FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.405/AA del 07/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MOSCHITI GONNELLI ROSSI CHIESANUOVA 1975 A.S.D

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 495 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni MOSCHITI, Leonardo GONNELLI, Michele ROSSI e della società CHIESANUOVA 1975 A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni MOSCHITI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Chiesanuova 1975, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 47 del Regolamento della L.N.D., nonchè dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al 29.11.2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone C del campionato di Seconda Categoria ad un tecnico in possesso della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dell’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell’articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al 31.1.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone girone C del campionato di Seconda Categoria al sig. Gonnelli Leonardo, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dell’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 dal 13.10.2024 al 10.11.2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone girone C del campionato di Seconda Categoria al sig. Rossi Michele, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Leonardo GONNELLI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Chiesanuova 1975, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al 31.1.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Chiesanuova 1975 militante nel girone girone C del campionato di Seconda Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Michele ROSSI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Chiesanuova 1975, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 dal 13.10.2024 al 10.11.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Chiesanuova 1975 militante nel girone C del campionato di Seconda Categoria, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

CHIESANUOVA 1975 A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Moschiti Giovanni, Gonnelli Leonardo e Rossi Michele all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Giovanni MOSCHITI,

Sig. Leonardo GONNELLI, Sig. Michele ROSSI,

Società CHIESANUOVA 1975 A.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni MOSCHITI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni MOSCHITI,

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Leonardo GONNELLI,

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Michele ROSSI, € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società CHIESANUOVA 1975 A.S.D.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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