, Modena FC 2018 – Parma Calcio 1913 dell’11 febbraio 2024 e SS Calcio Napoli - Modena FC 2018 del 25 febbraio 2024;

4) sig. Mauro Gozzi, dirigente accompagnatore della società Modena FC 2018 Srl, all’epoca dei fatti, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito e comunque non impedito in qualità di dirigente accompagnatore della società Modena FC 2018 Srl, l’ingresso del sig. Samuel DI MEO negli spogliatoi occupati dalla squadra U17 della società Modena FC 2018 Srl, nonché sul terreno di gioco, sebbene lo stesso fosse squalificato giusto Comunicato Ufficiale della FIGC – LND n. 246 del 28 dicembre 2023, in occasione delle seguenti gare del Campionato Nazionale Under 17 serie A-B, girone A, della Lega Serie B della FIGC, stagione sportiva 2023 – 2024: Modena FC 2018 – Bologna FC 1909 del 14 gennaio 2024, US Cremonese - Modena FC 2018 del 21 gennaio 2024, Modena FC 2018 – A.C. Reggiana 1919 del 28 gennaio 2024, Torino FC - Modena FC 2018 del 4 febbraio 2024, Modena FC 2018 – Parma Calcio 1913 dell’11 febbraio 2024 e SS Calcio Napoli - Modena FC 2018 del 25 febbraio 2024;

5) la società Modena FC 2018 Srl per rispondere:

a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, sig.ri Matteo Rivetti (consigliere delegato e legale rappresentante della società), Andrea Catellani (responsabile tecnico del Settore giovanile), Mauro Gozzi (dirigente) e Samuel Di Meo (allenatore), così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

La procura acquisiva in sede di istruttoria i seguenti documenti di particolare valenza dimostrativa dell’illecito:

1) segnalazione del 1° marzo 2024, relativa allo svolgimento da parte del sig. Samuel DI MEO dell’attività di allenatore dei portieri della squadra U17 del Modena FC 2018 Srl in pendenza della squalifica di due mesi ad esso comminata ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva, nell’ambito del procedimento della Procura federale FIGC 115 pf 23-24, giusto Comunicato Ufficiale della FIGC – LND n. 246 del 28 dicembre 2023; la segnalazione risultava corredata da:

- comunicato ufficiale della FIGC – LND n. 246 del 28 dicembre 2023;

- fotografie relative al sig. Samuel Di Meo;

- n. 9 filmati video relativo allo svolgimento da parte del sig. Samuel Di Meo dell’attività di allenatore dei portieri in occasione della seduta di allenamento della squadra U17 del Modena FC 2018 Srl svoltasi in data 23 febbraio 2024;

- video relativo alla presenza del sig. Samuel Di Meo all’interno del terreno di gioco in occasione della gara Modena FC 2018 – AC Reggiana 1919 del 28 gennaio 2024 e valevole per il Campionato Nazionale Under 17 serie A-B, girone A, della Lega Serie B;

- estratto stato di tesseramento del sig. Samuel Di Meo;

2) fogli di censimento della società Modena FC 2018 Srl relativi alla stagione sportiva 2023 – 2024;

3) distinta di gara consegnata all’arbitro dalla società Modena FC 2018 Srl in occasione della gara Modena FC 2018 – Bologna F.C. 1909 del 14 gennaio 2024 e valevole per il Campionato Nazionale Under 17 serie A-B, girone A;

4) distinta di gara consegnata all’arbitro dalla società Modena FC 2018 Srl in occasione della gara U.S. Cremonese - Modena FC 2018 del 21 gennaio 2024 e valevole per il Campionato Nazionale Under 17 serie A-B, girone A;

5) distinta di gara consegnata all’arbitro dalla società Modena FC 2018 Srl in occasione della gara Modena FC 2018 – A.C. Reggiana 1919 del 28 gennaio 2024 e valevole per il Campionato Nazionale Under 17 serie A-B, girone A;

6) distinta di gara consegnata all’arbitro dalla società Modena FC 2018 Srl in occasione della gara Torino F.C. - Modena FC 2018 del 4 febbraio 2024 e valevole per il Campionato Nazionale Under 17 serie A-B, girone A;

7) distinta di gara consegnata all’arbitro dalla società Modena FC 2018 Srl in occasione della gara Modena FC 2018 – Parma Calcio 1913 dell’11 febbraio 2024 e valevole per il Campionato Nazionale Under 17 serie A-B, girone A;

8) distinta di gara consegnata all’arbitro dalla società Modena FC 2018 Srl in occasione della gara S.S. Calcio Napoli - Modena FC 2018 del 25 febbraio 2024 e valevole per il Campionato Nazionale Under 17 serie A-B, girone A;

9) calendario del Campionato Nazionale Under 17 serie A-B, girone A, stagione sportiva 2023 – 2024;

10) verbale di audizione del 30 aprile 2024 del sig. Samuele Domizzi, calciatore (vicecapitano) della squadra U17 della società FC 2018 Srl;

11) verbale di audizione del 30 aprile 2024 del sig. Andres Celenza, calciatore (portiere) della squadra U17 della società Modena FC 2018 Srl;

12) verbale di audizione del 30 aprile 2024 del sig. Leonardo Macchi, calciatore (portiere) della squadra U17 della società Modena FC 2018 Srl;

13) verbale di audizione del 6 maggio 2024 del sig. Andrea Catellani, responsabile tecnico del Settore giovanile della società Modena FC 2018 Srl;

14) verbale di audizione del 6 maggio 2024 del sig. Samuel Di Meo, collaboratore tecnico della società Modena FC 2018 Srl;

15) distinta di gara consegnata all’arbitro dalla società Modena FC 2018 Srl in occasione della gara Modena FC 2018 – US Cremonese del 17 settembre 2023 e valevole per il Campionato Nazionale Under 17 serie A-B, girone A;

16) distinta di gara consegnata all’arbitro dalla società Modena FC 2018 Srl in occasione della gara Spezia Calcio - Modena FC 2018 del 10 dicembre 2023 e valevole per il Campionato Nazionale Under 17 serie A-B, girone A;

17) distinta di gara consegnata all’arbitro dalla società Modena FC 2018 Srl in occasione della gara Modena FC 2018 – US Sassuolo Calcio del 3 marzo 2024 e valevole per il Campionato Nazionale Under 17 serie A-B, girone A;

18) distinta di gara consegnata all’arbitro dalla società Modena FC 2018 Srl in occasione della gara PISA SC - Modena F.C. 2018 del 28 aprile 2024 e valevole per il Campionato Nazionale Under 17 serie A-B, girone A.

La fase predibattimentale e l'accordo ex art. 127 CGS

Veniva inizialmente fissata per la discussione del deferimento l’udienza del 28 agosto 2024.

Prima dell’apertura del dibattimento, i deferiti e la Procura Federale presentavano proposta di accordo con indicazione delle relative sanzioni. Con decisione n. 42/TFN-SD del 28 agosto 2024 il Tribunale dichiarava l’efficacia degli accordi, irrogando (per quanto rileva ai fini della presente decisione) alla società una sanzione di euro 1.000,00 (mille/00) ed ai sig.ri Catellani e Rivetti euro 1.200,00 ciascuno (milleduecento/00).

Con nota del 26 febbraio 2025, il competente Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo della FIGC segnalava tuttavia che le dette sanzioni non erano state corrisposte. Pertanto, il Presidente del Tribunale fissava l’udienza del 26 marzo 2025 per la discussione del deferimento, in tal modo revocando la precedente decisione.

L’udienza del 26 marzo 2025 e la nuova fase predibattimentale

In vista dell’udienza del 26 marzo 2025 i deferiti facevano pervenire memorie difensive con cui rilevavano l’avvenuto pagamento delle ammende concordate in sede di accordo ex art. 127 CGS come da pronuncia del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare n. 42 del 28 agosto 2024; in particolare specificavano di aver adempiuto al pagamento mediante addebito dell’importo totale di 3.400,00 sul conto campionato del Modena FC 2018 Srl in data 10 settembre 2024, come da contabili prodotte. Concludevano pertanto i deferiti, anche in conformità alla giurisprudenza questo Tribunale (cfr. decisione n. 209/TFN-SD del 23 giugno 2023 – Città di Varese SSDRL; decisione n. 196/TFN-SD del 12 giugno 2023 – Calcio Foggia 1920 Srl; decisione n. 114/TFN-SD dell’1° marzo 2021 – ASD Real Dem Calcio a 5) per l’improcedibilità del deferimento.

Il dibattimento

All’udienza del 26 marzo, in sede di discussione era presente l’Avv. Francesco Tropepi, in rappresentanza della Procura Federale, il quale preliminarmente sottolineava la tardività della produzione documentale depositata dalla difesa dei deferiti, chiedendone lo stralcio. Nel merito, si riportava integralmente al deferimento ed evidenzia il mancato pagamento da parte dei deferiti delle sanzioni economiche precedentemente concordate ai sensi dell'art. 127 CGS. Pertanto, chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- al sig. Andrea Catellani, giorni 95 (novantacinque) di inibizione, tenendo conto dei 23 giorni già scontati;

- al sig. Matteo Rivetti, giorni 95 (novantacinque) di inibizione, tenendo conto dei 23 giorni già scontati;

- alla società società Modena FC 2018 Srl, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

Per i deferiti era presente l'Avv. Menichini, il quale preliminarmente sosteneva la ritualità del deposito effettuato, in quanto documentazione depositata ad integrazione della memoria del 21 marzo. Rilevava poi come insussistenti i presupposti per la revoca del patteggiamento, poiché l'addebito delle somme per il Modena era stato tempestivo ed il ritardo nel versamento alla FIGC si doveva imputare esclusivamente alla LNP Serie B, precisando infine che in ogni caso l'art. 127 CGS non prevede una modalità specifica per l'adempimento del patteggiamento e sottolineando come la Procura Federale in precedenti casi analoghi, dettagliatamente analizzati in memoria, avesse chiesto l'improcedibilità del deferimento.

La decisione

Il deferimento è conseguenza di un accordo ex art. 127 CGS che, secondo la Procura Federale, i deferiti non avrebbero onorato omettendo i pagamenti delle ammende concordate da parte dei sig.ri Catellani, Rivetti e della società Modena FC 2018 Srl.

Il deferimento deve dichiararsi improcedibile.

Risulta invero in atti, con documentazione ritualmente e tempestivamente allegata alla memoria difensiva dei deferiti, che con addebito del 10 settembre 2024 il Modena abbia provveduto al pagamento delle sanzioni concordate in sede di accordo ex art. 127 CGS e relative ai tesserati Catellani, Rivetti nonché alla stessa società affiliata e così per un totale di 3.400,00.

Il pagamento risulta quindi tempestivamente effettuato dai deferiti, entro i 30 giorni dalla pronuncia di questo Tribunale del 28 agosto 2024, mediante addebito sul conto campionato con chiara causale “decisione 0042 del 28 agosto 2024, Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare 2024-2025, Sig. Andrea Catellani e Sig. Matteo Rivetti”. Tale pagamento seppur non in linea nelle sue modalità con quanto previsto dall’accordo citato, che richiede il versamento delle somme su un apposito IBAN dedicato intestato alla FIGC, costituisce comunque pagamento valido ed efficace ai fini della giustizia federale.

Non rileva, ai fini della mera valutazione dell’adempimento dei deferiti, la data in cui poi la Lega ha proceduto a riversare la predetta somma nelle casse federali.

La vicenda non offre dunque motivi per discostarsi dalle precedenti pronunce di questo Tribunale secondo cui deve dichiararsi improcedibile il deferimento quando “è documentalmente provato che la sanzione dell’ammenda, a suo tempo irrogata alla società,

è stata integralmente e tempestivamente corrisposta, ancorché nella forma dell’addebito in conto campionato in luogo del versamento sul c/c FIGC dedicato a tal fine” (TFN Sez. Disciplinare Decisione n. 209 del 2023). 

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 marzo 2025.

 

IL RELATORE                                                                          IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                                       Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 4 aprile 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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