FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.414/AA del 11/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da NICOLA FONTANA CRUZ PATINO VAONA SUPERGA GS ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 448 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Cesare NICOLA, Angelo FONTANA, Santiago Andrea CRUZ PATINO, Martino VAONA e della società SUPERGA GS ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:
Cesare NICOLA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società G.S. Superga, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara G.S. Superga – Giussago Calcio 1973 del 6.11.2024 valevole per il campionato Provinciale Under 16, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società G.S. Superga nella quale è indicato al n. 8 il nominativo del calciatore sig. K.P., attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione all’incontro dello stesso, mentre in realtà al posto di tale calciatore ha preso parte alla gara il sig. Santiago Andres Cruz Patino che non era tesserato; Angelo FONTANA, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società G.S. Superga, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale allenatore della squadra Under 16 della società G.S. Superga, consentito che il calciatore sig. Santiago Andres Cruz Patino prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla società G.S. Superga, alla gara G.S. Superga – Giussago Calcio 1973 del 6.11.2024 valevole per il campionato Provinciale Under 16, benché lo stesso non fosse tesserato ed utilizzando il tesserino federale ed il nominativo del calciatore sig. K.P., indicato in distinta di gara al numero 8; Santiago Andrea CRUZ PATINO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società G.S. Superga, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società G.S. Superga, alla gara G.S. Superga – Giussago Calcio 1973 del 6.11.2024 valevole per il campionato Provinciale Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; nonché ancora per avere preso parte all’incontro sopra citato utilizzando il tesserino federale del calciatore sig. K.P., indicato nella distinta di gara al numero 8;
Martino VAONA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S. Superga, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S. Superga, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Santiago Andres Cruz Patino nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società G.S. Superga alla gara G.S. Superga – Giussago Calcio 1973 del 6.11.2024, valevole per il campionato Provinciale Under 16, utilizzando il tesserino federale ed il nominativo del calciatore sig. K.P. indicato in distinta di gara al numero 8; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Santiago Andres Cruz Patino di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
SUPERGA GS ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Martino Vaona, Cesare Nicola ed Antonio Fontana ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Santiago Andres Cruz Patino ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Cesare NICOLA,
Sig. Angelo FONTANA,
Sig. Santiago Andrea CRUZ PATINO,
Sig. Martino VAONA,
Società SUPERGA GS ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Martino Vaona;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Cesare NICOLA,
1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Angelo FONTANA,
1 (una) giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Santiago Andrea CRUZ PATINO,
1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Martino VAONA,
€ 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Under 16 Prov. SS 2025/2026 per la società SUPERGA GS ASD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.