F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0184/TFN – SD del 07 Aprile 2025 (motivazioni) – Valerio Antonini e Trapani 1905 FC Srl – Reg. Prot. 148/TFN-SD

Decisione/0184/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0148/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Serena Callipari – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 marzo 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20535/694pf24-25/GC/gb del 26 febbraio 2025, nei confronti del sig. Valerio Antonini e della società Trapani 1905 FC Srl, la seguente

DECISIONE

Con atto del 26 febbraio 2025, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: - il sig. Valerio ANTONINI, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto Amministratore Unico con poteri di firma e rappresentanza della società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., per la violazione dell’art. 4 co. 1 del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso al termine della gara RIMINI vs TRAPANI, disputata in data 11 febbraio 2025, valevole quale semifinale della Coppa Italia di Serie C della corrente stagione sportiva e terminata con il risultato di 3-0, espresso pubblicamente giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. Leonardo MASTRODOMENICO della Sez. AIA di Matera), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni quali postate sul proprio personale account (@ValerioAntoPres) del social network X alle h.10:51PM : <… Arbitro che rispecchia la categoria. Scaduto come un Vino aperto da una settimana. Non possiamo pretendere Collina. Ha deciso la partita inventandosi sia la punizione del gol che l’espulsione di Malomo..… Che possiamo farci? Niente. …>.

Con la recidiva ex art. 18 CGS per aver il tesserato nella corrente stagione sportiva già subito, giusto CU N.292/AA del 23.01.2025, una sanzione per fatti della stessa natura costituenti violazione delle norme federali;

- la società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6 comma 1 e 23 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per il sopra descritto comportamento posto in essere dal sig. Valerio ANTONINI, quale all’epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di firma e rappresentanza della Società.

La fase istruttoria

In data 11 febbraio 2025, all’esito della partita svoltasi tra il Trapani e il Rimini il sig. Valerio Antonini, amministratore unico della società Trapani 1905 F.C. srl, pubblicava sull’account @ValerioAntoPres del social network X le seguenti dichiarazioni: <… Arbitro che rispecchia la categoria. Scaduto come un Vino aperto da una settimana. Non possiamo pretendere Collina. Ha deciso la partita inventandosi sia la punizione del gol che l’espulsione di Malomo..… Che possiamo farci? Niente. …>.

La Procura Federale, di conseguenza, in data 12 febbraio 2025, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 694pf24-25, avente ad oggetto “Notizia stampa in ordine al contenuto disciplinarmente rilevante di un post pubblicato dall'Amministratore Unico della società FC Trapani 1905, sig. Valerio Antonini”.

Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva la copia dell’interrogazione as400 sulla persona di Valerio Antonini e della società Trapani 1905 F.C. srl, nonché la copia del post pubblicato sul social network X e riportata sulla testata giornalistica online “TUTTOmercatoWEB.com” in data 12.02.2025.

Sempre in via istruttoria, la Procura procedeva all’audizione del sig. Valerio Antonini, durante la quale egli affermava che non era sua intenzione essere offensivo e che aveva semplicemente utilizzato un’espressione gergale romana.

In data 26 febbraio 2025, la Procura Federale notificava al sig. Valerio Antonini e alla società Trapani 1905 F.C. srl l’atto di deferimento.

Di conseguenza, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 27 marzo 2025.

La fase predibattimentale

In data 20 marzo 2025 i deferiti si costituivano in giudizio a mezzo dell’Avv. Paolo Rodella, depositando memoria difensiva con i relativi allegati.

Il dibattimento

All’udienza del 27 marzo 2025, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Giulia Conti, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Paolo Rodella, in rappresentanza dei deferiti.

La Procura, nel riportarsi all’atto di deferimento, chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Valerio Antonini, 5.000,00 di ammenda, tenuto anche conto della contestata recidiva;

- nei confronti del Trapani 1905 F.C. srl, 5.000,00 di ammenda.

L’Avv. Rodella, nel riportarsi alla memoria depositata, chiedeva il proscioglimento dei propri assistiti o, in subordine, l’applicazione di una sanzione minima, evidenziando come le espressioni incriminate rappresentavano solo dei commenti ironici o comunque delle espressioni gergali, privi di offensività, e che in ogni caso erano espressione del diritto di critica.

La decisione

1. Come innanzi detto, al Presidente Valerio Antonini è contestata la violazione dell’art. 4 CGS, comma 1, sia in via autonoma sia in relazione all’art. 23 CGS, per aver espresso pubblicamente giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione dell’arbitro Leonardo Mastrodomenico della Sez. AIA di Matera, nonchè dell’istituzione arbitrale nel suo complesso.

È necessario, dunque, verificare se le dichiarazioni pubblicate dal sig. Valerio Antonini sull’account @ValerioAntoPres del social network X siano idonee a configurare una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e comunque a configurare l’illecito di cui all’art. 23 CGS.

Tale norma, intitolata “Dichiarazioni lesive”, al primo ed al secondo comma stabilisce che “Ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.

La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”.

Presupposti, dunque, per attribuire rilevanza disciplinare alle dichiarazioni rese dal Presidente Antonini sono il “carattere pubblico” dei giudizi o rilievi formulati e la relativa idoneità lesiva, la quale non deve essere esclusa da esimenti rilevanti secondo l’ordinamento giuridico (Decisione 0009/TFNSD – 2021-2022).

Quanto al primo presupposto, la circostanza che le dichiarazioni siano state pubblicate sul social network X attribuisce certamente alle stesse il carattere di dichiarazioni pubbliche.

Ciò in quanto la pubblicazione di un post su un social network è idonea a raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone ed a favorire la diffusione del messaggio.

Per ciò che concerne il presupposto della lesività della dichiarazione del Presidente Antonini, la sua portata va valutata in relazione ai limiti della legittima manifestazione del diritto di critica.

E’ principio pacifico nella giurisprudenza federale quello secondo cui deve esservi un bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Tale bilanciamento è assicurato dalla effettiva pertinenza della critica all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto (decisione, S.U, n. 10/CFA/2021-2022).

Non solo.

Sempre secondo la giurisprudenza, oltre al succitato interesse, ai fini dell’invocabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica, è necessario che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia, evitando, pertanto, di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli o dispregiative verso la persona oggetto di critica.

In altri termini, anche nell’esercizio del diritto di critica, è necessario l’utilizzo di una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione (decisione n. 111/CFA/2023-2024). E ciò vale maggiormente allorquando le dichiarazioni provengono da quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione.

Sussiste certamente un superamento dei limiti innanzi detti tutte le volte in cui le espressioni utilizzate si sostanziano, non in un mero dissenso motivato e manifestato in termini misurati e corretti, bensì in attacchi gratuiti ed immotivati nonché in insinuazioni ed allusioni volte al mero discredito dei destinatari, ovvero allorquando il contesto della pubblicazione determini il mutamento del significato apparente di una frase, altrimenti in sé non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dal lettore medio (Cass. 15.7.2008, n. 37124).

Alla stregua di tali principi, il Tribunale ritiene sussistere, nella fattispecie in esame, anche il secondo dei suddetti presupposti, ossia l’idoneità lesiva delle dichiarazioni rese dal Presidente Antonini.

Le dichiarazioni dallo stesso pubblicate sul social network X, difatti, travalicano il limite della continenza, contenendo espressioni allusive ed offensive idonee certamente a ledere il prestigio, l’onore e la reputazione non solo dell’arbitro Mastrodomenico, ma anche dell’istituzione arbitrale nel suo complesso.

In particolare, tali dichiarazioni, oltre a contenere espressioni offensive, e non certo gergali come sostenuto dal deferito, quali “arbitro che rispecchia la categoria. Scaduto come un Vino aperto da una settimana”, sono formulate in maniera tale da ingenerare nel lettore una falsa percezione della realtà.

Scrivere, difatti, “ha deciso la partita inventandosi sia la punizione del gol che l’espulsione di Malomo”, significa infondere nel lettore della notizia il falso convincimento in ordine ad una mancanza di correttezza o imparzialità nell’arbitraggio svolto dal sig. Mastrodomenico.

Di qui, secondo il Tribunale, la responsabilità del Presidente del Trapani 1905 F.C. srl, sig. Valerio Antonini, per i fatti allo stesso contestati.

Alla responsabilità del Presidente consegue la responsabilità della società Trapani 1905 F.C. srl ai sensi degli artt. 6 comma 1 e 23 comma 5 CGS.

2. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Procura Federale ha chiesto di irrogare al Presidente Antonini la sanzione dell’ammenda di 5.000,00, tenuto anche conto della contestata recidiva, giusto C.U. 292/AA del 23.1.2025.

A parere del Tribunale, nel caso di specie, la recidiva non può trovare applicazione.

La recidiva è disciplinata dall’art. 18 CGS, che, al primo comma, recita: “ Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni”.

Presupposto per l’applicazione della recidiva è, dunque, l’aver subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali a seguito …. della reiterazione delle infrazioni per fatti della stessa natura.

Nel caso di specie, al Presidente Valerio Antonini è stata irrogata una sanzione di 1.500,00 a seguito di un accordo ex art. 126 CGS, concluso con la Procura Federale nell’ambito di un procedimento che lo vedeva incolpato per la violazione degli artt. 4 e 23 CGS (cfr. C.U. 292/AA del 23.1.2025).

Occorre, dunque, verificare se una sanzione irrogata per effetto di un accordo ex art. 126 CGS sia idonea a costituire il presupposto per l’applicazione della recidiva.

Come noto, nel processo sportivo è data la possibilità all’incolpato di accordarsi con la Procura Federale per l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone specie e misura (cd. patteggiamento).

Il Codice di giustizia sportiva prevede due tipi di patteggiamento.

Il primo è disciplinato dall’art. 126 CGS ed interviene prima del deferimento; il secondo, disciplinato dall’art. 127 CGS, interviene dopo che la Procura ha notificato all’incolpato l’atto di deferimento.

Le due ipotesi sono nettamente distinte l’una dall’altra.

Nel primo caso, l’accordo interviene in una fase pre-contenziosa ed è richiesta la sola informazione al Procuratore generale dello sport e al Presidente federale per le loro eventuali osservazioni, in assenza delle quali la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia.

Nel secondo caso, la proposta di accordo deve essere sottoposta alla valutazione, sia pure sommaria, del giudice che ne sancisce l’efficacia con apposita decisione.

Il patteggiamento ex art. 126 CGS rimane, dunque, nell'alveo della fase delle indagini e vede quale interlocutore dell'incolpato solo la sua controparte 'requirente', nella seconda ipotesi, invece, il previsto intervento 'ratificatore' dell'autorità giudicante appare mutare l'ambito di verifica dell'accordo, portandolo sul piano contenzioso-giustiziale (CFA, n. 88/2022-2023).

Il patteggiamento ex art. 126 CGS, in altri termini, si sostanzia in un accordo concluso tra le parti e rispetto al quale gli organi della Giustizia Sportiva rimangono completamente estranei, non svolgendo neanche una funzione di verifica della correttezza della qualificazione dei fatti e della congruità della sanzione applicata.

Ciò significa, come sostenuto anche dal Collegio di Garanzia dello Sport (sez. consultiva, parere n. 1/2018), che alla convenzione conclusa tra le parti ex art. 126 CGS non possa riconoscersi natura di decisione.

Il carattere non decisorio dell’accordo, a parere del Tribunale, impedisce di configurare la sanzione irrogata per effetto di detto accordo quale presupposto per l’applicazione della recidiva.

La contestazione della recidiva, difatti, presuppone che il reo abbia già subito una sentenza di condanna.

Ciò vale sia nel processo penale, trovando la stessa applicazione nei confronti di coloro i quali siano già stati condannati, in via definitiva, per un altro reato, e sia nel processo sportivo, che ha mutuato l’istituto dalla legislazione penale.

Il secondo comma dell’art. 18 CGS, difatti, prevede che “La condanna ad una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m) è valutata, ai fini della recidiva, anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva”. Lasciando, pertanto, intendere che anche nel processo sportivo presupposto per l’applicabilità della recidiva è un provvedimento di condanna e, dunque, un provvedimento avente carattere decisorio e che promani da un organo di giustizia.

Del resto, ulteriore conferma di tale conclusione rinviene dal riferimento, nell’art. 18 citato, al concetto di “ infrazione”, il quale comporta in sé la necessità di una violazione regolamentare; violazione che non può che essere accertata dal giudice.

Né, per smentire tali conclusioni, può valere il fatto che, nel processo penale, la circostanza aggravante della recidiva possa essere riconosciuta anche nelle ipotesi in cui il primo reato sia stato definito con una sentenza di patteggiamento.

La sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., difatti, anche a voler prescindere dalle tesi che equiparano la stessa ad una sentenza di condanna, comunque richiede e presuppone, a differenza dell’accordo ex art. 126 CGS, l’intervento e la decisione di un giudice.

La sentenza ex art. 444 c.p.p., in altri termini, ha, comunque, natura decisoria.

Alla stregua di tali principi, il Tribunale, ritenuto di non dover applicare la recidiva contestata, ritiene congruo, tenuto conto delle circostanze di fatto concrete, della non particolare gravità delle dichiarazioni rilasciate, della circostanza che lo stesso sig. Antonini si è in qualche modo scusato della condotta assunta, dichiarando che non era sua intenzione offendere l’arbitro, irrogare al sig.Valerio Antonini la sanzione di 2.500,00 di ammenda.

Poiché il comma 6 dell’art. 23 CGS, con riferimento alla fattispecie delle dichiarazioni lesive, stabilisce che “ La società è punita, ai sensi dell’art. 6, con una ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni”, il Tribunale ritiene congruo irrogare anche alla società Trapani 1905 F.C. srl la sanzione dell’ammenda di 2.500,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Valerio Antonini, euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda;

- alla società società Trapani 1905 FC Srl, euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 marzo 2025.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                      Carlo Sica

 

Depositato in data 7 aprile 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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