C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 24/CSAT del 30.01.2025 – Delibera – Reclamo della società CALES SPORTING CLUB in riferimento al C.U. n. 36/C5 del 23.12.2024. Gara – Futsal Casilinum Adv / Cales Sporting Club del 21.12.2024 – Campionato C5 – C2, girone A. Squalifica Cipro Antonio fino al 30/6/2025
Reclamo della società CALES SPORTING CLUB in riferimento al C.U. n. 36/C5 del 23.12.2024. Gara – Futsal Casilinum Adv / Cales Sporting Club del 21.12.2024 – Campionato C5 – C2, girone A. Squalifica Cipro Antonio fino al 30/6/2025
La società Asd Cales Sporting Club proponeva ritualmente reclamo avverso il provvedimento di inibizione fino al 30/6/2025 adottato dal Gst nei confronti del dirigente della società reclamante. Sig. Antonio Cipro, e pubblicato sul CU n. 36/C5 del 23/12/2024. La società reclamante deduceva che il dirigente, sig. Cipro Antonio, a differenza di quanto riportato dal DDG nel referto, non aveva né protestato con veemenza nei confronti di una decisione arbitrale né aveva spinto l’arbitro sbilanciandolo. Il dirigente, invece, al momento della espulsione di un proprio calciatore, aveva avvicinato l’arbitro per chiedere spiegazioni del provvedimento ed aveva cercato di attirare l’attenzione di quest’ultimo poggiando la mano sulla spalla. In relazione, poi, alla circostanza che al termine della gara il dirigente Cipro Antonio avrebbe avvicinato il DDG invitandolo a manomettere il referto di gara inserendo la espulsione per doppia ammonizione del proprio calciatore, la reclamante precisa che il predetto dirigente aveva chiesto al DDG esclusivamente la motivazione della espulsione del calciatore. Avrebbe chiesto, cioè, al DDG se l’espulsione era stata effetto di una doppia ammonizione o di un rosso diretto. Concludeva la società reclamante per l’accoglimento del reclamo con conseguente riduzione della sanzione disciplinare anche perché quanto dedotto risultava ampiamente provato dal filmato allegato alle impugnativa e perché alcuna violenza era stata perpetrata dal dirigente nei confronti del DDG. Preliminarmente la Corte adita rileva che le è inibito l’utilizzo o la visione come mezzi di prova, di filmati prodotti dalla società per cui, per avere migliore contezza circa i fatti per come realmente accaduti, provvedeva a convocare il DDG al fine di fornire chiarimenti. Il DDG, in sede di audizione, precisava che in realtà il dirigente Cipro Antonio appoggiava la mano sulla sua spalla operando una leggera pressione, non sbilanciando la persona e precisando, altresì, che non aveva accusato alcun dolore in conseguenza di tale azione. Confermava, poi, per il resto quanto dedotto nel referto di gara. Alla luce di quanto esposto, la Corte, letti gli atti ufficiali, il reclamo così come proposto e sentito a chiarimenti il DDG, ritiene che nella fattispecie alcuna violenza è stata commessa e/o perpetrata dal dirigente Cipro Antonio nei confronti del DDG per cui la sanzione della inibizione fino al 30/06/2025 appare eccessiva ed estremamente gravosa
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accoglie il reclamo, e per l’effetto riduce l’inibizione inflitta al sig. Cipro Antonio fino al 31/03/2025. Dispone non incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
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