F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0186/TFN – SD del 09 Aprile 2025 (motivazioni) – Christian Vito Candela e ASD Unione Sportiva Albenga – Reg. Prot. 164/TFN-SD

Decisione/0186/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0164/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Monica Coscia – Componente

Claudio Croce – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 aprile 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21813/397pf2425/GC/PM/ep del 12 marzo 2025, depositato il 13 marzo 2025, nei confronti del sig. Christian Vito Candela e della società ASD Unione Sportiva Albenga, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il Collegio arbitrale LND - AIAC, con lodo irrituale inappellabile ed immediatamente esecutivo, reso il 17 settembre 2024, accoglieva il ricorso del tecnico Davide Costamagna e, per l’effetto, condannava la società ASD Unione Sportiva Albenga, che lo aveva tesserato per la stagione sportiva 2023 – 2024 quale preparatore atletico della squadra partecipante al campionato di Serie D, di corrispondere ad esso ricorrente la somma di 3.885,00 oltre accessori, a saldo del compenso pattuito in seno all’accordo economico sottoscritto dalle parti.

La società ASD Unione Sportiva Albenga non eseguiva il dovuto pagamento nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della decisione, avvenuta il 18 settembre 2024, mancando così di rispettare quanto previsto dall’art. 94/ter comma 13 NOIF, sicché la Segreteria del Dipartimento Interregionale L.N.D., in data 5 novembre 2024, segnalava alla Procura Federale l’esistenza dell’inadempimento; si evidenziava nella segnalazione di cui sopra che la società – come già evidenziato - aveva ricevuto la notifica del lodo in data 18 settembre 2024 e che il termine sopra richiamato era vanamente trascorso.

La Procura Federale, espletata l’attività di indagine, in data 12 marzo 2025 deferiva a questo Tribunale il sig. Christian Vito Candela, che all’epoca del fatto aveva ricoperto la carica di Presidente della ASD Unione Sportiva Albenga, al quale contestava la violazione tanto dei principi sanciti dall’art. 4 comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 5 NOIF, quanto della disciplina dell’art. 31 comma 11 CGS, per aver omesso di pagare al tecnico Davide Costamagna la somma statuita dal lodo del Collegio arbitrale LND - AIAC nella vertenza n. 2324.68 del 12 giugno 2024 nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica di detta pronuncia avvenuta il giorno dopo la pronuncia del lodo.

Veniva contestualmente deferita la società A.S.D. Unione Sportiva Albenga a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Candela.

La fase predibattimentale

Gli indagati, raggiunti dalla notifica delle Comunicazione di conclusioni delle indagini, avvenuta il 3 febbraio 2025, non si sono avvalsi della facoltà di essere sentiti, nè hanno depositato memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 3 aprile 2025, tenutasi in modalità videoconferenza giusto il Decreto del Presidente di questo Tribunale n. 1 del 1° luglio 2024, si è collegata per la Procura Federale l’avv. Debora Bandoni, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in uno alle sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) per il sig. Christian Vito Candela e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica per la ASD Unione Sportiva Albenga, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione in corso. I deferiti non si sono collegati e non hanno depositato o comunque trasmesso scritti e/o documenti a propria difesa. Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

Risultano acquisiti agli atti del procedimento il lodo arbitrale irrituale del Collegio Arbitrale LND – AIAC, la notifica alla società ASD Unione Sportiva Albenga di tale lodo con invito all’adempimento dello stesso entro il termine di gg. 30 (trenta) decorrente dalla data della notifica ed infine della segnalazione effettuata dalla segreteria del Dipartimento Interregionale LND alla Procura Federale sull’inadempimento della società.

Da siffatta documentazione, tutta analiticamente indicata nella narrativa del deferimento, risulta con chiarezza la violazione dell’art. 94 ter comma 13 NOIF, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art. 31 commi 6 e 7 CGS.

Recita infatti la norma che “il pagamento ai calciatori/calciatrici e ai preparatori atletici delle Società della LND di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva”.

Aggiungasi per completezza che i deferiti non si sono difesi, contribuendo con tale comportamento a dare sostanza alle violazioni che sono state loro ascritte.

Sulla misura delle sanzioni richieste dalla Procura Federale ritiene questo Tribunale che esse siano congrue e come tali suscettibili di essere irrogate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Christian Vito Candela, mesi 6 (sei) di inibizione;

- alla società ASD Unione Sportiva Albenga, punti 1 (uno) di penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 aprile 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 9 aprile 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it