F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0191/TFN – SD del 15 Aprile 2025 (motivazioni) – Marco La Rosa – Reg. Prot. 167/TFN-SD
Decisione/0191/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0167/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)
Salvatore Priola – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Claudio Sottoriva - Componente aggiunto (Relatore)
Luca Voglino - Componente aggiunto
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 aprile 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 22465/512pf2425/GC/gb del 19 marzo 2025, nei confronti del sig. Marco La Rosa, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Il Segretario della Commissione Acquisizioni Partecipazioni Societarie (COAPS), con e.mail del 17.12.2024, ha trasmesso alla Procura Federale ai sensi dell'art. 20-bis, co. 11°, NOIF il verbale prot. n. 14936 datato 13.12.2024 relativo all'esito delle verifiche svolte dalla Commissione relativamente all'acquisizione di partecipazioni che aveva interessato la società Novara F.C. s.p.a., evidenziando i dati dell’acquisizione tramite girata dei titoli azionari del 13.12.2023, la compagine della società sportiva e la procedura di valutazione , la tempestività degli adempimenti di cui all’art. 20-bis, co. 7°, NOIF, i debiti sportivi rassegnando le seguenti conclusioni:
"All'esito dell'istruttoria la Commissione ritiene che la documentazione prodotta risulti:
- tardiva, avendo la società:
-- comunicato l’intervenuta cessione delle azioni- perfezionatasi il 13 dicembre 2023- e trasmesso parte della documentazione richiesta ai fini di dimostrare il possesso dei requisiti di cui al 5° e 6° comma dell’art. 20-bis, tramite pec del 15 marzo 2024 e, quindi, ben oltre il termine di 15 giorni di cui all’art. 20-bis, 7° comma, delle NOIF;
-- successivamente integrato tale documentazione, risultata, in prima battuta, comunque insufficiente, con pec datata 3 maggio 2024 e, dunque, entro il termine aggiuntivo concessole dalla Commissione il 18 aprile 2024, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20-bis citato;
- idonea a comprovare i requisiti di onorabilità richiesti dalle norme federali essendo stati, a tal fine, prodotti- in parte anche all’esito della procedura di soccorso istruttorio- i documenti di identità, i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti (risultati tutti negativi) e le auto dichiarazioni negative di cui all’art. 20-bis, comma 5°, lett. B) e C) delle NOIF, con riferimento a tutti i soggetti onerati;
- non conformi alle specifiche federali (quanto meno per quanto concerne l’attestazione della classe di rating), ancorché tali da non evidenziare una carenza sostanziale dei requisiti di solidità finanziaria richiesti dall’art. 20-bis, 6° comma NOIF, in considerazione delle lettere di referenze bancarie rese dagli enti e istituti di credito di riferimento, nel contesto delle quali, come sopra rilevato, si attesta:
-- quanto alla PLM Management s.r.l. che “ha sempre fatto fronte con puntualità agli impegni assunti” precisando, quanto all’attribuzione della classe di rating, come “alla data odierna il merito creditizio della società non può essere valutato in quanto il cliente non è affidato presso il nostro istituto”;
-- quanto alla BF s.r.l. “di intrattenere rapporti ordinari con l’acquirente- senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti specificando altresì, che il merito creditizio- è riconducibile alla seguente classe 64.2 (secondo la classificazione Ateco 2007)”;
-- quanto alla Blu Line Sport Managemet s.r.l., “di intrattenere rapporti ordinari con l’acquirente. .. senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti” integrandola con l’attestazione relativa alla “impossibilità oggettiva di produrre/attestare il merito creditizio del medesimo acquirente, poiché quest’ultimo non ha mai fatto ricorso al credito nei confronti della scrivente banca”, dichiarazioni queste, da poter integrare, ad avviso della Commissione, un profilo di inesigibilità all’adempimento specificatamente richiestodal 6°comma, lett. A), aii) dell’art.20-bis delleNOIF”.
La Procura Federale, vista la suddetta segnalazione in ordine al mancato rispetto della normativa federale sull'acquisizione delle suddette partecipazioni societarie, la iscriveva nel registro dei procedimenti in data 18.12.2024 al n. 512pf24-25.
All'esito dell'attività di indagine che ha visto acquisire oltre alla nota sopra citata, la visura camerale, il censimento trasmesso dalla Lega PRO in data 18.12.2024 con i relativi allegati, l'ulteriore documentazione trasmessa dalla COAPS in data 18.12.2024, la Procura Federale ha elevato in data 10.2.2025 al Prot. n. 18927/512pf24-25/GC/blp la comunicazione di conclusione delle indagini, notificandola a tutti gli interessati, elencando per ciascuno i comportamenti tenuti e le norme asseritamente violate, segnalando le facoltà difensive loro attribuite dalla normativa vigente.
Previa richiesta di accesso agli atti del 17.2.2025 ad opera della Novara Football Club s.p.a., pervenivano alla Procura Federale richieste di patteggiamento ex art. 126 CGS ad opera dei signori Ferruccio Boveri e Fabio Aldo Boveri nella loro rispettiva qualità, il primo, di socio della B.F. s.r.l. e di Presidente del C.d.A. e legale rappresentante di BF s.r.l. e di legale rappresentante di BF s.r.l. ed il secondo, di legale rappresentante di B.F. s.r.l. nonché ad opera di Novara FC s.r.l., in persona del signor Massimo Alagona, quale segretario generale dotato dei poteri di legale rappresentanza.
In data 19.3.2025 il Procuratore Federale, previa acquisizione del parere del Procuratore Generale dello Sport, rilasciava il consenso a tali patteggiamenti con determinazione della sanzione ridotta di tre mesi di inibizione ai signori Ferruccio Boveri e Fabio Aldo Boveri e di un ammenda di Euro 5.000,00= a carico del sodalizio sportivo.
La Procura ha poi provveduto al deferimento come segue:
- sig. LA ROSA Marco n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Società Novara FC S.r.l., dal 15/12/2023, violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del C.G.S., per avere omesso di vigilare nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Novara F.C. S.p.A., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni(decorrenti dal 13/12/2023) da: a)Fatemeh Dehestany in qualità di legale rappresentante della PLM Management s.r.l., socia del Novara F.C. S.r.l. con il 34% del capitale sociale, acquirente a mezzo girata di titoli con autentica notarile in data 13 dicembre 2023, la documentazione attestante i requisiti di solidità finanziaria per aver depositato, tardivamente ma precedente all’incardinazione del soccorso istruttorio, la lettera di referenze bancarie rilasciata in data 05 aprile 2024; b) Fatemeh Dehestany in qualità di socia (al 50%) della PLM Management s.r.l., socia del Novara F.C. S.r.l. con il 34% del capitale sociale, acquirente a mezzo girata di titoli con autentica notarile in data 13 dicembre 2023, i documenti attestanti i requisiti di onorabilità per aver depositato tardivamente ma precedente all’incardinazione del soccorso istruttorio, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati, rispettivamente, in data 26 febbraio e 15 aprile 2024, nonché in data 3 maggio 2024, nei termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento e l’autocertificazione attestante i requisiti di onorabilità; c) Lo Monaco Pietro, in qualità di socio della PLM Management s.r.l., socia del Novara F.C. S.r.l. con il 34% del capitale sociale, acquirente a mezzo girata di titoli con autentica notarile in data 13 dicembre 2023, i documenti attestanti i requisiti di onorabilità per aver depositato in data 03 maggio 2024 entro i termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento, il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti rilasciati in data 19 aprile 2024, nonché l’autocertificazione attestante i requisiti di onorabilità; d) Boveri Ferruccio in qualità di legale rappresentante e socio al 100% della BF s.r.l., socia del Novara F.C. S.r.l. con il 32% del capitale sociale, acquirente a mezzo girata di titoli con autentica notarile in data 13 dicembre 2023, i documenti attestanti i requisiti di onorabilità per aver depositato in data 03 maggio 2024, entro i termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati in data 11 aprile 2024, l’autocertificazione attestante i requisiti di onorabilità, nonché una lettera di referenze bancarie rilasciata dal Banco Azzoaglio il 2 maggio 2024 a favore della BF s.r.l.; e) Boveri Fabio Aldo in qualità di amministratore delegato della BF s.r.l., socia del Novara F.C. S.r.l. con il 32% del capitale sociale, acquirente a mezzo girata di titoli con autentica notarile in data 13 dicembre 2023, i documenti attestanti i requisiti di onorabilità, per aver depositato in data 03 maggio 2024 entro i termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati in data 11 aprile 2024, l’autocertificazione attestante requisiti di onorabilità, nonché una lettera di referenze bancarie rilasciata dal Banco Azzoaglio il 2 maggio 2024 a favore della BF s.r.l.;
- sig. LO MONACO Pietro n.q. di Direttore generale, Consigliere del CDA e Legale Rappresentante della Società Novara FC S.r.l., dal 15/12/2023, violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del C.G.S., per avere omesso di vigilare, nella sua qualità Consigliere del CDA e Legale Rappresentante della Novara F. C. S.p.A., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (decorrenti dal 13/12/2023) da: a) Fatemeh Dehestany in qualità di legale rappresentante della PLM Management s.r.l., socia del Novara F.C. S.r.l. con il 34% del capitale sociale, acquirente a mezzo girata di titoli con autentica notarile in data 13 dicembre 2023, la documentazione attestante i requisiti di solidità finanziaria per aver depositato, tardivamente ma precedente all’incardinazione del soccorso istruttorio, la lettera di referenze bancarie rilasciata in data 05 aprile 2024; b) Fatemeh Dehestany in qualità di socia della PLM Management s.r.l., socia del Novara F.C. S.r.l. con il 34% del capitale sociale, acquirente a mezzo girata di titoli con autentica notarile in data 13 dicembre 2023, i documenti attestanti i requisiti di onorabilità per aver depositato tardivamente ma precedente all’incardinazione del soccorso istruttorio, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati, rispettivamente, in data 26 febbraio e 15 aprile 2024, nonché in data 3 maggio 2024, nei termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento e l’autocertificazione attestante i requisiti di onorabilità; c) La Rosa Marco, in qualità di legale rappresentante della Blu LineSportManagements.r.l., socia delNovara F.C.S.r.l. con il34% del capitale sociale,acquirentea mezzo girata di titolicon autentica notarile in data 13 dicembre 2023, i documenti attestanti i requisiti di solidità finanziaria per aver depositato in data 3 maggio 2024, nei termini del soccorso istruttorio, la lettera di referenze bancarie rilasciata in data 22 aprile 2024; d) La Rosa Marco, in qualità di socio della Blu Line Sport Management s.r.l., socia del Novara F.C. S.r.l. con il 34% del capitale sociale, acquirente a mezzo girata di titoli con autentica notarile in data 13 dicembre 2023, i documenti attestanti i requisiti di onorabilità per aver depositato tardivamente ma precedente all’incardinazione del soccorso istruttorio, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati in data 01 marzo 2024, nonché in data 3 maggio 2024, nei termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento e l’autocertificazione attestante i requisiti di onorabilità; e) Boveri Ferruccio in qualità di legale rappresentante e socio al 100% della BF s.r.l., socia del Novara F.C. S.r.l. con il 32% del capitale sociale, acquirente a mezzo girata di titoli con autentica notarile in data 13 dicembre 2023, i documenti attestanti i requisiti di onorabilità per aver depositato in data 03 maggio 2024, entro i termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati in data 11 aprile 2024, l’autocertificazione attestante requisiti di onorabilità, nonché una lettera di referenze bancarie rilasciata dal Banco Azzoaglio il 2 maggio 2024 a favore della BF s.r.l.; f) Boveri Fabio Aldo in qualità di amministratore delegato della BF s.r.l., socia del Novara F.C. S.r.l. con il 32% del capitale sociale, acquirente a mezzo girata di titoli con autentica notarile in data 13 dicembre 2023, i documenti attestanti i requisiti di onorabilità, per aver depositato in data 03 maggio 2024 entro i termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati in data 11 aprile 2024, l’autocertificazione attestante requisiti di onorabilità, nonché una lettera di referenze bancarie rilasciata dal Banco Azzoaglio il 2 maggio 2024 a favore della BF s.r.l.;
- sig.ra Fatemeh Dehestany, n.q. di socio della società PLM Management Srl, violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del C.G.S., per aver depositato, tardivamente ma precedente all’incardinazione del soccorso istruttorio, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciato, rispettivamente, in data 26 febbraio e 15 aprile 2024, nonché in data 3 maggio 2024, nei termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento e l’autocertificazione attestante i requisiti di onorabilità;
- sig.ra Fatemeh Dehestany, n.q. di Amministratore Unico e legale rappresentante della società PLM Management Srl, violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del C.G.S., per aver depositato,
tardivamente ma entro il termine del soccorso istruttorio, la lettera di referenze bancarie rilasciata da Banca Sella;
- sig. Lo MONACO Pietro, n.q. di socio della società PLM Management Srl, violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del C.G.S., per aver depositato in data 03 maggio 2024 entro i termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento, il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti rilasciati in data 19 aprile 2024, nonché l’autocertificazione attestante i requisiti di onorabilità;
- sig. LA ROSA Marco n. q. di socio della Blu Line Management s.r.l., violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del C.G.S., per aver depositato tardivamente ma precedente all’incardinazione del soccorso istruttorio, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati in data 01 marzo 2024, nonché in data 3 maggio 2024, nei termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento e l’autocertificazione attestante i requisiti di onorabilità;
- sig. LA ROSA Marco, n.q. di Amministratore Unico e legale rappresentante della società Blu Line Management Srl, violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi5, 5-bis e 5-ter del C.G.S., per aver depositato in data 3 maggio 2024,nei termini del soccorso istruttorio, la lettera di referenze bancarie rilasciata in data 22 aprile 2024.
La fase predibattimentale
A seguito della ricezione del deferimento e dell'avviso di fissazione di udienza nessuno dei deferiti ha fatto pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
Prima dell’apertura dell’udienza, come previsto dall’art. 127, co. 1°, GCS, la Procura Federale, rappresentata dall’avv. Alessandro D’Oria ed i signori Pietro Lo Monaco e Fatemeh Dehestany rappresentati dall’avv. Roseti, hanno depositato proposte di accordo, per l’applicazione della sanzione di mesi 4 e giorni 20 di inibizione per ciascuno, che sono oggetto di separata decisione.
Congedato il legale dei due suddetti deferiti, l’avv. D’Oria, richiamato l’atto di deferimento ed i documenti ad esso allegati, ha poi formulato nei confronti del signor Marco La Rosa, assente, la richiesta di mesi 7 (sette) di inibizione.
I motivi della decisione
1. I fatti che hanno dato origine al presente procedimento sono documentali e non contestati e si possono così riassumere.
1.1. Il signor Massimo Ferranti ha provveduto alla cessione dell’intero capitale sociale (di Euro 50.000,00=) della società Novara F.C. s.p.a. alla PLM Management (per il 34%), alla neocostituita Blu Line Sport Management s.r.l. (per altro 34%) ed alla B.F s.r.l. (per il restante 32%) tramite girata di titoli azionari autenticata dal Notaio in data 13 dicembre 2023, che è però stata comunicata alla FIGC solo il successivo 15 marzo 2024. Il C.d.A. del sodalizio sportivo è composto dal Presidente signor Marco La Rosa, dal Vice Presidente Fabio Aldo Boveri e da tre componenti signori Pietro Lo Monaco, Massimo Accornero e Giacomo Fortina. A sua volta l’acquirente PLM Management s.r.l., società costituita il 2.2.2021, ha un capitale sociale di Euro 10.000,00= portato per il 50% dalla signora Fatemeh Dehestany, che ne è anche l’amministratrice unica e per il restante 50% dal signor Pietro Lo Monaco; l’acquirente Blu Line Sport Management s.r.l., costituita il 6.12.2023, ha un capitale sociale di Euro 10.000,00=, portato per il 75% dal signor Marco La Rosa, che ne è anche l’amministratore unico e per il restante 25% dal signor Federico La Rosa; l’acquirente B.F. s.r.l., costituita il 23.9.2016, ha un capitale sociale di Euro 10.000,00=, integralmente detenuto dal signor Ferruccio Boveri che è il Presidente del C.d.A., composto anche dal signor Fabio Aldo Boveri, in qualità di amministratore delegato.
1.2. Solo con pec del 15.3.2024 il sodalizio sportivo ha inviato copia dei certificati azionari su cui risultano annotate le predette cessioni risalenti al 13.12.2023 unitamente a parte della documentazione inerente i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, provvedendo spontaneamente ad alcune integrazioni documentali con pec dell’11 e del 17 aprile 2024. La Commissione ha quindi concesso, in data 18.4.2024, il soccorso istruttorio di cui all’8° comma dell’art. 20-bis NOIF, di 15 giorni per l’ulteriore integrazione documentale, cui la società provvedeva con pec del 3 maggio 2024.
1.3. In particolare per quanto attiene alla prova del possesso dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria in capo al rimanente deferito signor Marco La Rosa, la COAPS ha rilevato che la società sportiva ha prodotto tardivamente, tra il 15 marzo ed il 17 aprile 2024, i certificati negativi del casellario giudiziario e dei carichi pendenti rilasciati in data 1 marzo 2024, una lettera di referenze bancarie della Banca Credem del 6 marzo 2024 con la quale viene attestata la regolarità del rapporto e l’impossibilità di attestare la classe di merito creditizio in assenza di affidamenti.
1.4. Successivamente al soccorso istruttorio, nel rispetto del termine assegnato, sono pervenuti altri documenti con riferimento a Blu Line Sport Management s.r.l. e per quanto riguarda il signor Marco La Rosa, il documento di riconoscimento, le auto dichiarazioni negative rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 per quanto attiene ai requisiti di cui al 5° comma, lett. B) e C) dell’art. 20-bis citato, una lettera di referenze bancarie rilasciata da Banca Credem il 22.4.2024 con la quale si attestano le regolarità dei rapporti intrattenuti con la società e l’impossibilità oggettiva di attestare il merito creditizio non avendo la stessa mai fatto ricorso ad affidamenti.
1.6. La Lega Pro ha poi attestato che Novara F.C. s.p.a. non ha debiti sportivi pendenti nei confronti di FIGC e delle Leghe, società affiliate, tesserati, dipendenti, collaboratori, circostanza che esonera la società dall’obbligo di produrre la fideiussione bancaria richiesta in misura proporzionale all’entità della partecipazione acquisita ai sensi del comma 3° dell’art. 20-bis NOIF.
In questo pacifico quadro fattuale vanno rilevate le violazioni ascrivibili al signor Marco La Rosa, l’unico dei deferiti che non ha fatto ricorso ai patteggiamenti di cui agli artt. 126 e 127 CGS.
2.1. Anzitutto è palese la violazione dell’art. 20-bis, co. 7, NOIF atteso che la comunicazione delle acquisizioni azionarie avvenute con atto del 13.12.2023, autenticate nelle firme, è stata portata a conoscenza della FIGC in copia solo con lettera pec del 15 marzo 2024, ben oltre il termine di 15 giorni previsto dalla normativa e l’integrazione della documentazione mancante ai fini di soddisfare la prova dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria di cui ai commi 5° e 6° è stata ultimata durante il soccorso istruttorio con l’inoltro del 3 maggio 2024, come sopra dettagliatamente riferito.
2.2. La suddetta condotta è ascrivibile, per quanto ancora rileva, agli amministratori del sodalizio sportivo e pertanto al signor Marco La Rosa, nella sua qualità di Presidente del C.d.A. e di legale rappresentante di Novara F.C. s.p.a. dal 15.12.2023, anche in violazione dei principi generali di cui all’art. 4, co. 1° e dell’art. 32, commi 5, 5-bis e 5-ter CGS sotto il profilo dell’omessa vigilanza dell’inoltro a COAPS della documentazione obbligatoria facente capo alle tre società acquirenti.
2.3. Allo stesso soggetto sono poi addebitabili le medesime violazioni sotto il profilo di cui ai commi 2°, 3° e 4° dell’art. 20-bis citato.
In particolare il signor Marco La Rosa, nella sua qualità di socio della neocostituita Blu Line Management s.r.l. ha depositato tardivamente, sia pur prima del soccorso istruttorio, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati in data 1 marzo 2024 e sempre tardivamente, durante il periodo del soccorso istruttorio, in data 3 maggio 2024, il documento di riconoscimento e l’autocertificazione attestante i requisiti di onorabilità e, nella sua veste di amministratore unico e legale rappresentante di Blu Line Management s.r.l., ha depositato solo in data 3 maggio 2024 la lettera di referenze bancarie rilasciata il 22 aprile 2024.
2.4. E’ poi pacifico che il termine di deposito della documentazione di cui all’art. 20-bis, co. 7°, NOIF è di natura perentoria. Non a caso l'art. 32, co. 5-ter, CGS sanziona espressamente il mancato rispetto del predetto termine con una sanzione pecuniaria, peraltro aggravabile della metà per effetto della natura dell'inadempimento. La richiesta di integrazione della COAPS con concessione del termine aggiuntivo, non solo è subordinata al precedente deposito dell'atto di cessione o dell'attestazione di avvenuta stipula, ma neppure assume alcun effetto sanante della predente violazione. Non a caso la mancata produzione della certificazione nel termine aggiuntivo, l'art. 32, co. 5-quater, CGS prevede una diversa e più grave sanzione, quale quella della penalizzazione del sodalizio sportivo di almeno due punti in classifica.
3. Così delineato i profili di responsabilità del signor Marco La Rosa e passando all'apparato sanzionatorio, il Collegio, preso atto che l'unica sanzione edittale è quella prevista dall'art. 32, co. 5-quater, CGS pari ad un anno per l'ipotesi qui non ricorrente di rilascio di dichiarazioni non veritiere ai fini della dimostrazione dei requisiti di onorabilità e/o di solidità finanziaria, ritiene equo e proporzionale anche a tutela degli interessi protetti dalle norme violate che sono dettate a presidio dei valori che ispirano il fenomeno sportivo e fanno leva, da una parte, sui generali principi di correttezza, lealtà e probità di matrice costituzionale e di derivazione dell'ordinamento civile e sportivo sovranazionale e, dall'altra, sul canone di auto responsabilità che deve orientare la condotta delle società sportive nel loro relazionarsi con la Federazione, l'irrogazione della sanzione di mesi 7 (sette) di inibizione, anche alla luce della pena base considerata ai fini dell’applicazione dell’art. 127 CGS per gli altri due originari deferiti.
P. Q. M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Marco La Rosa la sanzione di mesi 7 (sette) di inibizione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 10 aprile 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Maurizio Lascioli Carlo Sica
Claudio Sottoriva
Depositato in data 15 aprile 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai