FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.412/AA del 11/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SANGINARIO ASD DE VITA SOCCER BENEVENTO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 820 pfi 24-25 adottato nei confronti della Sig.ra Veronica SANGINARIO, e della società ASD DE VITA SOCCER BENEVENTO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Veronica SANGINARIO, all’epoca dei fatti vice presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. De Vita Soccer Benevento, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa: a) dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 51/C5 del 27 febbraio 2025 del Comitato Regionale Campania, con il quale sono stati resi noti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale relativi alla gara De Vita Soccer Benevento - Sandro Abate Five Soccer disputata in data 22.2.2025 e valevole per il campionato Under 17 Regionale di Calcio a 5, a mezzo di un “post” pubblicato sul proprio profilo personale del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro del citato incontro; b) a mezzo di un commento ad un articolo di titolato “Chiede soldi per non denunciare: arbitro nei guai” pubblicato sul social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale;
ASD DE VITA SOCCER BENEVENTO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserata la sig.ra Veronica Sanginario; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig.ra Veronica SANGINARIO,
Società ASD DE VITA SOCCER BENEVENTO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alfredo De Vita;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Veronica SANGINARIO,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD DE VITA SOCCER BENEVENTO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.