F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0181/TFN – SD del 07 Aprile 2025 (motivazioni) – Rodolfo Toffanello, James Milardo e Ravenna Women FC SSD ARL – Reg. Prot. 142/TFN-SD
Decisione/0181/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0142/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 marzo 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18124/323pf 2425/GC/SA/mg, del 30 gennaio 2025 e depositato il 3 febbraio 2025, nei confronti dei sig. Rodolfo Toffanello e James Milardo, nonché nei confronti della società Ravenna Women FC SSD ARL, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 30 gennaio 2025 il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1.- il sig. Toffanello Rodolfo all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Ravenna Women FC SSD ARL, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’ art. 39, comma 1, e dall’art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Ravenna Women FC SSD ARL, omesso di provvedere al regolare tesseramento della sig.ra Bokiri Joy Ebinemiere nonché per aver consentito, o comunque non impedito, che la stessa calciatrice prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla Ravenna Women FC SSD ARL alla gara Gatteo MareRavenna del 6.10.2024, valevole per il Campionato di serie C femminile Girone B s.s. 2024-2025; nonché ancora per aver consentito e comunque non impedito alla calciatrice appena citata, di svolgere attività sportiva priva della certificazione medica attestante l’idoneità alla stessa;
2.- il sig. Milardo James all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Ravenna Women FC SSD ARL, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Gatteo Mare-Ravenna del 6.10. 2024, valevole per il Campionato di serie C femminile Girone B s.s. 2024-2025, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Ravenna Women FC SSD ARL nella quale era indicato il nominativo della calciatrice sig.ra Bokiri Joy Ebinemiere, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento della stessa;
3.- la società Ravenna Women FC SSD ARL, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg. sigg. Toffanello Rodolfo e Milardo James, ed al cui interno e nel cui interesse la sig.ra Bokiri Joy Ebinemiere, ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
La Procura acquisiva in sede di istruttoria i seguenti documenti di particolare valenza dimostrativa dell’illecito.
1. Segnalazione di posizione irregolare del Dipartimento Calcio Femminile del 8.10.2024;
2. Distinte e referto arbitrale della gara Gatteo Mare-Ravenna del 6.10.2024, valevole per il Campionato di serie C femminile Girone B;
3. Fogli censimento della società Ravenna Women FC SSD ARL Stagione Sportiva 2024-2025;
4. Posizione di tesseramento della calciatrice Bokiri Joy Ebinemiere.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale fissava l’udienza del 20 febbraio 2025 per la discussione del deferimento.
I deferiti non facevano pervenire memorie difensive. Con Ordinanza assunta in sede di udienza il Tribunale riteneva necessario acquisire documentazione a chiarimento della richiesta di tesseramento della signora Bokiri Joy Ebinemiere, disponendo che la Procura Federale richiedesse, presso i competenti uffici, la domanda di tesseramento medesima e le quattro note che l'ufficio federale espone aver inviato alla società Ravenna Women FC SSD ARL a chiarimenti sulla domanda presentata. La trattazione del procedimento veniva quindi rinviata all'udienza del 27 marzo 2025.
La Procura procedeva poi all’integrazione documentale richiesta; nessuna memoria veniva invece presentata dai deferiti.
Il dibattimento
All’udienza del 27 marzo 2025 in sede di discussione era presente l’Avv. Giulia Conti, in rappresentanza della Procura Federale, la quale si riportava integralmente al contenuto dell’atto di deferimento, nonché alla documentazione depositata in ottemperanza a quanto disposto con Ordinanza n. 42 del 20 febbraio 2025, dalla quale emergeva che la calciatrice, all’epoca dei fatti, non era tesserata per la Ravenna Women FC SSD ARL. Richiedeva pertanto l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Rodolfo Toffanello, mesi 3 (tre) di inibizione;
- nei confronti del sig. James Milardo, mesi 3 (tre) di inibizione;
- nei confronti della società Ravenna Women FC SSD ARL, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda e punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza.
La decisione
Il Tribunale ritiene doversi ravvisare la responsabilità dei deferiti.
Dai documenti in atti si evince chiaramente che la richiesta di tesseramento della calciatrice straniera Bokiri Joy Ebinemiere, presentata dalla Ravenna Women FC SSD ARL, in data 8.9.2024 fosse incompleta, mancando – tra l’altro - del permesso di soggiorno.
Tale integrazione documentale risulta essere stata più volte richiesta alla società da parte del competente Ufficio Tesseramenti FIGC; nessun riscontro è stato però dato dalla società deferita.
Il tesseramento in esame non poteva pertanto dirsi perfezionato in quanto l’art. 40 quater delle NOIF prevede che il tesseramento delle calciatrici straniere per le società dilettantistiche decorra dalla data di comunicazione della FIGC; tale comunicazione non è mai stata rilasciata dai competenti uffici della FIGC, che anzi – come detto – hanno più volte richiesto la produzione di un valido certificato di residenza, della copia di un documento d’identità nonché del permesso di soggiorno della calciatrice.
In mancanza delle integrazioni richieste e dunque di un valido ed efficace tesseramento la stessa atleta Bokiri Joy Ebinemiere risulta aver però preso parte alla partita “Gatteo a Mare - Ravenna Women FC SSD ARL” disputatasi il 6.10.2024.
Deve pertanto ravvisarsi la responsabilità dei deferiti con applicazione delle sanzioni come da dispositivo, ritenute congrue da questo Tribunale stante il livello dilettantistico della vicenda e l’unica gara disputata dalla calciatrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Rodolfo Toffanello, mesi 1 (uno) di inibizione;
- al sig. James Milardo, mesi 1 (uno) di inibizione;
- alla società Ravenna Women FC SSD ARL, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 27 marzo 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Roberto Pellegrini Carlo Sica
Depositato in data 7 aprile 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai