FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.403/AA del 07/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BOVERI Ferruccio BOVERI Fabio Aldo NOVARA FC SPA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 512 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Ferruccio BOVERI, Fabio Aldo BOVERI e della società NOVARA F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Ferruccio BOVERI, in qualità di socio della BF s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5bis e 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato in data 3 maggio 2024 entro i termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati in data 11 aprile 2024, l’autocertificazione attestante requisiti di onorabilità; nonché, in qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante della società BF s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5bis e 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato in data 3 maggio 2024, entro i termini del soccorso istruttorio, la lettera di referenze bancarie della società BF s.r.l. rilasciata in data 2 maggio 2024;

Fabio Aldo BOVERI, in qualità di Legale rappresentante della BF S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5bis e 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato in data 3 maggio 2024 entro i termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati in data 11 aprile 2024, l’autocertificazione attestante requisiti di onorabilità, nonché una lettera di referenze bancarie rilasciata dal Banco Azzoaglio il 2 maggio 2024 a favore della BF s.r.l.;

NOVARA F.C. S.p.A., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32, comma 5bis del Codice di Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Ferruccio BOVERI,

Sig. Fabio Aldo BOVERI,

Società NOVARA F.C. S.p.A., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo ALAGONA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ferruccio BOVERI,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabio Aldo BOVERI,

€ 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società NOVARA F.C. S.p.A.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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