FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.413/AA del 11/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SPARAPANI VERNA SPE’

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 508 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Federico SPARAPANI, Francesco VERNA e Daniele SPE', avente ad oggetto la seguente condotta:

Federico SPARAPANI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Urbanitas Apiro, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Urbanitas Apiro, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Daniele Spe nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Urbanitas Apiro ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato di Terza Categoria: Urbanitas Apiro - Junior Jesina Libertas ASD del 5.10.2024, Polverigi Calcio - Urbanitas Apiro del 12.10.2024, Urbanitas Apiro - Junior Osimana del 19.10.2024 e Real Sassoferrato - Urbanitas Apiro del 26.10.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

Francesco VERNA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Urbanitas Apiro, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Urbanitas Apiro in occasione dei seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato di Terza Categoria, nelle quali è indicato il nominativo del sig. Daniele Spe, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Urbanitas Apiro - Junior Jesina Libertas ASD del 5.10.2024, Polverigi Calcio - Urbanitas Apiro del 12.10.2024 ed Urbanitas Apiro - Junior Osimana del 19.10.2024; Daniele SPE', all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Urbanitas Apiro, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Urbanitas Apiro, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva, ai seguenti incontri tutti valevoli per il campionato di Terza Categoria: Urbanitas Apiro - Junior Jesina Libertas ASD del 5.10.2024, Polverigi Calcio - Urbanitas Apiro del 12.10.2024, Urbanitas Apiro - Junior Osimana del 19.10.2024 e Real Sassoferrato - Urbanitas Apiro del 26.10.2024; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Federico SPARAPANI,

Sig. Francesco VERNA,

Sig. Daniele SPE';

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Federico SPARAPANI,

2 (due) mesi e 15 (quinidci) giorni di inibizione per il Sig. Francesco VERNA,

3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Daniele SPE';

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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